Ordinanza n. 3246/2026 - Roma, Sezione 2B
per l’annullamento, previa sospensione cautelare dell’efficacia, - della Determinazione n. 41, reg. gen. n. 448, del 18.05.2026, con cui il Comune di Cave, Area Sociale e Sanità, in esito alla verifica di anomalia svolta in asserita esecuzione della sentenza del Tar Roma, Sez. II-bis, n. 4975/2026, ha nuovamente confermato l’aggiudicazione in favore di Nasce Un Sorriso Società Cooperativa Sociale della “Gara telematica a procedura aperta tramite piattaforma e-procurement per l’affidamento del servizio O.E.P.A.C. in favore degli alunni diversamente abili frequentanti la scuola dell’infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado del Comune di Cave, per la durata di tre anni” (CIG B6FFE28E27), disponendo altresì l’esecuzione in via d’urgenza ai sensi dell’art. 17, co. 9, D. Lgs. n. 36/2023; - di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso, ancorché non conosciuto, e in particolare della nota n. 6059 del 23.04.2026, di avvio della verifica di anomalia, nonché di tutti gli atti, le relazioni e i verbali relativi alla verifica medesima, nella parte in cui hanno ammesso e non escluso l’operatore Nasce Un Sorriso Società Cooperativa Sociale, ritenendo di poterne valutare l’offerta come ammissibile e congrua, e confermandolo nella prima posizione nella graduatoria di gara; nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto ove nelle more stipulato e del diritto della ricorrente a subentrare nell’aggiudicazione e nel contratto; e per l’accesso ai sensi degli artt. 116, co. 2, e 65 c.p.a. alla documentazione relativa alla verifica di anomalia in relazione all’offerta di Nasce Un Sorriso Società Cooperativa Sociale, nonché dell’ulteriore documentazione sulla base di cui è stata confermata l’aggiudicazione in favore di tale concorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: nuova conferma dell’aggiudicazione della gara per il servizio O.E.P.A.C. in favore dell’aggiudicataria, all’esito della verifica di anomalia dell’offerta, con disposizione di esecuzione d’urgenza
Esito
La controversia
La società cooperativa ricorrente ha impugnato la determinazione comunale con cui, in asserita esecuzione di una precedente sentenza del TAR, il Comune ha nuovamente confermato l’aggiudicazione del servizio alla controinteressata, ritenendo ammissibile e congrua la relativa offerta dopo la verifica di anomalia. Sono stati impugnati anche gli atti presupposti e connessi, inclusi l’avvio della verifica di anomalia, i verbali, le relazioni e gli atti relativi alla valutazione dell’offerta. La ricorrente ha chiesto la sospensione cautelare, la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato, il subentro nell’aggiudicazione e nel contratto, nonché l’accesso alla documentazione della verifica di anomalia ai sensi degli artt. 116, comma 2, e 65 c.p.a. Nel corso della camera di consiglio, dopo il deposito da parte del Comune della documentazione relativa alla verifica di anomalia, la ricorrente ha dichiarato di voler eventualmente proporre motivi aggiunti e ha chiesto il rinvio della trattazione.
La decisione
Il TAR non ha esaminato, allo stato, i motivi di illegittimità dedotti né la domanda cautelare. Preso atto della volontà della ricorrente di integrare il thema decidendum mediante eventuali motivi aggiunti, resasi possibile a seguito del deposito della documentazione sulla verifica di anomalia, ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo dei giudizi camerali per consentire tale eventuale integrazione. Le spese della fase cautelare sono state compensate. La decisione non contiene una valutazione definitiva sulla legittimità della conferma dell’aggiudicazione, sulla congruità dell’offerta, sull’inefficacia del contratto, sul subentro o sulla domanda di accesso.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata trattata nell’ambito della disciplina delle misure cautelari collegiali, ma il giudice non ne ha definito il merito, disponendo la cancellazione della causa dal ruolo camerale.
art. 116, comma 2, c.p.a.
La ricorrente ha richiamato la disciplina dell’accesso nel corso del giudizio, chiedendo l’acquisizione della documentazione relativa alla verifica di anomalia; l’ordinanza non decide la domanda di accesso.
art. 65 c.p.a.
La ricorrente ha richiamato la disposizione nell’ambito della richiesta di accesso e acquisizione documentale; l’ordinanza non definisce tale richiesta.
art. 17, comma 9, d.lgs. n. 36/2023
La determinazione impugnata aveva disposto l’esecuzione d’urgenza dell’aggiudicazione ai sensi di tale norma; l’ordinanza non valuta la legittimità dell’applicazione della disposizione.
Massime di principio
- Quando il deposito di documenti amministrativi rilevanti per la controversia induce il ricorrente a prospettare la proposizione di motivi aggiunti, il giudice può cancellare la causa dal ruolo dei giudizi camerali per consentire l’eventuale integrazione del thema decidendum, senza pronunciarsi in quella fase sulla domanda cautelare o sul merito dell’impugnazione.
- La cancellazione della causa dal ruolo camerale per consentire la proposizione di motivi aggiunti costituisce una decisione interlocutoria e non comporta alcuna valutazione anticipata sulla legittimità dell’atto impugnato, sulla fondatezza delle censure o sulla congruità dell’offerta sottoposta a verifica di anomalia.
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