L.R. Abruzzo 30/2014
Integrazione alla L.R. 13 gennaio 2014, n. 8 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 - Bilancio Pluriennale 2014 - 2016).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale integra la L.R. 8/2014 inserendo il bilancio di previsione 2014 dell’ARIT e autorizzando uno stanziamento di 975.000 euro per spese di funzionamento, senza fondi per investimenti. L’ARIT deve adeguare il proprio bilancio entro 30 giorni dalla pubblicazione, altrimenti può essere nominato un commissario ad acta. Entrata in vigore il 10 maggio 2014.
Integrazione del bilancio 2014 della Regione Abruzzo con il bilancio dell’ARIT
Integrazione del bilancio 2014 della Regione Abruzzo con il bilancio dell’ARIT
La legge regionale dell’Abruzzo integra il bilancio di previsione 2014 e il bilancio pluriennale 2014-2016 già approvati con la L.R. 8/2014, inserendo il bilancio dell’Agenzia Regionale per l’Informatica e la Telematica (ARIT). Si tratta di una disciplina strettamente connessa all’esercizio finanziario 2014 e priva di contenuti regolatori di carattere generale o permanente.
Contenuto dell’integrazione
Nel testo della L.R. 8/2014 viene inserito un nuovo articolo dedicato all’ARIT, con cui:
- si approva l’allegato bilancio per l’esercizio finanziario 2014 dell’Agenzia;
- si autorizza l’iscrizione nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale del finanziamento destinato all’ente.
Stanziamenti autorizzati
Il finanziamento regionale previsto a favore dell’ARIT è così articolato:
- 975.000 euro sul capitolo 02.01.013 - 11517 per le spese di funzionamento;
- 0 euro sul capitolo 02.02.011 - 12432 per le spese d’investimento.
La norma, quindi, prevede per quell’anno risorse esclusivamente per il funzionamento dell’Agenzia, senza assegnazioni per investimenti.
Adeguamento del bilancio dell’ARIT
Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della legge, l’ARIT deve adottare i provvedimenti di variazione del proprio bilancio per renderlo compatibile con le assegnazioni disposte dalla Regione Abruzzo. Il termine è espresso in modo perentorio sul piano operativo, perché è collegato all’eventuale attivazione di poteri sostitutivi.
Poteri sostitutivi in caso di inadempimento
Se l’Agenzia non provvede entro il termine indicato, il Presidente della Giunta regionale, su proposta della Direzione competente per materia, nomina un Commissario ad acta con poteri sostitutivi. Il commissario deve essere individuato tra il personale regionale con qualifica dirigenziale.
Allegati e documentazione contabile
Gli allegati della L.R. 8/2014 sono integrati con il bilancio di previsione 2014 dell’ARIT allegato alla legge. La disciplina finanziaria si completa quindi con la documentazione contabile dell’Agenzia, che assume valore integrativo rispetto al bilancio regionale.
Entrata in vigore e ambito temporale
La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e produce effetti limitati all’esercizio finanziario 2014. Per la sua natura di integrazione di bilancio annuale, ha oggi rilievo sostanzialmente storico-contabile e non applicazione operativa corrente.
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