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Sentenza

Sentenza del 11/04/2016 n. 2141 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

PROCESSO TRIBUTARIO - Delega alla sottoscrizione - Qualifica del funzionario delegante e di quello delegato - Impiegato della carriera direttiva - Evoluzione normativa e contrattuale - Funzionario della terza area - Legittimità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

È stata contestata la validità della delega alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento, sostenendo che il funzionario delegante e/o quello delegato dovessero necessariamente possedere la qualifica dirigenziale. La questione riguarda l'interpretazione dell'art. 42 del d.P.R. n. 600/1973 e l'evoluzione della qualifica di "impiegato della carriera direttiva" alla luce delle modifiche normative e contrattuali intervenute dal 1973.

La decisione

La contestazione è stata respinta. In applicazione del principio di tassatività delle cause di nullità degli atti tributari, la validità dell'avviso non richiede che il delegante o il delegato siano dirigenti. L'espressione "impiegato della carriera direttiva" deve oggi essere riferita al funzionario della terza area, qualifica distinta e inferiore a quella dirigenziale, ma idonea ai fini della delega per l'emanazione e la sottoscrizione degli avvisi di accertamento.

Norme richiamate

  • Art. 42, d.P.R. n. 600/1973

    "impiegato della carriera direttiva"

    La nozione originaria di impiegato della carriera direttiva, considerando l'evoluzione normativa e contrattuale, corrisponde oggi al funzionario della terza area; non è quindi indispensabile la qualifica dirigenziale per la validità della delega.

  • Principio di tassatività delle cause di nullità degli atti tributari

    Un atto tributario può essere dichiarato nullo solo nei casi previsti dalla legge. L'assenza della qualifica dirigenziale del delegante o del delegato, quando la delega è conferita a un funzionario della terza area, non determina di per sé la nullità dell'avviso.

Massime di principio

  • La sottoscrizione di un avviso di accertamento può essere validamente delegata anche a un funzionario della terza area, senza necessità che il delegato sia dirigente.
  • Per valutare la validità dell'atto occorre verificare l'esistenza e i contenuti della delega, non presumere automaticamente la nullità per la sola assenza della qualifica dirigenziale.
  • Le qualifiche professionali previste da norme risalenti devono essere interpretate alla luce dell'evoluzione dell'ordinamento e dei contratti collettivi.
  • La nullità dell'avviso non può essere dichiarata per irregolarità non espressamente previste dalla legge come causa di invalidità.
  • La contestazione può avere maggiore possibilità di successo se dimostra l'inesistenza della delega, la sua genericità o l'assenza dei requisiti richiesti, anziché limitarsi a eccepire che il firmatario non era dirigente.

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