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Sentenza

Tribunale, Ordinanza T-769/21

Order of the General Court (Third Chamber) of 8 December 2022. — European Association of Non-Integrated Metal Importers & distributors (Euranimi) v European Commission. — Action for annulment – Dumping – Imports of stainless steel cold-rolled flat products originating in China and Taiwan – Definitive anti-dumping duty – Act not of individual concern – Regulatory act entailing implementing measures – Inadmissibility. — Case T-769/21

Giurisprudenza europea62021TO0769

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha respinto come irricevibile il ricorso di Euranimi contro il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1483 che ha mantenuto i dazi antidumping sulle importazioni di acciai inossidabili laminati a freddo dalla Cina e da Taiwan. La Corte ha ritenuto che i membri dell’associazione non fossero individualmente concerni e che il regolamento comportasse comunque misure di esecuzione doganali a livello nazionale. Anche la partecipazione al procedimento amministrativo e le osservazioni sul bilancio dell’interesse dell’Unione non sono state considerate sufficienti a fondare la legittimazione ad agire.

Impugnazione di un regolamento antidumping: legittimazione dell’associazione di importatori e nozione di atto regolamentare che comporta misure di esecuzione

La questione giuridica

Se Euranimi, in proprio o come rappresentante dei propri membri importatori, fosse legittimata ad agire ex articolo 263 TFUE contro il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1483, e in particolare: (i) se i suoi membri fossero individualmente concerni dal regolamento antidumping; (ii) se il regolamento fosse un atto regolamentare che non comporta misure di esecuzione; (iii) se l’associazione potesse invocare una propria legittimazione per il ruolo svolto nel procedimento antidumping e nella tutela dei propri interessi.

Principio di diritto

Il Tribunale ha dichiarato il ricorso irricevibile perché il regolamento antidumping impugnato, pur essendo un atto regolamentare direttamente applicabile agli importatori, entralimenta misure di esecuzione, consistenti nella determinazione, notifica e contabilizzazione del debito doganale da parte delle autorità doganali nazionali; pertanto non ricorre la condizione del final limb dell’articolo 263, paragrafo 4, TFUE. Inoltre, né Euranimi né i suoi membri erano individualmente concerni: la mera partecipazione al procedimento antidumping, anche mediante osservazioni o audizione, non basta a distinguere l’associazione o gli importatori dagli altri operatori, e non sono state dimostrate circostanze eccezionali in stile Extramet. L’associazione non ha neppure provato un ruolo qualificato da negoziatore tale da fondare una propria legittimazione autonoma.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 267 TFUE
  • Regolamento (UE) 2016/1036
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1483
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1429
  • Regolamento (UE) n. 952/2013
  • Articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036
  • Articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036
  • Articoli 101, 102, 104 e 44 del regolamento (UE) n. 952/2013
  • Articoli 130, 142, 144 e 134 del regolamento di procedura del Tribunale

Impugnazione del regolamento antidumping su prodotti siderurgici importati dalla Cina e da Taiwan

Il Tribunale dell’Unione europea, Terza Sezione, ha esaminato un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto da Euranimi, associazione di importatori e distributori di prodotti metallici, diretto contro il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1483 della Commissione, con cui è stato imposto un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di prodotti piani laminati a freddo di acciaio inossidabile originari della Cina e di Taiwan a seguito di riesame in previsione della scadenza ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036.

Fatti e procedimento amministrativo

La Commissione aveva in precedenza adottato misure definitive antidumping con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1429. A seguito della domanda di riesame presentata da Eurofer, che rappresentava oltre il 25% della produzione unionale del prodotto interessato, la Commissione ha avviato nel 2020 il riesame della scadenza, invitando gli operatori interessati a partecipare. Dopo la divulgazione finale, Euranimi ha presentato osservazioni scritte e ha partecipato a un’audizione, sostenendo, tra l’altro, che i prodotti importati dai propri membri erano essenziali per il loro approvvigionamento e che il mantenimento dei dazi non rispondeva all’interesse dell’Unione.

Questioni processuali e posizione della Commissione

La Commissione ha eccepito l’irricevibilità del ricorso, sostenendo che il regolamento impugnato non era individualmente concernente per Euranimi né per i suoi membri e che, in ogni caso, l’atto regolamentare comportava misure di esecuzione. Il Tribunale ha quindi deciso in via preliminare sulla ricevibilità ai sensi dell’articolo 130, paragrafi 1 e 7, del regolamento di procedura.

Legittimazione ad agire delle associazioni: criteri applicati

Il Tribunale ha richiamato la giurisprudenza secondo cui le azioni delle associazioni sono ammissibili, in sintesi, in tre ipotesi:

  • quando rappresentano membri che sarebbero legittimati ad agire individualmente;
  • quando una norma attribuisce loro specifici diritti processuali;
  • quando l’associazione ha svolto un ruolo particolare, assimilabile a quello di negoziatore, nel procedimento che ha condotto all’adozione dell’atto.

Nel caso di Euranimi, l’associazione ha invocato sia la rappresentanza dei propri membri sia la propria partecipazione al procedimento antidumping.

Mancanza di interesse individuale dei membri di Euranimi

Il Tribunale ha ribadito che gli importatori sono direttamente concerni da regolamenti antidumping, ma ciò non basta: occorre anche l’interesse individuale, salvo che ricorra l’eccezione dell’atto regolamentare privo di misure di esecuzione.

Richiamando il criterio Plaumann e la giurisprudenza Extramet, il Tribunale ha osservato che i regolamenti antidumping possono essere individualmente concernenti per taluni operatori solo in situazioni eccezionali, ad esempio quando:

  • l’operatore è il più grande importatore e anche utilizzatore finale;
  • la sua attività dipende in misura molto elevata dalle importazioni in questione;
  • egli subisce effetti particolarmente gravi per l’esistenza di un numero limitato di fornitori e difficoltà di approvvigionamento.

Nel caso concreto, Euranimi non ha dimostrato una situazione analoga. In particolare:

  • non ha provato che i suoi membri fossero i maggiori importatori del prodotto interessato;
  • le percentuali di dipendenza dalle importazioni dalla Cina e da Taiwan, indicate tra il 50% e il 65% del fabbisogno, non sono state suffragate da elementi oggettivi e non risultavano comunque significativamente diverse da quelle di altri importatori;
  • non è stata dimostrata l’impossibilità di approvvigionarsi da altri esportatori o da altri Paesi, essendo emerse nel regolamento varie fonti di fornitura, anche extra-UE;
  • non sono stati provati effetti economici tali da distinguere i membri dell’associazione dagli altri importatori.

Il Tribunale ha inoltre precisato che la mera partecipazione al procedimento amministrativo, la presentazione di osservazioni e la richiesta di audizione non sono sufficienti, da sole, a fondare l’interesse individuale. Neppure il riferimento ai membri che avevano conferito procura o il fatto che uno di essi si fosse manifestato nelle fasi iniziali del riesame hanno mutato tale conclusione.

Partecipazione al procedimento e difesa dell’interesse proprio dell’associazione

Quanto alla tesi secondo cui Euranimi avrebbe avuto una posizione particolare nel procedimento amministrativo, il Tribunale ha rilevato che l’associazione non ha dimostrato di aver svolto un vero ruolo di negoziatore, distinto dalla normale partecipazione di un’associazione rappresentativa. I precedenti Kwekerij van der Kooy e CIRFS sono stati ritenuti non assimilabili, poiché in quei casi l’associazione occupava una posizione formalmente qualificata e intimamente legata all’oggetto dell’atto.

Il Tribunale ha inoltre escluso che il mero fatto di aver presentato osservazioni sull’interesse dell’Unione o di aver contestato l’istruttoria antidumping bastasse a conferire un interesse individuale o una posizione processuale autonoma. L’associazione, peraltro, non era destinataria del dazio e non subiva un obbligo giuridico diretto e specifico in proprio.

Nozione di atto regolamentare che comporta misure di esecuzione

Il cuore della decisione riguarda anche il requisito, alternativo all’interesse individuale, per cui un atto regolamentare deve non comportare misure di esecuzione. Il Tribunale ha qualificato il regolamento antidumping come atto regolamentare, ma ha affermato che esso comporta misure di esecuzione nei confronti degli importatori.

In particolare, il pagamento del dazio antidumping richiede sempre l’intervento delle autorità doganali nazionali, che:

  • determinano l’importo del dazio dovuto ai sensi dell’articolo 101 del regolamento (UE) n. 952/2013;
  • notificano il debito doganale al debitore ai sensi dell’articolo 102;
  • iscrivono a contabilità l’importo dovuto ai sensi dell’articolo 104;
  • consentono, mediante il rilascio delle merci e la procedura doganale, l’applicazione concreta del regolamento.

Il Tribunale ha precisato che la digitalizzazione delle procedure doganali e l’eventuale assenza di controlli materiali non eliminano il carattere di "misura di esecuzione": anche una comunicazione elettronica di accettazione della dichiarazione doganale costituisce un atto delle autorità nazionali che dà attuazione al regolamento. Di conseguenza, il regolamento impugnato non poteva essere contestato direttamente ai sensi dell’ultimo inciso dell’articolo 263, paragrafo 4, TFUE.

Irrilevanza dell’argomento tratto dalla giurisprudenza sul rinvio pregiudiziale

Euranimi aveva richiamato la giurisprudenza TWD e Rotho Blaas per sostenere che la nozione di misure di esecuzione non dovesse essere letta in modo eccessivamente restrittivo. Il Tribunale ha chiarito che tale giurisprudenza riguarda la preclusione a contestare in via incidentale la validità di un atto dinanzi al giudice nazionale quando il ricorso diretto sarebbe stato manifestamente ammissibile; essa non incide, tuttavia, sul test di ricevibilità del ricorso di annullamento dinanzi al Tribunale, che resta ancorato alla verifica dell’esistenza di misure di esecuzione.

Esito del giudizio e spese

Il ricorso è stato quindi dichiarato irricevibile. Non è stato necessario pronunciarsi sull’intervento di Eurofer. La ricorrente è stata condannata alle spese, mentre ciascuna parte ha sopportato le proprie spese relative alla domanda di intervento.

Principio affermato

Un’associazione di importatori non può impugnare direttamente un regolamento antidumping definitivo se non dimostra che i propri membri sono individualmente concerni o che l’atto non comporta misure di esecuzione; la mera partecipazione al procedimento amministrativo e la presentazione di osservazioni non bastano a fondare la legittimazione ad agire. Le misure doganali nazionali di determinazione, notifica e contabilizzazione del dazio costituiscono misure di esecuzione ai sensi dell’articolo 263, paragrafo 4, TFUE, anche in presenza di procedure doganali elettroniche.

Come è indicizzato

Materieantidumpinglegittimazione ad agiredazio doganalediritto processuale dell'unioneassociazioni di categoria

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