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Legge

L.R. Abruzzo 32/2014

Provvidenze sociali a favore dei malati oncologici e dei soggetti trapiantati, modifiche alle leggi regionali 20/2010, 2/2013, 23/2014, 24/2014, sostegno alimentare alle persone in stato di poverta' e finalizzazione di risorse e determinazione aliquote addizionale Irpef per l'anno d'imposta 2014 e aliquote imposta regionale sulle attivita' produttive per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014.

Normativa regionaleL.R. Abruzzo 32/2014Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina rimborsi per malati oncologici e trapiantati, modifica norme su farmacia, condoni, ambiente e suolo agricolo, finanzia sostegno alimentare ai poveri e, per il 2014, ridetermina in riduzione addizionale IRPEF e IRAP. Le misure fiscali e di bilancio riguardano solo l’anno d’imposta/periodo d’imposta 2014 e l’esercizio finanziario 2014. La legge è però quasi integralmente dichiarata incostituzionale, salvo l’art. 11.

Provvidenze sociali per malati oncologici e trapiantati; interventi sociali e fiscali regionali 2014

Provvidenze sociali, interventi settoriali e misure fiscali 2014 della Regione Abruzzo

La legge regionale Abruzzo n. 32 del 2014 introduceva un insieme eterogeneo di misure sociali, organizzative e finanziarie. Il contenuto risultante va letto alla luce della declaratoria di illegittimità costituzionale che ha travolto quasi l’intero testo, con salvezza del solo art. 11.

Ambito sociale: rimborsi per malati oncologici e soggetti trapiantati

Il Capo I prevedeva provvidenze a favore dei residenti nei comuni della Regione Abruzzo che necessitano di trattamenti radioterapici, chemioterapici o altre prestazioni terapeutiche per patologie oncologiche, nonché dei soggetti trapiantati. Le prestazioni riconosciute comprendevano:

  • rimborso fino al 100% delle spese di viaggio per il tragitto tra residenza/domicilio e luogo di cura, con mezzi pubblici o autoambulanza;
  • per i viaggi con mezzi propri, di famiglia o di terzi, rimborso pari a 1/5 del costo della benzina super vigente per ogni chilometro percorso;
  • rimborso fino al 70% delle spese di soggiorno nel luogo di cura, limitatamente al periodo previsto per le prestazioni e purché documentate;
  • rimborso fino al 100% delle spese di trasporto dell’eventuale accompagnatore, se la sua presenza è riconosciuta necessaria dalla competente ASL;
  • rimborso all’accompagnatore fino al 70% delle spese di soggiorno, con gli stessi limiti previsti per il paziente.

Regolamentazione attuativa e criteri reddituali

La Giunta regionale avrebbe dovuto dare attuazione al capo con proprio regolamento entro 60 giorni dalla pubblicazione della legge, definendo in particolare le percentuali massime delle provvidenze in relazione alla situazione reddituale secondo i criteri ISEE. Era inoltre previsto che, all’inizio di ogni esercizio finanziario, la Giunta determinasse con deliberazione la percentuale massima erogabile per l’anno di riferimento, tenendo conto dei limiti di legge, della copertura finanziaria e del numero degli aventi diritto comunicato dalle ASL entro il 30 ottobre dell’anno precedente.

Gestione amministrativa ed erogazione dei contributi

Le ASL di residenza dei soggetti interessati erano abilitate a erogare i contributi nella misura fissata dalla Giunta, previa presentazione della documentazione richiesta. La Giunta regionale, sulla base di rendiconti trimestrali delle ASL, provvedeva al rimborso delle spese sostenute.

Copertura finanziaria delle provvidenze sociali

Per finanziare il capo sulle provvidenze sociali, la legge istituiva un nuovo capitolo di spesa alimentato dalle risorse del capitolo di entrata relativo al 50% degli oneri di urbanizzazione per il recupero dei sottotetti. Era inoltre disposto un incremento di 100.000 euro sia dello stanziamento di entrata sia di quello di spesa per l’esercizio finanziario corrente.

Farmacie, autorizzazioni sanitarie e regime transitorio

La legge trasferiva alle ASL Abruzzo la competenza al rilascio di varie autorizzazioni in materia farmaceutica e sanitaria, esercitata tramite le strutture di Farmaceutica territoriale. Il nuovo assetto riguardava, tra l’altro:

  • trasferimento di titolarità della farmacia;
  • trasferimento dei locali della farmacia nell’ambito della sede;
  • sostituzione del direttore nella conduzione professionale delle farmacie convenzionate;
  • gestione provvisoria ereditaria della farmacia;
  • sostituzione del direttore tecnico responsabile dei depositi all’ingrosso di medicinali. Le ASL dovevano anche aggiornare l’archivio dati delle farmacie e trasmettere alla Regione i provvedimenti adottati. La Giunta regionale doveva definire entro 60 giorni le procedure applicative e operative del regime transitorio.

Condoni edilizi e disciplina del suolo/ambiente

La legge modificava il termine per la definizione delle domande di sanatoria edilizia ancora pendenti per carenza documentale: i Comuni avrebbero dovuto concluderle entro il 31 dicembre 2014, incluse quelle per cui l’integrazione era già stata richiesta.

In materia di difesa del suolo e valorizzazione agricola, venivano riattivate disposizioni della L.R. 81/1998, modificati alcuni riferimenti e precisato il regime di selezione dei componenti e delle determinazioni regionali con un termine di 180 giorni. Per le emissioni in atmosfera, le industrie insalubri sottoposte a sequestro per violazioni ambientali o penali dovevano affrontare una nuova procedura autorizzativa; fino al rilascio dell’eventuale nuova autorizzazione l’attività emissiva restava sospesa.

Valorizzazione delle aree agricole e contenimento del consumo di suolo

La legge interveniva anche sulla L.R. 24/2014, precisando il perimetro del suolo agricolo e alcuni rapporti con gli strumenti urbanistici, escludendo talune opere dal regime agevolativo e chiarendo la disciplina per interventi e contributi. Era inoltre prevista una nuova composizione di un organo tecnico con un rappresentante dell’Assessorato regionale all’Urbanistica e un meccanismo sostitutivo qualora la Regione non provvedesse entro 180 giorni. Le misure transitorie venivano collegate all’adozione dei provvedimenti previsti dalla stessa legge.

Sostegno alimentare alle persone in stato di povertà

L’unica disposizione non colpita dalla declaratoria di incostituzionalità è l’art. 11, che disponeva una variazione di bilancio per finanziare il capitolo “Sostegno alimentare alle persone in stato di povertà” con 100.000 euro, utilizzando la medesima entrata derivante dal 50% degli oneri di urbanizzazione per il recupero dei sottotetti. La norma ha quindi rilievo solo finanziario e riguarda l’esercizio di bilancio corrente indicato dalla legge.

Misure fiscali regionali per il 2014: addizionale IRPEF e IRAP

Il Capo III destinava 32,8 milioni di euro, quale eccedenza di gettito fiscale al 31 dicembre 2013, alla copertura di oneri sanitari pregressi e alla riduzione, per il solo anno d’imposta 2014, delle maggiorazioni su addizionale regionale IRPEF e IRAP.

Per l’addizionale IRPEF 2014 le maggiorazioni risultavano fissate in funzione del reddito:

  • fino a 15.000 euro: 0,31 punti percentuali;
  • oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro: 0,43 punti percentuali;
  • oltre 28.000 euro: 0,50 punti percentuali.

Per l’IRAP, limitatamente al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2014, erano previste maggiorazioni sulle aliquote di base statali pari a:

  • 0,76 punti percentuali sull’aliquota ordinaria;
  • 0,92 punti percentuali sulle aliquote di cui all’art. 16, comma 1-bis, del d.lgs. 446/1997.

Per alcuni soggetti agevolati indicati dalla legge, restava ferma una riduzione di 0,16 punti percentuali nei limiti previsti dalle rispettive leggi regionali, oltre i quali si applicava l’aliquota ordinaria con la maggiorazione di 0,76 punti. Per il settore agricolo, l’aliquota IRAP per i soggetti di cui all’art. 45, comma 1, del d.lgs. 446/1997 restava quella prevista dalla norma statale.

Variazioni di bilancio

La legge disponeva variazioni di bilancio 2014 collegate alla copertura delle misure fiscali, con riduzione delle entrate IRAP e IRPEF regionali per complessivi 32,8 milioni di euro e corrispondente riduzione dello stanziamento destinato al finanziamento dei disavanzi con le risorse derivanti dagli automatismi fiscali.

Decorrenza e limiti temporali

La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul BURA, quindi dal 5 giugno 2014. Tuttavia le disposizioni fiscali erano espressamente limitate all’anno d’imposta 2014 e al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2014, mentre l’art. 11 riguardava l’esercizio finanziario corrente della legge.

Stato di validità dell’atto

La Corte costituzionale, con sentenza n. 55 del 2015, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della legge, ad eccezione dell’art. 11. Di conseguenza, nel concreto l’atto è oggi da considerarsi sostanzialmente obsoleto e non utilizzabile, salvo la sola previsione finanziaria dell’art. 11, ormai riferita comunque a un esercizio di bilancio ormai concluso.

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