Sentenza del 11/04/2016 n. 2141 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
PROCESSO TRIBUTARIO - Delega alla sottoscrizione - Qualifica del funzionario delegante e di quello delegato - Impiegato della carriera direttiva - Evoluzione normativa e contrattuale - Funzionario della terza area - Legittimità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
È stata contestata la validità della delega alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento, sostenendo che il funzionario delegante e/o quello delegato dovessero necessariamente possedere la qualifica dirigenziale. La questione riguarda l'interpretazione dell'art. 42 del d.P.R. n. 600/1973 e l'evoluzione della qualifica di "impiegato della carriera direttiva" alla luce delle modifiche normative e contrattuali intervenute dal 1973.
La decisione
La contestazione è stata respinta. In applicazione del principio di tassatività delle cause di nullità degli atti tributari, la validità dell'avviso non richiede che il delegante o il delegato siano dirigenti. L'espressione "impiegato della carriera direttiva" deve oggi essere riferita al funzionario della terza area, qualifica distinta e inferiore a quella dirigenziale, ma idonea ai fini della delega per l'emanazione e la sottoscrizione degli avvisi di accertamento.
Norme richiamate
Art. 42, d.P.R. n. 600/1973
"impiegato della carriera direttiva"
La nozione originaria di impiegato della carriera direttiva, considerando l'evoluzione normativa e contrattuale, corrisponde oggi al funzionario della terza area; non è quindi indispensabile la qualifica dirigenziale per la validità della delega.
Principio di tassatività delle cause di nullità degli atti tributari
Un atto tributario può essere dichiarato nullo solo nei casi previsti dalla legge. L'assenza della qualifica dirigenziale del delegante o del delegato, quando la delega è conferita a un funzionario della terza area, non determina di per sé la nullità dell'avviso.
Massime di principio
- La sottoscrizione di un avviso di accertamento può essere validamente delegata anche a un funzionario della terza area, senza necessità che il delegato sia dirigente.
- Per valutare la validità dell'atto occorre verificare l'esistenza e i contenuti della delega, non presumere automaticamente la nullità per la sola assenza della qualifica dirigenziale.
- Le qualifiche professionali previste da norme risalenti devono essere interpretate alla luce dell'evoluzione dell'ordinamento e dei contratti collettivi.
- La nullità dell'avviso non può essere dichiarata per irregolarità non espressamente previste dalla legge come causa di invalidità.
- La contestazione può avere maggiore possibilità di successo se dimostra l'inesistenza della delega, la sua genericità o l'assenza dei requisiti richiesti, anziché limitarsi a eccepire che il firmatario non era dirigente.
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