L.R. Campania 37/2017
Principi e strumenti della programmazione ai fini dell'ordinamento contabile regionale [...]
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina, per la Regione Campania, i principi e gli strumenti della programmazione economica e finanziaria, in coerenza con il d.lgs. 118/2011. Regola DEFR e nota di aggiornamento, copertura finanziaria delle leggi, relazione tecnico-finanziaria, fondo di riserva, debiti fuori bilancio e attuazione tramite regolamento di Giunta. Prevede l’abrogazione della previgente legge contabile regionale n. 7/2002.
Programmazione economico-finanziaria e ordinamento contabile della Regione Campania
Programmazione economico-finanziaria e ordinamento contabile della Regione Campania
La legge definisce il quadro della programmazione economica e finanziaria della Regione Campania nel rispetto dell’armonizzazione contabile prevista dal d.lgs. 118/2011. La disciplina mira a raccordare programmazione, bilancio, controllo di gestione e valutazione dei risultati, con effetti limitati all’ordinamento regionale campano.
Principi generali della programmazione
La programmazione regionale deve essere coerente con le strategie nazionali ed europee e si fonda su partecipazione, coordinamento tra soggetti pubblici e privati, sussidiarietà, adeguatezza, monitoraggio continuo e misurazione dei risultati. Il legislatore regionale collega espressamente la programmazione agli obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità.
Finalità e raccordo con la programmazione nazionale ed الأوروبية
La Regione concorre al perseguimento degli obiettivi di stabilità e sviluppo derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea e partecipa, come soggetto autonomo, alla programmazione nazionale e, in raccordo con il Governo, a quella europea. Gli atti di programmazione regionale devono essere coerenti, anche formalmente, con i metodi e gli strumenti della programmazione nazionale ed europea.
La legge stabilisce inoltre che:
- il coordinamento con gli obiettivi dell’Unione europea avviene tramite atti conformi alla relativa disciplina;
- il coordinamento con la programmazione nazionale avviene principalmente mediante gli strumenti di raccordo previsti dalla normativa statale;
- la Regione coordina i propri interventi con quelli degli enti locali e sostiene lo sviluppo dei sistemi locali;
- il bilancio regionale e quello degli enti e organismi dipendenti devono conformarsi agli indirizzi della programmazione regionale;
- la funzione di programmazione è connessa al controllo della gestione, alla valutazione dei risultati e alla misurazione della performance dell’amministrazione.
Strumenti della programmazione regionale
La Regione attua il processo programmatorio mediante gli strumenti previsti dal principio contabile applicato sulla programmazione di bilancio di cui all’allegato 4/1 del d.lgs. 118/2011. La programmazione serve a individuare obiettivi strategici, politiche e obiettivi operativi che guidano la gestione annuale e pluriennale.
DEFR e nota di aggiornamento
Il Documento di economia e finanza regionale (DEFR) è l’atto di indirizzo programmatico economico-finanziario per l’anno successivo, con proiezione triennale. Costituisce supporto alla previsione, alla definizione del bilancio di previsione e della manovra finanziaria con le leggi collegate.
La Giunta regionale trasmette il DEFR al Consiglio regionale entro il 30 giugno di ogni anno, affinché il Consiglio assuma le deliberazioni entro il mese di luglio.
Per adeguare il DEFR agli aggiornamenti della finanza pubblica nazionale, la Giunta adotta una nota di aggiornamento da trasmettere al Consiglio entro 30 giorni dalla presentazione della Nota di aggiornamento del DEF nazionale e comunque non oltre la presentazione del disegno di legge di bilancio. La nota è approvata dal Consiglio con deliberazione.
Disciplina delle leggi di spesa e copertura finanziaria
La Regione conforma la propria legislazione alle tipologie di leggi di spesa previste dal d.lgs. 118/2011:
- leggi con spese continuative e obbligatorie, con indicazione dell’onere annuale per ciascun esercizio e dell’onere a regime;
- leggi con spese non obbligatorie, per le quali la quantificazione può essere rinviata alla legge di bilancio;
- leggi con spese pluriennali, che indicano l’ammontare complessivo e la quota a carico del bilancio in corso e degli esercizi successivi.
La legge di stabilità regionale può rimodulare annualmente le quote degli anni considerati nel bilancio e degli esercizi successivi entro il limite dell’autorizzazione complessiva di spesa.
La copertura finanziaria delle leggi regionali è assicurata con mezzi di bilancio e con interventi legislativi, nel rispetto dei vincoli di destinazione delle entrate. Sono soggetti all’obbligo di copertura anche gli atti di iniziativa e gli emendamenti consiliari e di Giunta relativi alle leggi di spesa. Se la copertura non è indicata, l’esame delle disposizioni è precluso; gli emendamenti dichiarati inammissibili in Commissione per difetto di copertura non possono essere ripresentati in Aula.
I mezzi di copertura devono essere indicati:
- per la prima annualità del bilancio, se la legge comporta oneri solo per l’esercizio corrente;
- per la prima annualità e per le annualità successive, se la legge comporta oneri pluriennali.
Relazione tecnico-finanziaria
Le proposte di legge e gli emendamenti che comportano oneri finanziari devono essere corredati da relazione tecnico-finanziaria. La relazione deve illustrare metodologie, criteri e elementi di calcolo, valutare l’attendibilità della quantificazione, evidenziare eventuali oneri di gestione e, nei casi di neutralità finanziaria, dimostrare l’invarianza degli oneri complessivi a carico della finanza regionale, anche richiamando risorse già disponibili nel bilancio.
Regolamento di attuazione e disciplina operativa
Entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge, la Giunta regionale deve adottare un regolamento di attuazione, ai sensi dello Statuto regionale, per disciplinare in particolare:
- la programmazione regionale e il bilancio di previsione;
- la verifica della copertura finanziaria delle proposte di legge, degli emendamenti e della relazione tecnico-finanziaria, nonché il supporto tecnico ai consiglieri;
- il sistema contabile, finanziario e la rilevazione di entrate e spese;
- la verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio e la variazione generale di assestamento;
- il sistema contabile economico-patrimoniale;
- la gestione di casse economali, beni mobili e magazzini regionali;
- la rendicontazione, il bilancio consolidato e il bilancio sociale;
- ogni altro ambito per il quale il d.lgs. 118/2011 e i principi contabili applicati rinviano all’ordinamento contabile regionale.
Fondo di riserva
I prelevamenti dal fondo di riserva previsto dal d.lgs. 118/2011 devono essere comunicati al Consiglio regionale e alla Commissione consiliare competente in materia di bilancio.
La disciplina prevede che:
- il fondo per spese impreviste e quello per spese obbligatorie non possano superare, ciascuno, il 5% del totale delle spese libere inizialmente previste in bilancio;
- prima di ricorrere al fondo, la struttura competente deve verificare la possibilità di reperire la provvista mediante variazioni compensative senza pregiudicare la gestione e la programmazione;
- l’impossibilità di provvedere con modalità diverse dall’utilizzo del fondo deve essere certificata dal dirigente competente;
- in mancanza di tale certificazione i provvedimenti non sono eseguibili.
Debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive
Per i debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, la legittimità è riconosciuta con deliberazione della Giunta regionale, ai sensi del d.lgs. 118/2011. Le relative deliberazioni sono trasmesse alla Commissione consiliare competente.
La Giunta deve inoltre relazionare tempestivamente alla Commissione, su richiesta e comunque con cadenza annuale in sede di approvazione del rendiconto generale, sui provvedimenti adottati. Resta ferma la competenza del Consiglio regionale per tutti gli altri casi di riconoscimento di debiti fuori bilancio.
Abrogazione della previgente disciplina e clausole finali
La legge abroga la legge regionale Campania 30 aprile 2002, n. 7, relativa all’ordinamento contabile regionale. Prevede inoltre protocolli d’intesa tra Consiglio e Giunta per assistenza tecnica e formativa nella fase di attuazione degli articoli su copertura finanziaria e relazione tecnico-finanziaria, nonché l’individuazione di soggetti qualificati per l’assistenza tecnica senza nuovi o maggiori oneri.
È espressamente stabilito che dall’attuazione della legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale e che l’amministrazione provvede con le risorse disponibili a legislazione vigente. La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
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