Sentenza del 16/06/2017 n. 14998 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società aveva impugnato il diniego di rimborso dell'ILOR relativa al 1986, versata integralmente in via cautelativa, sostenendo di avere diritto all'esenzione decennale prevista per le imprese operanti in zone depresse. L'Amministrazione aveva contestato il diritto all'agevolazione, ritenendo che gli investimenti effettuati avessero superato il limite massimo previsto dalla normativa, e sosteneva che, trattandosi di una domanda di rimborso e di agevolazione tributaria, l'onere di provare la sussistenza dei requisiti gravasse sulla contribuente. La Commissione tributaria centrale aveva invece ritenuto che l'onere probatorio spettasse all'Amministrazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo dell'Agenzia delle Entrate, stabilendo che, quando il contribuente chiede il riconoscimento di un'esenzione o agevolazione tributaria, grava su di lui l'onere di provare i presupposti di fatto che legittimano il beneficio, anche nel giudizio instaurato per ottenere il rimborso dell'imposta versata. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa è stata rinviata alla Commissione tributaria regionale dell'Emilia-Romagna, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese. Il secondo motivo, relativo alla mancata sospensione del processo, è stato dichiarato assorbito.
Norme richiamate
Legge 22 luglio 1966, n. 614, art. 8
Prevede l'agevolazione ILOR per determinate imprese artigiane e industriali operanti in zone riconosciute depresse; nel caso concreto il beneficio era stato riconosciuto per il decennio 1978-1988.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 30
Richiama e rende applicabile il regime agevolativo previsto dalla legge n. 614 del 1966.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19
Consente di far valere davanti al giudice tributario il diritto all'agevolazione impugnando l'atto che esclude il beneficio, impone il pagamento o nega il rimborso.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 39
Disciplina la sospensione del processo tributario; la questione relativa alla sospensione non è stata esaminata nel merito perché il primo motivo è risultato decisivo.
Art. 295 c.p.c.
Riguarda la sospensione necessaria del processo in presenza di una causa pregiudiziale; la censura fondata su tale norma è stata dichiarata assorbita.
Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 16
La controversia parallela sulla decadenza dall'esenzione ILOR era stata definita mediante definizione della lite pendente, con conseguente estinzione del relativo giudizio.
Massime di principio
- Quando un contribuente invoca un'esenzione o un'agevolazione tributaria, deve provare concretamente tutti i presupposti di fatto richiesti dalla legge, anche se l'Amministrazione ha adottato un provvedimento di revoca o diniego.
- Nel giudizio di rimborso, il contribuente non può limitarsi a dimostrare di avere versato l'imposta: deve dimostrare anche che il pagamento era indebito perché sussistevano i requisiti dell'agevolazione.
- Le agevolazioni direttamente previste dalla legge non richiedono necessariamente un autonomo provvedimento concessorio dell'Amministrazione; possono essere fatte valere impugnando l'atto impositivo o il diniego di rimborso.
- La definizione o estinzione di un giudizio collegato non comporta automaticamente l'accoglimento della domanda di rimborso: il giudice deve comunque verificare, sulla base della prova fornita dal contribuente, la spettanza concreta del beneficio.
- Se il contribuente non prova i requisiti dell'esenzione, la domanda di rimborso può essere respinta anche quando l'Amministrazione non abbia fornito una prova completa delle ragioni della revoca.
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