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Legge

L.R. Umbria 16/2015

Ulteriori modificazioni della legge regionale 24 dicembre 2007, n. 36 (Disposizioni in materia tributaria e di altre entrate della Regione Umbria); modificazioni della legge regionale 30 marzo 2015, n. 8 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2015 in materia di entrate e di spese - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali); ulteriori modificazioni della legge regionale 5 marzo 2009, n. 4 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2009 in materia di entrate e di spese). Nomina Commissario straordinario dell'Agenzia Umbria ricerche.

Normativa regionaleL.R. Umbria 16/2015Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge modifica la disciplina umbra della tassa automobilistica: dal 1° gennaio 2016 prevede una riduzione del 10% per veicoli storici tra 20 e 29 anni iscritti nei registri indicati, e per il 2015 esclude sanzioni e interessi in un caso specifico di pagamento tardivo. Abroga alcune disposizioni precedenti e nomina un Commissario straordinario per Umbria Ricerche nelle more del riordino degli enti regionali.

Modifiche alla tassa automobilistica regionale e nomina del Commissario straordinario di Umbria Ricerche

Modifiche alla tassa automobilistica regionale e commissariamento di Umbria Ricerche

La legge regionale dell’Umbria interviene su entrate tributarie regionali e, separatamente, dispone la gestione straordinaria dell’Agenzia Umbria ricerche nelle more del riordino degli enti strumentali regionali. La disciplina riguarda esclusivamente il territorio della Regione Umbria.

Disciplina della tassa automobilistica regionale

Dal 1° gennaio 2016, e per i periodi fissi successivi, gli importi della tassa automobilistica regionale sono ridotti del 10% per:

  • autoveicoli e motoveicoli;
  • esclusi i veicoli adibiti ad uso professionale;
  • con anzianità tra 20 e 29 anni;
  • classificati di interesse storico o collezionistico;
  • iscritti in uno dei registri ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI;
  • oppure iscritti nei registri dei centri specializzati riconosciuti dalla Regione Umbria, purché in possesso dei requisiti previsti dall’art. 60 del d.lgs. 285/1992.

La Giunta regionale è incaricata di definire, con propria deliberazione, le procedure per il riconoscimento dei centri specializzati.

Regime transitorio sui pagamenti tardivi per il 2015

Per l’anno di imposta 2015 non si applicano sanzioni né interessi ai pagamenti tardivi effettuati per autoveicoli e motoveicoli di età compresa tra 20 e 29 anni che, per effetto della normativa statale richiamata, abbiano corrisposto la tassa automobilistica di proprietà entro il 31 maggio 2015. Si tratta di una previsione limitata a quel solo periodo d’imposta.

Abrogazioni e coordinamento normativo

La legge sopprime varie disposizioni precedenti collegate alla disciplina della tassa automobilistica e alle manovre di bilancio regionali, in particolare:

  • la lettera b) del comma 1 dell’art. 12 della l.r. 4/2009;
  • l’art. 8 e il comma 1 dell’art. 15 della l.r. 8/2015;
  • il comma 7-quinquies dell’art. 1 della l.r. 36/2007.

La disciplina risultante è quindi quella novellata dall’art. 1 della legge in esame, con effetto dal 2016 per la riduzione del tributo e con efficacia limitata al 2015 per la sanatoria sui tardivi versamenti.

Copertura finanziaria

La minore entrata stimata per effetto della riduzione della tassa automobilistica è quantificata in 110.000 euro per gli anni 2016 e seguenti. La copertura è assicurata mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nella U.P.B. 02.1.003 del bilancio di previsione 2016/2017.

Nomina del Commissario straordinario di Umbria Ricerche

Nelle more dell’approvazione della legge di riordino degli enti strumentali regionali, gli organi e il direttore dell’Agenzia regionale umbra per la ricerca socio-economica e territoriale decadono alla data di nomina del Commissario straordinario, salvo il revisore dei conti che resta in carica fino alla scadenza dell’incarico commissariale.

Il Presidente della Regione deve nominare, con proprio decreto e entro cinque giorni dall’entrata in vigore della legge, un Commissario straordinario che assume le funzioni e i compiti degli organi cessati e del direttore dell’Agenzia.

Poteri, durata e compenso del Commissario

Nel decreto di nomina devono essere indicati:

  • i compiti affidati;
  • la durata dell’incarico, non superiore a nove mesi;
  • l’eventuale proroga per motivate esigenze;
  • i casi di revoca;
  • il compenso, fissato entro il limite massimo del 75% del trattamento previsto per i direttori regionali.

Il Commissario esercita l’ordinaria amministrazione per garantire la continuità dell’Agenzia; può compiere atti di straordinaria amministrazione solo se indifferibili e urgenti e se la mancata adozione arrecherebbe un pregiudizio all’ente; deve inoltre adempiere a quanto prescritto dalla futura legge di riordino e attenersi alle direttive della Giunta regionale.

Oneri finanziari e decorrenza

Gli oneri derivanti dall’attività commissariale sono posti a carico del bilancio dell’Agenzia Umbria ricerche. La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

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