Circolare numero 81 del 23-6-2005
La cancellazione dell’ipoteca sugli immobili può essere richiesta dal contribuente previa presentazione di una fideiussione bancaria o assicurativa a garanzia dei crediti iscritti a ruolo. Per quanto riguarda il settore agricolo, per le imprese colpite da calamità naturali, oltre alla possibilità di sostituire l’ipoteca con la fideiussione, viene accordata la possibilità di richiedere la dilazione delle somme iscritte a ruolo anche in presenza di atti esecutivi dei concessinari, in deroga a quanto previsto dall’art. 26 del D.Lgs. n° 46/99, con prestazione di garanzia fideiussoria.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina la possibilità di ottenere la cancellazione dell'ipoteca iscritta sugli immobili del debitore presentando una fideiussione bancaria o assicurativa a garanzia dei crediti iscritti a ruolo, sia in caso di semplice dilazione sia in presenza di procedure cautelari ed esecutive. Definisce le caratteristiche della garanzia, gli importi da coprire, gli adempimenti delle Sedi e del Direttore Regionale, nonché la gestione della decadenza dalla rateazione e dell'escussione della fideiussione. Una seconda parte reca disposizioni speciali per le aziende agricole colpite da eventi eccezionali ai sensi della legge n. 71/2005, con ampliamento delle rate concedibili, sospensione delle procedure di recupero e possibilità di sostituire l'ipoteca con garanzia fideiussoria, anche in pendenza di atti esecutivi.
Cancellazione dell'ipoteca sugli immobili mediante fideiussione bancaria o assicurativa e nuove regole per la rateazione dei debiti iscritti a ruolo, con specifiche per il settore agricolo
Cancellazione dell'ipoteca sugli immobili mediante fideiussione bancaria o assicurativa
La circolare disciplina le ipotesi in cui il contribuente, a fronte di somme iscritte a ruolo e già oggetto di ipoteca sugli immobili, chiede la dilazione del debito e contestualmente la cancellazione dell'ipoteca offrendo una fideiussione bancaria o assicurativa a garanzia del credito. L'impostazione della circolare è quella di consentire tale soluzione, poiché la fideiussione copre l'intero credito iscritto a ruolo, con conseguente possibilità di autorizzare la cancellazione dell'ipoteca a condizioni definite e con spese a carico del contribuente.
Quadro normativo richiamato
Vengono richiamati, in primo luogo, l'art. 26 del D.Lgs. n. 46/1999 e gli artt. 76 e 77 del D.P.R. n. 602/1973, come modificati dal D.Lgs. n. 46/1999 e dal D.Lgs. n. 193/2001. In base a tali norme:
- per le entrate tributarie diverse da quelle dello Stato e per quelle non tributarie, la rateazione è concessa secondo le singole disposizioni applicabili e comunque deve essere richiesta prima dell'inizio della procedura esecutiva;
- in caso di mancato pagamento della cartella entro il termine, il ruolo costituisce titolo esecutivo per l'iscrizione di ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati per un importo pari al doppio del credito;
- l'espropriazione immobiliare può essere avviata se il credito supera tre milioni di lire, importo indicato come euro 1.549,37, salvo aggiornamenti ministeriali;
- se il credito non supera il 5% del valore dell'immobile, prima dell'esecuzione deve essere iscritta ipoteca;
- decorsi sei mesi dall'iscrizione senza estinzione del debito, il concessionario procede all'espropriazione.
Modalità di presentazione della garanzia e del piano di dilazione
La circolare precisa che la fideiussione deve essere prestata solo da banche o imprese di assicurazione autorizzate al ramo cauzioni, ai sensi della legge n. 348/1982, e deve conformarsi agli schemi allegati, predisposti con il contributo di ABI e ANIA. La garanzia deve avere validità dalla data in cui la Sede Regionale concede la dilazione per tutta la durata della rateazione, aumentata di un anno; trascorso tale periodo, cessa automaticamente.
Sul piano operativo:
- la Sede competente istruisce la pratica e segnala al Direttore Regionale la richiesta di dilazione con contestuale cancellazione dell'ipoteca;
- il Direttore Regionale, in caso di accoglimento, specifica nella delibera che la cancellazione dell'ipoteca avverrà solo dopo la presentazione della fideiussione e con spese a carico del contribuente;
- il contribuente deve depositare la garanzia presso la Sede insieme all'atto di impegno, da sottoscrivere entro dieci giorni;
- è opportuno allegare alla richiesta di fideiussione la lettera di accoglimento della dilazione con il piano di ammortamento, poiché il carico rateizzato è al netto degli acconti già versati al concessionario.
Contenuto economico della garanzia
La fideiussione deve coprire tutte le componenti del debito rilevanti ai fini della riscossione. In particolare, devono essere garantite:
- il carico contributivo iscritto a ruolo;
- gli interessi di dilazione;
- le ulteriori somme aggiuntive, dovute solo se la domanda di dilazione è presentata dopo la scadenza della cartella;
- i compensi spettanti al concessionario.
Per quantificare correttamente l'importo da garantire, il contribuente deve:
- indicare il carico contributivo secondo il piano di ammortamento allegato all'atto di impegno;
- indicare gli interessi di dilazione come risultanti dal piano;
- richiedere al concessionario l'estratto della posizione debitoria per conoscere ulteriori somme aggiuntive e compensi da inserire in fideiussione. Le ulteriori somme aggiuntive e i compensi devono essere versati al concessionario insieme alla prima rata della dilazione, dopo la trasmissione telematica del piano di ammortamento.
Cancellazione dell'ipoteca e conservazione della garanzia
Solo dopo l'acquisizione agli atti della fideiussione la Sede può autorizzare il concessionario alla cancellazione dell'ipoteca e trasmettere il piano di ammortamento telematico. La garanzia resta agli atti per gli eventuali adempimenti successivi, in particolare in caso di revoca della dilazione per decadenza.
Decadenza dalla dilazione ed escussione della fideiussione
Dopo l'invio del piano di ammortamento, il concessionario verifica il pagamento mensile delle rate. Se non viene pagata la prima rata in contanti o vengono omesse due rate consecutive, e dopo aver controllato che tutti i versamenti siano stati registrati, il concessionario trasmette agli enti creditori una segnalazione telematica di decadenza dalla dilazione.
Ricevuta l'informativa nella procedura "RuoliEsattoriali", la Sede deve prima svolgere controlli contabili, poiché talvolta i pagamenti effettuati con bollettino F35 possono essere accreditati in ritardo. Una volta completata la verifica, la Sede deve:
- notificare al garante, con raccomandata A/R, la richiesta di pagamento dell'importo garantito entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito, al netto dei versamenti già effettuati dal contribuente;
- comunicare contestualmente al concessionario la data di ricezione dell'invito al garante.
La revoca della dilazione deve essere trasmessa telematicamente al concessionario affinché possa essere caricata prima della scadenza dei trenta giorni concessi al garante e consentire il calcolo del residuo debito. La revoca avviene secondo quanto previsto dalla circolare n. 198 del 23 dicembre 2003.
Gestione dei crediti ceduti alla S.C.C.I. S.p.A. e dei crediti non ceduti
Una volta che il garante ha pagato l'intero debito, il concessionario riversa:
- sul conto di Tesoreria della S.C.C.I. S.p.A. le somme relative ai crediti ceduti;
- sui conti di Tesoreria delle Sedi INPS le somme relative ai crediti non oggetto di cessione. I modelli di fideiussione sono differenziati a seconda che il credito iscritto a ruolo sia o meno stato ceduto alla S.C.C.I. S.p.A. ai sensi dell'art. 13 della legge n. 448/1998.
Estensione a tutte le tipologie di credito iscritte a ruolo
La possibilità di sostituire l'ipoteca con una fideiussione bancaria o assicurativa viene estesa a tutti i contribuenti interessati e a tutte le tipologie di credito iscritte a ruolo, non limitandosi alla sola fattispecie iniziale descritta nella circolare.
Intervento speciale per le imprese agricole colpite da eventi eccezionali
La seconda parte della circolare richiama la legge n. 71/2005, art. 1-ter, che ha modificato il quadro delle agevolazioni per le imprese agricole colpite da calamità naturali, eventi atmosferici, emergenze sanitarie ed emergenze fitosanitarie. La norma amplia il periodo interessato dalle calamità e il numero delle rate, e introduce una disciplina derogatoria rispetto all'art. 26 del D.Lgs. n. 46/1999 per le richieste di rateazione presentate da soggetti già sottoposti a procedure cautelari o esecutive.
Sono ricordate anche le precedenti circolari n. 117 del 23 luglio 2004, n. 140 del 6 ottobre 2004 e n. 42 dell'11 marzo 2005, emanate in attuazione della legge n. 350/2004 e del Decreto interministeriale 21 aprile 2004 in materia di riduzione delle sanzioni civili e rateizzazione dei debiti contributivi nel settore agricolo.
Principali modifiche introdotte per il settore agricolo
Le modifiche richiamate dalla circolare possono essere sintetizzate nei seguenti punti:
- il pagamento rateale di cui all'art. 2, comma 11, del D.L. n. 338/1989 può essere concesso fino a quaranta rate trimestrali, invece delle precedenti venti;
- le disposizioni sulla riduzione delle sanzioni civili, sulla rateazione trimestrale e sulla modifica del tasso di differimento si applicano agli eventi eccezionali verificatisi fino al 31 marzo 2005;
- le ipoteche sugli immobili dei soggetti ammessi alla rateazione possono essere sostituite da garanzia fideiussoria;
- la garanzia deve durare per il periodo della rateazione aumentato di un anno e determina l'immediata cancellazione dell'ipoteca;
- la domanda di rateizzazione sospende automaticamente ogni procedura di recupero crediti;
- per le domande non ancora definite, il provvedimento deve essere adottato entro 180 giorni;
- la domanda può essere presentata anche in presenza di atti esecutivi;
- in tale ipotesi, il provvedimento di accoglimento va presentato al giudice competente e deve contenere la rinuncia all'esecuzione e agli atti esecutivi, con estinzione del procedimento pendente;
- in caso di mancato pagamento anche di una sola rata, la garanzia deve essere escussa entro trenta giorni;
- se il garante non paga, il concessionario può procedere a una nuova iscrizione ipotecaria tenendo conto dei versamenti eseguiti.
Presentazione delle domande e criteri di prova
Le domande di rateizzazione possono essere presentate presso le Direzioni provinciali INPS, intese come la Sede da cui dipende l'azienda, oppure inviate per raccomandata A/R. La data di presentazione è provata dalla ricevuta di deposito rilasciata dalla Sede o dall'avviso di ricevimento della raccomandata.
La circolare chiarisce che possono beneficiare delle agevolazioni:
- le aziende agricole, intese come tutti i datori di lavoro agricolo, anche se non coltivatori diretti o IAP;
- i lavoratori autonomi agricoli, cioè CD, CM e IAP. Le agevolazioni si applicano per tutti i debiti ancora in essere alla data del 31 marzo 2005, anche se non prescritti, purché l'evento eccezionale si sia verificato entro tale data. È inoltre possibile ottenere la rateazione in quaranta rate trimestrali costanti.
Casi operativi disciplinati dalla circolare
La circolare distingue tre situazioni.
A) Domanda di rateazione già presentata e immobile già ipotecato
Il soggetto interessato può chiedere alla Sede competente la cancellazione dell'ipoteca allegando la fideiussione. Se la dilazione è già stata concessa, la Sede deve richiedere con urgenza al concessionario la cancellazione dell'ipoteca, con spese a carico del contribuente. Se invece la domanda è stata presentata ma non ancora accolta, il soggetto deve integrare l'istanza chiedendo anche la cancellazione dell'ipoteca; la delibera regionale dovrà autorizzarla con spese a carico del contribuente.
B) Domanda di rateazione non ancora presentata, ma immobile già ipotecato
In questo caso il soggetto può presentare insieme la domanda di rateazione e la richiesta di cancellazione dell'ipoteca. La Sede deve sospendere immediatamente le partite debitorie relative ai periodi interessati, verificare i requisiti del Decreto interministeriale 21 aprile 2004 e poi:
- rideterminare le sanzioni;
- operare lo sgravio parziale delle sanzioni iscritte a ruolo;
- inviare la scheda al Direttore regionale indicando la volontà di sostituire l'ipoteca con la fideiussione;
- notificare il piano di ammortamento dopo l'accoglimento della dilazione, con firma entro dieci giorni;
- dopo la restituzione dell'atto di impegno con la fideiussione, chiedere al concessionario la cancellazione immediata dell'ipoteca, con spese a carico del contribuente.
C) Procedure esecutive già in corso
Se la ditta è stata sottoposta a procedure esecutive, la domanda di dilazione deve segnalare il procedimento in corso e chiedere l'estinzione dello stesso. La richiesta di rateazione deve contenere anche l'impegno a prestare idonea fideiussione bancaria o assicurativa. La delibera del Direttore Regionale deve contenere la formula di rinuncia all'esecuzione e agli atti esecutivi pendenti, con conseguente estinzione del procedimento. Dopo la restituzione dell'atto di impegno firmato, la Sede trasmette all'interessato una nota con la stessa dicitura, da presentare al giudice competente per la declaratoria di estinzione.
La circolare precisa inoltre che, se il concessionario procede anche per crediti dovuti ad altre amministrazioni, l'estinzione riguarda solo il recupero dei crediti INPS. La garanzia fideiussoria, nei casi di procedure esecutive, deve essere presentata alla Sede entro dieci giorni dalla dichiarazione del giudice sull'estinzione degli atti esecutivi.
Importi da indicare nella fideiussione per i casi di morosità
Con riferimento ai modelli allegati, la circolare puntualizza che, nei casi di morosità e non di evasione, gli importi da inserire nella fideiussione sono:
- le somme dovute dal contribuente, pari al carico iscritto a ruolo dopo la rideterminazione delle sanzioni civili;
- gli interessi di dilazione, calcolati al tasso vigente alla data della domanda;
- le ulteriori somme aggiuntive, ricalcolate al tasso degli interessi legali dalla data della notifica alla data della domanda di dilazione;
- i compensi spettanti al concessionario, cioè aggi e spese sostenute. Per i punti relativi a somme dovute e interessi, il contribuente può utilizzare i dati del piano di ammortamento; per le ulteriori somme aggiuntive il calcolo può essere eseguito dal contribuente, mentre i compensi e le spese vanno richiesti direttamente alla concessionaria.
Mancato pagamento della dilazione e mancato pagamento della fideiussione
Se il contribuente non paga anche una sola rata, la Sede deve richiedere al garante il pagamento del residuo debito, che dovrà essere versato in un'unica soluzione al netto dei pagamenti effettuati. Se la rateazione ricomprende anche crediti in fase amministrativa, il residuo non pagato deve essere iscritto in ruolo coattivo.
Se invece il garante non adempie al pagamento della fideiussione, la sospensione trasmessa inizialmente al concessionario deve essere revocata e il concessionario potrà, in caso di mancato pagamento da parte del soggetto interessato, procedere a una nuova iscrizione ipotecaria. La circolare conclude segnalando che ulteriori istruzioni operative sarebbero state fornite successivamente e richiama gli allegati contenenti gli schemi dei modelli di fideiussione per crediti ceduti e non ceduti.
Punti principali
Cancellazione dell'ipoteca con fideiussione
Viene ammessa la cancellazione dell'ipoteca sugli immobili quando il contribuente chiede la dilazione del carico iscritto a ruolo e presenta una fideiussione bancaria o assicurativa idonea a garantire l'intero credito. La garanzia deve coprire capitale, interessi di dilazione, eventuali ulteriori somme aggiuntive e compensi del concessionario, e può essere utilizzata anche per sostituire l'ipoteca già iscritta.
Caratteristiche della garanzia e adempimenti operativi
La fideiussione può essere prestata solo da banche o imprese di assicurazione autorizzate al ramo cauzioni, deve conformarsi ai modelli allegati e deve avere durata pari all'intero periodo di rateazione aumentato di un anno. La Sede istruisce la pratica, il Direttore Regionale dispone l'accoglimento e autorizza la cancellazione dell'ipoteca solo dopo la presentazione della garanzia e dell'atto di impegno firmato dal contribuente entro dieci giorni.
Revoca della dilazione ed escussione della fideiussione
In caso di mancato pagamento della prima rata o di due rate consecutive, il concessionario segnala la decadenza dalla dilazione. La Sede effettua prima i controlli contabili, poi richiede al garante il pagamento entro trenta giorni e comunica al concessionario la data di ricezione dell'invito. Dopo l'eventuale pagamento del garante, il concessionario riversa le somme sui conti di Tesoreria competenti, distinguendo tra crediti ceduti alla S.C.C.I. S.p.A. e non ceduti.
Regole speciali per il settore agricolo
Per le imprese agricole colpite da calamità naturali, emergenze sanitarie o fitosanitarie, la legge n. 71/2005 estende fino a quaranta le rate trimestrali concedibili e consente la sostituzione dell'ipoteca con garanzia fideiussoria, con cancellazione immediata dell'ipoteca. La domanda può essere presentata anche in presenza di atti esecutivi, con provvedimento di accoglimento o rigetto entro 180 giorni e sospensione delle procedure di recupero crediti.
Gestione delle procedure esecutive e delle nuove iscrizioni ipotecarie
Quando la rateazione riguarda posizioni già assoggettate a procedure esecutive, la domanda deve contenere anche l'impegno alla presentazione della garanzia fideiussoria e, in caso di accoglimento, il provvedimento deve contenere la rinuncia all'esecuzione e agli atti esecutivi pendenti. Se il garante non paga, la sospensione viene revocata e il concessionario può procedere a una nuova iscrizione ipotecaria tenendo conto dei pagamenti già effettuati.
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