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Sentenza

Sentenza n. 4961/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma della sentenza breve del Tribunale amministrativo regionale per la Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda) n. 00985/2024, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202406721

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Campania, sezione staccata di Salerno, che aveva dichiarato irricevibile il ricorso contro il permesso di costruire in deroga e la delibera comunale di approvazione della deroga alle altezze

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

In primo grado è stata proposta azione di annullamento del permesso di costruire n. 2 del 19 marzo 2020, relativo alla riconversione e all’adeguamento funzionale di un complesso industriale privato, nonché della delibera del Consiglio comunale n. 18 del 10 aprile 2019, recante l’approvazione della deroga prevista dall’art. 14 d.P.R. n. 380/2001 alle altezze di due manufatti, da 12 a 27 metri. La ricorrente deduceva: insussistenza del presupposto della natura pubblica o di interesse pubblico dell’opera per il rilascio della deroga; difetto di motivazione della delibera sull’interesse pubblico dell’impianto; omessa comunicazione di avvio del procedimento; violazione delle distanze minime previste dalle norme di attuazione del PRG; violazione dei limiti di densità edilizia e di utilizzazione fondiaria. Il TAR dichiarava il ricorso irricevibile, ritenendo che la piena conoscenza degli atti fosse stata acquisita attraverso le precedenti istanze di accesso e la trasmissione della documentazione. In appello, la ricorrente contestava tale statuizione, sostenendo che, per le censure relative alle distanze, la piena conoscenza sarebbe maturata solo con il completamento o l’avanzato stato dei lavori oppure con l’accesso integrale agli elaborati progettuali, perfezionato il 29 dicembre 2023. Deduceva inoltre che il Comune avrebbe omesso o rifiutato la consegna degli atti nelle precedenti richieste e riproponeva i motivi di primo grado non esaminati.

La decisione

Il Consiglio di Stato respinge l’appello e conferma la declaratoria di irricevibilità del ricorso di primo grado. Dagli atti risultava che il 20 dicembre 2022 era stato consentito l’accesso richiesto il 19 ottobre 2022; il 17 febbraio 2023 la delibera consiliare n. 18 del 2019 era stata trasmessa al precedente difensore della ricorrente; il 9 maggio 2023 erano stati nuovamente trasmessi la delibera, la relazione istruttoria, l’istanza di permesso di costruire in deroga e la documentazione relativa. Il ricorso di primo grado era stato notificato soltanto il 23 febbraio 2024. Il Collegio rileva che le censure concernenti il difetto di motivazione sull’interesse pubblico e l’omessa comunicazione di avvio riguardavano la delibera del 2019, già consegnata nel febbraio e nel maggio 2023. Anche le censure relative a distanze e densità edilizia erano desumibili dalla relazione istruttoria trasmessa il 9 maggio 2023. L’accesso del 29 dicembre 2023, con cui erano stati acquisiti anche i permessi di costruire, non aveva fatto emergere profili nuovi e ulteriori rispetto a quelli già conoscibili. Ne consegue che la piena conoscenza degli atti e dei vizi dedotti si era verificata anteriormente al 23 febbraio 2024 e il ricorso era tardivo. Le spese sono state poste a carico dell’appellante, nella misura di 5.000 euro per ciascuna parte costituita, oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 14 d.P.R. n. 380/2001

    La disposizione è richiamata quale base della deroga alle altezze approvata dal Consiglio comunale; la questione sostanziale dedotta riguardava la sussistenza del presupposto della natura pubblica o di interesse pubblico dell’opera.

  • art. 5, comma 3, delle Norme di attuazione del PRG di San Michele di Serino

    La disposizione è richiamata quale fonte della distanza minima tra edifici che la ricorrente assumeva violata.

Massime di principio

  • Ai fini della decorrenza del termine per impugnare un titolo edilizio e gli atti presupposti, la piena conoscenza può risultare dalla documentazione acquisita mediante accesso agli atti quando essa consenta di individuare l’atto lesivo e i vizi concretamente dedotti.
  • Quando le censure riguardano un atto presupposto, come una delibera comunale di approvazione di una deroga edilizia, il termine d’impugnazione decorre dalla conoscenza di tale atto se la documentazione resa disponibile permette di percepirne i profili di illegittimità, anche se il ricorrente acquisisce successivamente ulteriori atti del procedimento.
  • Un accesso documentale successivo non riapre il termine d’impugnazione se gli atti acquisiti per la prima volta non fanno emergere vizi nuovi e ulteriori rispetto a quelli già desumibili dalla documentazione precedentemente consegnata.
  • La contestazione dell’omessa comunicazione di avvio del procedimento e del difetto di motivazione deve essere proposta tempestivamente dalla conoscenza dell’atto cui tali vizi si riferiscono; la successiva acquisizione di altri documenti non sposta la decorrenza del termine quando i vizi erano già conoscibili.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziDistanze, altezze e volumiDecisione e riti specialiTermini e notificazione del ricorso
RamiEdiliziaUrbanistica e governo del territorioProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardivitàLegittimazione e interesse a ricorrere

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