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Legge

L.R. Abruzzo 33/2014

Modifiche alla L.R. 47/1984 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative in materia sanitaria), alle leggi regionali 15/2000, 41/2012, 8/2014, 23/2014, disposizioni per la produzione e l'utilizzo di eco componenti di origine autologa per uso topico e ulteriori disposizioni finanziarie.

Normativa regionaleL.R. Abruzzo 33/2014Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Abruzzo 33/2014 modifica la procedura sanzionatoria sanitaria, introduce una disciplina per la produzione di emocomponenti autologhi per uso topico e contiene varie disposizioni finanziarie e settoriali. Molte norme riguardano il bilancio 2014 e interventi una tantum, quindi oggi hanno rilevanza prevalentemente storica; resta la disciplina sanitaria sostituita nella L.R. 47/1984, mentre alcune modifiche ad altre leggi risultano superate o abrogate.

Modifiche in materia di sanzioni sanitarie, funeraria, energia e disposizioni finanziarie regionali Abruzzo

Modifiche normative e disposizioni finanziarie della Regione Abruzzo

La legge interviene su più fronti dell’ordinamento regionale abruzzese: aggiorna la disciplina delle sanzioni amministrative in materia sanitaria, modifica alcune norme settoriali e introduce una disciplina per la produzione e l’utilizzo di emocomponenti autologhi per uso topico. Contiene inoltre disposizioni finanziarie riferite in gran parte al bilancio dell’esercizio 2014 e a interventi specifici ormai esauriti.

Disciplina delle sanzioni amministrative in materia sanitaria

La legge riscrive integralmente alcune disposizioni della L.R. 47/1984, rendendo più puntuale il procedimento sanzionatorio in materia sanitaria. L’accertamento della violazione avviene mediante processo verbale, che deve contenere tutti gli elementi essenziali dell’illecito, dei soggetti coinvolti, delle modalità di pagamento in misura ridotta e dell’autorità competente a ricevere il rapporto e gli scritti difensivi.

In particolare:

  • il verbale deve indicare data, ora e luogo dell’accertamento, verbalizzanti, generalità del trasgressore, descrizione del fatto, norme violate, sanzione prevista e responsabili in solido;
  • deve essere indicata la possibilità di pagamento in misura ridotta entro 60 giorni dalla contestazione, con le modalità fissate dalla ULSS/ASL competente;
  • il trasgressore può presentare scritti difensivi e chiedere di essere sentito entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione;
  • la ASL del territorio in cui è stata contestata la violazione trasmette copia del verbale alla ASL del luogo in cui il prodotto è stato approntato non conformemente, oppure alla Regione competente se il fatto è stato commesso in altra Regione.

Se non viene effettuato il pagamento in misura ridotta, l’ufficio ASL competente trasmette rapporto e verbale al Direttore Generale della ASL dove è stata commessa la violazione. Quest’ultimo, esaminati gli atti e sentiti gli interessati se richiesto, entro 60 giorni dal ricevimento del rapporto emette ordinanza-ingiunzione motivata oppure ordinanza di archiviazione.

Termine per difese, pagamento e riscossione

La disciplina sostitutiva prevede termini specifici per la fase successiva all’accertamento:

  • gli interessati possono inviare scritti difensivi e documenti entro 30 giorni;
  • l’ordinanza-ingiunzione va notificata entro 90 giorni ai residenti in Italia o entro 360 giorni ai residenti all’estero;
  • il pagamento della somma ingiunta va effettuato entro 30 giorni dalla notificazione, oppure entro 60 giorni se il destinatario risiede all’estero;
  • il pagamento può essere rateizzato, su autorizzazione del Direttore Generale, in un numero di rate mensili da 3 a 30, con rata minima di 15 euro, in caso di condizioni economiche disagiate;
  • il mancato pagamento comporta la riscossione coattiva secondo il regio decreto n. 639/1910;
  • l’ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo.

È inoltre disciplinato il sequestro: gli interessati possono proporre opposizione, anche immediatamente, secondo l’art. 19 della legge 689/1981 e il DPR n. 571/1982.

Modifiche alla disciplina funeraria regionale

Viene modificato un requisito organizzativo previsto dalla L.R. 41/2012 in materia funeraria e di polizia mortuaria. Per l’esercizio dell’attività viene richiesta la disponibilità continuativa e funzionale di almeno un’auto funebre e di autorimesse idonee al ricovero di almeno un’auto funebre, con specifica certificazione di agibilità e dotazione di attrezzature e mezzi per la pulizia e disinfezione.

Abrogazione di una disposizione su energie rinnovabili e avifauna

La legge dispone l’abrogazione dell’articolo 14 della L.R. 23/2014, relativo a misure urgenti per le energie rinnovabili e la tutela dell’avifauna. La norma non produce quindi effetti applicativi autonomi nella disciplina vigente.

Produzione e uso di emocomponenti autologhi per uso topico

La legge consente alle Aziende sanitarie regionali sedi di SIMT di autorizzare, mediante convenzione, strutture sanitarie pubbliche e private non sedi di SIMT a produrre e utilizzare emocomponenti di origine autologa per uso topico, purché di riconosciuta validità terapeutica e nel rispetto delle procedure di raccolta, processazione e controllo.

La disciplina operativa è subordinata a uno schema di convenzione che la Giunta regionale doveva adottare entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge. La richiesta di convenzionamento deve essere presentata dalle strutture interessate secondo un modello approvato con lo stesso provvedimento. L’attività è consentita solo dopo specifica formazione del professionista responsabile, organizzata dall’Azienda o dalle Aziende sanitarie individuate dalla Giunta regionale con il medesimo atto.

La norma precisa che non derivano oneri aggiuntivi per il bilancio regionale e delle Aziende sanitarie, poiché i costi restano a carico delle strutture richiedenti.

Recupero di economie e variazioni di bilancio 2014

La legge prevede il recupero, tramite le Direzioni regionali, delle risorse erogate a FIRA S.p.A. come soggetto attuatore di interventi regionali. Le economie derivanti dalla conclusione degli interventi devono essere restituite e acquisite al bilancio regionale, con imputazione a un capitolo di entrata specifico e destinazione al finanziamento delle maggiori spese autorizzate dalla stessa legge.

Le maggiori spese possono essere impegnate solo nei limiti delle entrate effettivamente riscosse; se le riscossioni risultano inferiori alle previsioni, la Giunta regionale ridetermina le spese finanziabili. La legge apporta inoltre variazioni al bilancio di previsione 2014 in termini di competenza e cassa.

Interventi finanziari urgenti e spese settoriali

Sono previste alcune misure finanziarie puntuali e una tantum:

  • un contributo straordinario di 150.000 euro al Consorzio Autonomo Ente Fiera di Lanciano per ripianare perdite di gestione;
  • l’assegnazione di 25.000 euro per le spese di funzionamento del laboratorio di analisi regionale di Avezzano per l’esercizio corrente;
  • l’inserimento di un capitolo di spesa tra le spese obbligatorie del bilancio 2014 per le attività della Struttura Speciale di Supporto Sistema Informativo Regionale.

Si tratta di disposizioni legate al bilancio dell’esercizio 2014 e a esigenze specifiche del periodo di adozione.

Vicende di efficacia e attualità applicativa

La legge è in vigore dal 5 giugno 2014, con efficacia generale dal giorno successivo alla pubblicazione. Tuttavia, diverse previsioni hanno oggi rilievo prevalentemente storico o sono state superate da successivi interventi legislativi o da disposizioni espressamente abrogate. Restano di interesse soprattutto le norme che hanno riscritto la procedura sanzionatoria sanitaria della L.R. 47/1984, nei limiti della disciplina vigente successivamente consolidata.

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