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Circolare

Circolare numero 303 del 14-12-1995

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra l’introduzione dell’assegno sociale dal 1° gennaio 1996, in sostituzione della pensione sociale e degli aumenti previsti dalle leggi n. 140/1985 e n. 544/1988, fissandone per il 1996 l’importo in lire 480.000 mensili per 13 mensilità. Vengono indicati i soggetti aventi diritto, i requisiti reddituali, i redditi rilevanti e le modalità di erogazione, sospensione, ripristino e riduzione in caso di ricovero. La circolare chiarisce inoltre che le pensioni sociali e gli aumenti già in essere al 31 dicembre 1995 restano disciplinati dalla normativa previgente, così come gli assegni vitalizi e, in via provvisoria, le prestazioni assistenziali ai minorati civili fino a successivi chiarimenti.

Assegno sociale ex legge n. 335/1995: requisiti, misura e disciplina dei trattamenti preesistenti

Assegno sociale introdotto dalla legge n. 335/1995

La circolare esamina la nuova disciplina dell’assegno sociale introdotta dall’articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che dal 1° gennaio 1996 sostituisce la pensione sociale e gli aumenti previsti dalle leggi n. 140/1985 e n. 544/1988. La prestazione è configurata come trattamento assistenziale unico destinato ai cittadini anziani in condizioni economiche disagiate.

Soggetti aventi diritto e criteri di accesso

Hanno diritto all’assegno sociale i cittadini italiani che risiedano effettivamente e abitualmente in Italia, abbiano compiuto il 65° anno di età e si trovino nelle condizioni reddituali previste dalla legge. Le domande presentate da chi compie 65 anni nel mese di dicembre devono essere trattate secondo la normativa previgente. Per l’individuazione dei soggetti equiparati ai cittadini italiani la circolare richiama la legge n. 153/1969 e i relativi criteri applicativi, nonché le precedenti istruzioni amministrative.

Requisiti reddituali

Il diritto alla prestazione è subordinato a specifici limiti di reddito.

  • Se il richiedente non è coniugato, non deve possedere redditi propri oppure deve possedere redditi inferiori all’importo dell’assegno sociale.
  • In tale ipotesi, se il reddito è inferiore all’importo pieno, l’assegno è riconosciuto in misura ridotta fino a concorrenza della soglia.
  • Se il richiedente è coniugato e non legalmente ed effettivamente separato, il reddito personale cumulato con quello del coniuge non deve superare il doppio dell’assegno sociale.
  • La prestazione è intera se il reddito cumulato non supera l’importo dell’assegno sociale; è ridotta se supera tale importo ma resta entro il limite del doppio.

Redditi rilevanti e redditi esclusi

La circolare precisa che, ai fini della verifica reddituale, concorrono i redditi di qualsiasi natura, al netto di imposizione fiscale e contributiva, compresi:

  • i redditi esenti;
  • i redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o a imposta sostitutiva;
  • gli assegni alimentari corrisposti ai sensi del codice civile.

Non si computano invece:

  • i trattamenti di fine rapporto, comunque denominati;
  • le anticipazioni sui trattamenti di fine rapporto;
  • le competenze arretrate soggette a tassazione separata;
  • l’assegno sociale stesso;
  • il reddito della casa di abitazione.

È inoltre esclusa dal reddito, entro il limite di un terzo della pensione e comunque non oltre un terzo dell’assegno sociale, la pensione liquidata con il sistema contributivo ai sensi dell’articolo 1, comma 6, della legge di riforma, a carico di gestioni ed enti pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie.

Misura della prestazione, provvisorietà e conguaglio

Per il 1996 l’assegno sociale è fissato in lire 480.000 mensili per 13 mensilità, corrispondenti a lire 6.240.000 annue. La prestazione non è reversibile. L’erogazione avviene in via provvisoria sulla base di una dichiarazione resa dal richiedente circa i redditi percepiti nell’anno di decorrenza; se il richiedente è coniugato, la dichiarazione deve riguardare entrambi i coniugi. L’importo in pagamento viene poi conguagliato entro il mese di luglio dell’anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti.

Sospensione, recupero e ripristino

Se nel corso del tempo i redditi superano il limite massimo previsto, l’assegno è sospeso e le somme eventualmente riscosse senza titolo sono recuperate. Quando i requisiti reddituali tornano a sussistere, il ripristino della prestazione richiede la presentazione di un’apposita istanza, sulla base della quale viene determinata la decorrenza del nuovo pagamento.

Riduzione per ricovero in istituto o comunità

La norma prevede che l’importo dell’assegno possa essere ridotto fino a un massimo del 50% nel caso in cui l’interessato sia ricoverato in istituto o comunità con retta a carico di enti pubblici. La circolare segnala che, in attesa dell’apposito decreto ministeriale previsto dal comma 7, verranno fornite ulteriori istruzioni sulla variabilità della percentuale e sulle modalità operative per il riconoscimento della riduzione.

Trattamento delle pensioni sociali già in essere

La circolare chiarisce un punto centrale: le pensioni sociali in pagamento al 31 dicembre 1995 non sono trasformate in assegno sociale. Esse continuano a essere corrisposte secondo la disciplina previgente, sia per quanto riguarda la misura sia per quanto riguarda i requisiti di accesso. Di conseguenza, non deve essere disposta alcuna revoca nei confronti dei titolari che, pur non possedendo i nuovi requisiti reddituali, percepivano già la pensione sociale, né deve essere operata alcuna trasformazione per coloro che invece li possiedono.

Aumenti ex leggi n. 140/1985 e n. 544/1988

Con riferimento agli aumenti della pensione sociale previsti dall’articolo 2 della legge n. 140/1985 e dalla legge n. 544/1988, la circolare adotta la medesima impostazione: i soggetti che già li percepiscono alla data del 31 dicembre 1995 continuano a riceverli secondo la previgente normativa e nell’importo in essere a quella data, anche se non godono della pensione sociale in senso stretto.

Assegni vitalizi e minorati civili

Per gli assegni vitalizi disciplinati dalla legge 20 marzo 1980, n. 75, la circolare distingue tra trattamenti già in essere al 31 dicembre 1995 e trattamenti il cui diritto si perfeziona dal 1° gennaio 1996. I primi restano regolati dalla normativa precedente; i secondi sono erogati nella misura dell’assegno sociale.

Quanto ai minorati civili già beneficiari di pensione sociale e a quelli che compiono 65 anni dopo il 31 dicembre 1995, la circolare precisa che la questione è ancora oggetto di approfondimento tra Ministeri competenti. In attesa di chiarimenti definitivi, le pensioni sociali sostitutive in essere al 31 dicembre 1995 continuano a essere pagate secondo la disciplina previgente.

Indicazioni finali

La circolare rinvia a successive istruzioni ministeriali per gli aspetti applicativi ancora non definiti, in particolare per le modalità di richiesta della prestazione e per la disciplina della riduzione in caso di ricovero. Fino a tali chiarimenti, gli uffici devono attenersi alle regole transitorie e ai criteri interpretativi espressamente indicati.

Punti principali

Introduzione dell’assegno sociale

L’articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, istituisce l’assegno sociale dal 1° gennaio 1996, sostituendo la pensione sociale e gli aumenti previsti dalle leggi n. 140/1985 e n. 544/1988. Per il 1996 la prestazione è fissata in lire 6.240.000 annue, pari a lire 480.000 mensili per 13 mensilità.

Soggetti aventi diritto

Hanno diritto all’assegno sociale i cittadini italiani effettivamente e abitualmente residenti in Italia che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali previste. Le domande presentate da richiedenti che compiono 65 anni nel mese di dicembre devono essere definite secondo la normativa previgente. Per i soggetti equiparati ai cittadini italiani si rinvia alla legge n. 153/1969 e ai relativi criteri applicativi.

Requisiti reddituali

Se il richiedente non è coniugato, deve non possedere redditi propri oppure possedere redditi inferiori all’importo dell’assegno sociale; in tal caso la prestazione è riconosciuta in misura ridotta fino a concorrenza dell’importo stesso. Se il richiedente è coniugato e non legalmente ed effettivamente separato, il reddito del richiedente cumulato con quello del coniuge non deve superare il doppio dell’assegno sociale. La prestazione è intera se il reddito cumulato non supera l’importo dell’assegno sociale e ridotta se lo supera ma resta entro il limite del doppio.

Redditi valutabili e esclusioni

Concorrono al reddito, al netto di imposizione fiscale e contributiva, i redditi di qualsiasi natura, compresi quelli esenti, quelli soggetti a ritenuta a titolo d’imposta o a imposta sostitutiva e gli assegni alimentari. Non si computano i trattamenti di fine rapporto, le anticipazioni sui TFR, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, l’assegno sociale stesso e il reddito della casa di abitazione. Non concorre inoltre la pensione liquidata col sistema contributivo, ai sensi dell’articolo 1, comma 6, della legge di riforma, nei limiti di un terzo della pensione e comunque non oltre un terzo dell’assegno sociale.

Misura, provvisorietà ed effetti sui pagamenti

L’assegno è pari, per il 1996, a lire 480.000 mensili per 13 mensilità ed è non reversibile. L’erogazione avviene provvisoriamente sulla base di una dichiarazione dei redditi dell’anno di decorrenza, da rendere anche per entrambi i coniugi se il richiedente è coniugato. L’importo è conguagliato entro il mese di luglio dell’anno successivo sulla base dei redditi effettivamente percepiti.

Sospensione, recupero e ripristino

Se i redditi superano il limite massimo, l’assegno è sospeso e le somme indebitamente riscosse sono recuperate. Per il ripristino della prestazione, quando i requisiti reddituali tornino a sussistere, deve essere presentata apposita istanza, sulla base della quale viene fissata la decorrenza.

Riduzione in caso di ricovero

Il comma 7 prevede la riduzione dell’assegno fino a un massimo del 50% se l’interessato è ricoverato in istituto o comunità con retta a carico di enti pubblici. La circolare precisa che, in attesa del decreto ministeriale previsto dalla norma, saranno fornite successive indicazioni sulla concreta determinazione della percentuale e sulle modalità di presentazione delle istanze.

Pensioni sociali in essere al 31 dicembre 1995

Le pensioni sociali già in pagamento al 31 dicembre 1995 restano disciplinate dalla normativa previgente sia quanto ai requisiti sia quanto alla misura. Non devono quindi essere trasformate in assegno sociale, anche se i beneficiari possiedono i requisiti reddituali della nuova prestazione, e non devono essere revocate nei casi in cui tali requisiti manchino.

Aumenti ex leggi n. 140/1985 e n. 544/1988

I soggetti che percepiscono l’aumento della pensione sociale pur non fruendo della pensione sociale devono continuare a percepirlo secondo la previgente disciplina, mantenendo l’importo in essere al 31 dicembre 1995.

Assegni vitalizi e prestazioni ai minorati civili

Per gli assegni vitalizi di cui alla legge n. 75/1980, i trattamenti in essere al 31 dicembre 1995 restano soggetti alla disciplina precedente, mentre quelli il cui diritto matura dal 1° gennaio 1996 sono erogati nella misura dell’assegno sociale. Per i minorati civili già titolari di pensione sociale, e per quelli che compiono 65 anni dopo il 31 dicembre 1995, la circolare rinvia a successivi chiarimenti ministeriali; nel frattempo, le pensioni sociali sostitutive in essere continuano a essere pagate secondo la normativa previgente.

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