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Circolare

Circolare numero 302 del 12-12-1995

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare comunica l’aggiornamento dei minimali retributivi mensili da assumere a base di calcolo dei contributi e delle prestazioni per il personale iscritto al Fondo Volo, a seguito del decreto ministeriale 5 ottobre 1995. I nuovi importi si applicano dal 1 novembre 1994 e sostituiscono le tabelle precedenti richiamate. Vengono inoltre indicate le modalità operative per il versamento delle differenze contributive per i periodi pregressi, da regolarizzare con il DM10/2 di dicembre 1995 entro il 20 gennaio 1996, nonché le istruzioni per l’esposizione delle differenze retributive nella denuncia annuale MOD. O1/M 1995.

Adeguamento dei minimali retributivi mensili per il Fondo Volo

Adeguamento dei minimali retributivi mensili per il Fondo Volo

La circolare disciplina l’aggiornamento dei minimali retributivi mensili da assumere a base di calcolo dei contributi e delle prestazioni per il personale iscritto al Fondo Volo. L’intervento deriva dal decreto ministeriale 5 ottobre 1995, pubblicato in G.U. n. 242 del 16 ottobre 1995, emanato in attuazione dell’art. 4, comma 4, della legge 31 ottobre 1988, n. 480.

Quadro normativo e decorrenza

Il decreto ha rideterminato, per il triennio 1995/1997, il minimale retributivo applicabile al personale del Fondo. I nuovi importi decorrono dal 1 novembre 1994 e sostituiscono le tabelle richiamate dalle circolari n. 64 del 3 marzo 1995 e n. 62 del 23 febbraio 1994, quest’ultima limitatamente ai mesi di novembre e dicembre.

Soggetti interessati e ambito applicativo

Le disposizioni riguardano le aziende che impiegano personale iscritto al Fondo Volo e incidono sul calcolo dei contributi IVS dovuti, oltre che sulle relative prestazioni. La tabella allegata costituisce il riferimento operativo per le diverse qualifiche professionali interessate.

Applicazione dei nuovi minimali e regolarizzazione dei periodi pregressi

Le aziende devono applicare i nuovi minimali sui contributi dovuti per le retribuzioni imponibili del trimestre ottobre/dicembre 1995, con scadenza di denuncia e versamento fissata al 20 gennaio 1996.

Devono inoltre regolarizzare il periodo pregresso dal 1 novembre 1994 al 30 settembre 1995, versando le differenze contributive calcolate in base all’aliquota vigente nel periodo di riferimento. La regolarizzazione deve essere effettuata con la denuncia DM10/2 del mese di dicembre, da presentare entro il 20 gennaio 1996, senza applicazione di oneri accessori, poiché avviene con la prima scadenza contributiva utile successiva all’entrata in vigore del decreto.

Modalità operative di compilazione del DM10/2

Per le differenze contributive relative a novembre e dicembre 1994, l’importo deve essere esposto in uno dei righi in bianco dei quadri B-C del mod. DM10/2, utilizzando il codice X311 preceduto dalla dicitura "D.M. 5.10.1995". Non devono essere compilate le caselle relative a "numero dipendenti", "numero giornate" e "retribuzioni".

Per le differenze contributive relative al periodo gennaio-settembre 1995, l’importo deve essere indicato con il codice X312, sempre preceduto dalla dicitura "D.M. 5.10.1995". In questo caso va inoltre riportato nella casella corrispondente l’ammontare complessivo delle differenze di retribuzione imponibile, senza indicare dati nelle caselle "numero dipendenti" e "numero giornate".

Regolarizzazioni successive

La circolare precisa che eventuali ulteriori regolarizzazioni successive restano soggette alla disciplina ordinaria in materia di ritardati versamenti.

Indicazioni per la denuncia annuale MOD. O1/M 1995

Le differenze retributive riferite al periodo 1 novembre 1994 - 31 dicembre 1994 devono essere riportate nella denuncia MOD. O1/M relativa all’anno 1995. Tali importi vanno inseriti nel primo rigo in bianco del quadro C successivo a quello o quelli già utilizzati per le retribuzioni correnti.

La compilazione deve limitarsi alle seguenti caselle:

  • "Tipo": codice VL;
  • "Periodo dal. al....": 1.11.94 - 31.12.94;
  • "Retribuzione": importo delle competenze arretrate.

Tabelle dei minimali allegati

L’allegato alla circolare riporta le retribuzioni minime mensili in vigore dal 1 novembre 1994 per il calcolo del contributo IVS dovuto al Fondo Volo, con le seguenti qualifiche e importi:

  • Pilota, codice E: 5.707.864;
  • Pilota in addestramento, non ancora membro effettivo di equipaggio, limitatamente ai primi 12 mesi di iscrizione al Fondo, codice F: 2.600.304;
  • Tecnico di volo, codice H: 3.232.949;
  • Tecnico di volo in addestramento, non ancora membro effettivo di equipaggio, limitatamente ai primi dodici mesi di iscrizione al Fondo, codice L: 1.939.889;
  • Assistente di volo, codice N: 2.155.574;
  • Pilota collaudatore, codice G: 4.169.557;
  • Tecnico di volo per i collaudi, codice M: 2.208.533.

Comunicazioni alle aziende

Le S.A.P. sono incaricate di portare a conoscenza delle aziende interessate le istruzioni contenute nella circolare.

Punti principali

Aggiornamento dei minimali retributivi

Il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, con decreto del 5.10.1995 pubblicato in G.U. n. 242 del 16.10.1995, ha rideterminato per il triennio 1995/1997 il minimale retributivo da utilizzare per il calcolo dei contributi e delle prestazioni del personale iscritto al Fondo Volo, in attuazione dell’art. 4, comma 4, della legge n. 480/1988. I nuovi minimi sono efficaci dal 1 novembre 1994 e sostituiscono le tabelle delle circolari n. 64/1995 e n. 62/1994, quest’ultima limitatamente ai mesi di novembre e dicembre.

Decorrenza e regolarizzazione contributiva

Le aziende interessate devono applicare i nuovi minimali sui contributi dovuti per le retribuzioni imponibili del trimestre ottobre/dicembre 1995, con scadenza di denuncia e versamento fissata al 20 gennaio 1996. Devono inoltre regolarizzare il periodo dal 1 novembre 1994 al 30 settembre 1995 versando le differenze contributive, determinate con l’aliquota vigente nel periodo di riferimento, tramite la denuncia DM10/2 del mese di dicembre da presentare entro il 20 gennaio 1996, senza oneri accessori perché la regolarizzazione avviene con la prima scadenza contributiva utile successiva al decreto.

Modalità di compilazione del DM10/2

Per le differenze contributive relative a novembre e dicembre 1994, l’importo va indicato in uno dei righi in bianco dei quadri B-C del mod. DM10/2 con il codice X311 preceduto dalla dicitura "D.M. 5.10.1995". Non devono essere compilate le caselle "numero dipendenti", "numero giornate" e "retribuzioni". Per le differenze da gennaio a settembre 1995, l’importo va esposto con il codice X312 preceduto dalla stessa dicitura, indicando nella corrispondente casella l’ammontare complessivo delle differenze di retribuzione imponibile; anche in questo caso non vanno compilate le caselle "numero dipendenti" e "numero giornate".

Regolarizzazioni successive

L’eventuale ulteriore regolarizzazione di differenze che dovessero emergere in seguito è assoggettata alla disciplina ordinaria dei ritardati versamenti.

Indicazioni per la denuncia annuale MOD. O1/M 1995

Le differenze retributive relative al periodo 1.11.1994 - 31.12.1994 devono essere riportate nella denuncia MOD. O1/M relativa all’anno 1995, nel primo rigo in bianco del quadro C successivo a quello o quelli utilizzati per le retribuzioni correnti. Vanno compilate soltanto le caselle: "Tipo" con il codice VL, "Periodo dal. al...." con 1.11.94 - 31.12.94 e "Retribuzione" con l’importo delle competenze arretrate.

Tabella dei minimali per le qualifiche interessate

L’allegato riporta le retribuzioni minime mensili valide dal 1 novembre 1994 per il calcolo del contributo IVS dovuto al Fondo Volo, distinte per qualifica: Pilota (codice E) 5.707.864; Pilota in addestramento, per i primi 12 mesi di iscrizione al Fondo (codice F) 2.600.304; Tecnico di volo (codice H) 3.232.949; Tecnico di volo in addestramento, per i primi dodici mesi di iscrizione al Fondo (codice L) 1.939.889; Assistente di volo (codice N) 2.155.574; Pilota collaudatore (codice G) 4.169.557; Tecnico di volo per i collaudi (codice M) 2.208.533.

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