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Legge

L.R. Calabria 25/2020

Promozione e sviluppo sostenibile di un sistema regionale di Comunità di energia

Normativa regionaleL.R. Calabria 25/2020

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina in Calabria la promozione e lo sviluppo delle Comunità energetiche rinnovabili (CER) per autoconsumo, autonomia energetica, riduzione della povertà energetica ed efficientamento dei consumi. Prevede partecipazione di enti locali, soggetti pubblici e privati, un marchio di qualità ecologica, assistenza tecnica, un Registro regionale, un Tavolo tecnico permanente e interventi programmatori e finanziari regionali.

Promozione delle comunità energetiche rinnovabili in Calabria

Promozione e sviluppo delle Comunità energetiche rinnovabili in Calabria

La legge disciplina, nel territorio della Regione Calabria, la promozione di un sistema regionale di Comunità energetiche rinnovabili (CER) orientato all’autoconsumo, all’autonomia energetica e alla transizione verso modelli di produzione diffusa da fonti rinnovabili. Il provvedimento si coordina con la normativa europea e statale di settore e con le successive integrazioni regionali.

Finalità e impostazione generale

La Regione promuove e partecipa all’istituzione delle CER senza ulteriori oneri per il bilancio regionale, per favorire:

  • produzione, scambio, accumulo e cessione di energia rinnovabile;
  • autoconsumo e riduzione della povertà energetica e sociale;
  • efficientamento energetico e riduzione dei prelievi dalla rete;
  • passaggio da sistemi di generazione centralizzati a produzione decentrata e mercati a basse emissioni di carbonio.

Costituzione e partecipazione alle comunità energetiche

Le CER possono essere costituite anche su iniziativa di uno o più enti locali, anche aggregati, sulla base di un protocollo di intesa con il dipartimento regionale competente, redatto secondo i criteri definiti dalla Giunta regionale con il supporto del Tavolo tecnico permanente.

Alla partecipazione possono aderire soggetti pubblici e privati, compresi titolari di utenze domestiche, mantenendo i diritti e doveri di clienti finali e senza subire condizioni o procedure ingiustificate o discriminatorie. La partecipazione delle imprese è ammessa solo se non costituisce la loro attività commerciale o professionale principale.

Le CER conservano la qualifica di soggetti produttori di energia se, su base annuale, almeno il 60% dell’energia prodotta è destinata all’autoconsumo dei membri.

Attività delle CER e strumenti operativi

Le comunità energetiche possono:

  • produrre energia rinnovabile, autoconsumare, immagazzinare e cedere energia, anche gratuitamente, anche in funzione di contrasto alla povertà energetica e sociale;
  • stipulare accordi e convenzioni con ARERA e con i gestori della rete di distribuzione per ottimizzare la gestione delle reti e l’accesso non discriminatorio ai mercati dell’energia.

Entro 90 giorni dalla costituzione, le CER devono:

  • adottare un bilancio di sostenibilità, con finalità informative e secondo i principi ELoGE;
  • adottare un PAESC congiunto, anche su scala sovracomunale, per individuare le azioni di efficientamento energetico, aumento della produzione rinnovabile e dismissione degli impianti e dei consumi da fonti non rinnovabili, nel rispetto della pianificazione territoriale e paesaggistica.

Registro regionale delle CER

Presso il dipartimento regionale competente è istituito il Registro delle comunità energetiche rinnovabili della Regione Calabria. La disciplina dettagliata del Registro è demandata a un regolamento attuativo approvato dalla Giunta regionale e predisposto con il supporto del Tavolo tecnico permanente.

Qualità ecologica e marchio “Energia Rinnovabile di Calabria”

La Giunta regionale istituisce e regolamenta, con il supporto del Tavolo tecnico permanente, il marchio di qualità ecologica denominato “Energia Rinnovabile di Calabria”. Il marchio è finalizzato a garantire:

  • la tracciabilità dell’energia;
  • la qualità ecologica degli impianti da fonti rinnovabili presenti in Regione;
  • la considerazione dell’impatto paesaggistico e del rispetto della fonte naturale.

Assistenza tecnica, supporto e incentivi allo sviluppo

La Regione, tramite il portale Calabria Energia e con le risorse disponibili a legislazione vigente, fornisce assistenza tecnica ai soggetti che propongono l’istituzione di una CER, in particolare per:

  • individuare il modello di produzione, autoconsumo e condivisione dell’energia;
  • valutare la sostenibilità ecologica ed economica;
  • definire il percorso di costituzione;
  • promuovere iniziative formative e informative;
  • creare un archivio di buone prassi.

Inoltre promuove protocolli di intesa con distributori locali, GSE, Ministero competente in materia di beni culturali, Comuni e altre istituzioni per facilitare la costituzione e il funzionamento delle CER, semplificare i procedimenti autorizzatori e definire le condizioni per i pareri e le autorizzazioni necessarie.

Aree regionali idonee per impianti da fonti rinnovabili

La Regione individua, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge, le aree di proprietà regionale idonee all’installazione di impianti da fonti rinnovabili e attiva le procedure per la loro concessione.

Comunità circolare e contratti di fiume, lago e costa

La CER promuove e adotta contratti di fiume, di lago e di costa come strumenti volontari di programmazione e progettazione territoriale strategica negoziata, per la valorizzazione del territorio e per finalità di sviluppo sostenibile, tutela degli habitat ed economia circolare.

Tavolo tecnico permanente

È istituito presso il Consiglio regionale un Tavolo tecnico permanente con funzioni consultive, di analisi, assistenza e monitoraggio a supporto della Regione, dei dipartimenti regionali e degli enti locali. È composto da esperti e, preferibilmente, da rappresentanti della Regione, delle associazioni regionali maggiormente rappresentative, di ANCI Calabria, UPI Calabria e dei cluster regionali competenti; concorre anche il Consiglio delle autonomie locali.

Le sue funzioni comprendono, tra le altre:

  • analisi dei risultati energetici delle CER e del contributo agli obiettivi del PRIEC e della neutralità climatica al 2050;
  • promozione della soluzione di criticità di rete;
  • individuazione di buone pratiche nazionali e internazionali;
  • monitoraggio della povertà energetica e proposte di contrasto;
  • strategie per aumentare l’autonomia energetica di comuni e province;
  • promozione dell’accettabilità delle fonti rinnovabili;
  • analisi dei modelli di produzione, autoconsumo e condivisione;
  • promozione della diversificazione delle fonti elettriche e termiche;
  • coinvolgimento di enti locali, scuole, terzo settore, territori montani e periferici;
  • studio di forme di finanziamento pubbliche e private.

Il Tavolo può promuovere audizioni e formulare proposte alla Giunta, ad ARERA e al GSE. Il suo funzionamento non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

Programmazione e misure di sostegno

Nell’ambito della programmazione economica e finanziaria regionale, nei limiti delle risorse nazionali e comunitarie disponibili e nel rispetto dei principi di concertazione e sussidiarietà, la Regione può prevedere programmi, bandi, progetti, misure e iniziative per favorire la nascita delle CER e l’acquisto di impianti di produzione da fonte rinnovabile.

Norma finanziaria

Per l’attuazione iniziale della legge è previsto un onere di 1.500 euro per l’annualità 2020, coperto mediante riduzione di un fondo di bilancio regionale e con successiva istituzione di un capitolo di spesa dedicato nell’ambito del bilancio 2020-2022.

Monitoraggio e clausola valutativa

Il Consiglio regionale valuta l’attuazione della legge e i risultati ottenuti in termini di produzione da fonti rinnovabili, riduzione dei consumi e autonomia energetica. La Giunta presenta una relazione annuale che indica interventi, tempi, criticità, numero e diffusione territoriale delle CER ed energia prodotta dagli impianti dei beneficiari. I soggetti coinvolti devono fornire al Tavolo tecnico le informazioni necessarie. La relazione è resa pubblica dopo l’esame della commissione consiliare competente.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul BURC.

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