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Legge

L.R. Campania 31/2017

Disposizioni in materia di prevenzione e protezione dei rischi di cadute dall'alto nelle attività in quota su edifici. Modifiche alla legge regionale 27 febbraio 2007, n. 3 (Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania) [...]

Normativa regionaleL.R. Campania 31/2017Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge Campania n. 31/2017 introduce nella l.r. n. 3/2007 obblighi di prevenzione per interventi edilizi su coperture piane e inclinate, nuovi o esistenti, soggetti a permesso di costruire o SCIA. Prevede misure di protezione, un elaborato tecnico di copertura, formazione per chi opera in quota oltre 2 metri e successivi regolamenti regionali attuativi. È entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Prevenzione delle cadute dall’alto nei lavori su coperture di edifici

Prevenzione delle cadute dall’alto nelle attività in quota su edifici

La legge della Regione Campania n. 31 del 2017 interviene sulla disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture per introdurre specifiche misure di prevenzione e protezione contro il rischio di caduta dall’alto nelle attività in quota sulle coperture degli edifici. La disciplina riguarda il territorio della Campania e si applica agli interventi edilizi ricadenti nell’ambito indicato dalla norma.

Ambito di applicazione

La disciplina si applica ai progetti relativi a interventi edilizi soggetti a permesso di costruire o a SCIA che riguardano:

  • coperture piane e inclinate di edifici nuovi o esistenti;
  • attività in quota sulle coperture e, per la messa a disposizione dell’elaborato tecnico, anche sulle facciate.

L’obiettivo è prevenire gli infortuni da caduta dall’alto durante l’esecuzione degli interventi e nelle successive attività di manutenzione, accesso e transito in quota.

Misure di prevenzione e protezione richieste nei progetti

I progetti devono contenere misure di prevenzione e protezione idonee a consentire lo svolgimento delle attività in quota in condizioni di sicurezza. La norma richiama, a titolo esemplificativo, i sistemi di ancoraggio permanenti.

Le misure devono garantire:

  • lo svolgimento delle attività in quota in sicurezza;
  • il transito sicuro sulle coperture;
  • l’accesso sicuro alle aree interessate.

Elaborato tecnico della copertura

Ai progetti deve essere allegato un elaborato tecnico della copertura, che integra o accompagna la documentazione progettuale. Tale elaborato deve contenere, con riferimento alle misure di prevenzione e protezione:

  • indicazioni progettuali;
  • prescrizioni tecniche;
  • certificazioni di conformità;
  • ogni altra informazione necessaria ai fini della prevenzione dei rischi di caduta dall’alto.

Se è previsto il fascicolo di cui all’articolo 91, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 81/2008, l’elaborato tecnico ne costituisce integrazione. In mancanza di tale fascicolo, l’elaborato tecnico è un documento autonomo da allegare alla richiesta del titolo abilitativo.

L’elaborato deve essere aggiornato in caso di:

  • interventi che comportano modifiche strutturali dell’edificio;
  • interventi di semplice manutenzione della copertura.

Custodia e disponibilità della documentazione

L’elaborato tecnico della copertura deve essere custodito:

  • dal proprietario dell’immobile;
  • oppure dall’amministratore del condominio, quando presente.

Il documento deve essere messo a disposizione di chi, successivamente alla realizzazione degli interventi, svolge attività in quota sulle coperture o sulle facciate.

Formazione e addestramento degli operatori

Le richieste di interventi edilizi soggetti a permesso di costruire o SCIA, quando prevedono un rischio di lavoro in quota a un’altezza superiore a 2 metri rispetto a un piano stabile, devono essere corredate dalla documentazione che attesti una formazione e un addestramento adeguati dei soggetti addetti a operare in quota, in relazione alla tipologia di attività svolta.

Regolamenti attuativi regionali

La Giunta regionale è chiamata a disciplinare, con uno o più regolamenti:

  • le prescrizioni tecniche relative alle misure di prevenzione e protezione indicate dalla legge;
  • la documentazione dell’elaborato tecnico della copertura;
  • le modalità di presentazione della documentazione;
  • le modalità e le prescrizioni per lo svolgimento delle attività rientranti nell’ambito applicativo, al fine di prevenire i rischi di infortunio da caduta dall’alto.

La legge quindi rinvia a successivi atti regolamentari per la definizione operativa delle misure tecniche e procedurali.

Entrata in vigore

La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania, avvenuta il 20 novembre 2017.

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