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Legge

L.R. Campania 34/2017

Interventi per favorire l'autonomia personale, sociale ed economica delle donne vittime di violenza di genere e dei loro figli ed azioni di recupero rivolte agli uomini autori della violenza [...]

Normativa regionaleL.R. Campania 34/2017Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge della Campania disciplina misure di sostegno, protezione, inserimento sociale e lavorativo per donne vittime di violenza di genere e loro figli, e interventi di recupero per gli uomini autori di violenza. Prevede contributi economici, percorsi formativi e tirocini, una Cabina di regia e una clausola valutativa. Il contributo per gli orfani di femminicidio è previsto fino ai 24 anni o fino all’impiego lavorativo, se precedente.

Interventi per l’autonomia delle donne vittime di violenza di genere, dei loro figli e recupero degli autori della violenza

Interventi per l’autonomia delle donne vittime di violenza di genere e recupero degli autori

La legge della Regione Campania definisce un quadro organico di misure a favore delle donne vittime di violenza di genere, dei loro figli e degli uomini autori della violenza. L’obiettivo è favorire l’autonomia personale, sociale ed economica delle vittime, rafforzare prevenzione, protezione e inclusione, e attivare percorsi di recupero per chi ha agito la violenza.

Finalità e principi generali

La Regione riconosce la violenza di genere, inclusa quella domestica, come grave violazione dei diritti umani, con particolare lesione della dignità, della libertà, dell’integrità fisica e psicologica, della sicurezza e dei diritti delle donne. Gli interventi sono improntati alla riservatezza e all’anonimato delle vittime e mirano sia a far emergere la violenza sommersa sia a sostenere il recupero dell’autonomia e della partecipazione attiva alla vita sociale.

Destinatari delle misure

Gli interventi sono rivolti a:

  • donne vittime di violenza di genere italiane e straniere residenti in Campania;
  • figli delle donne vittime di reati di violenza di genere;
  • uomini autori della violenza.

Le modalità e i criteri di individuazione dei destinatari sono definiti dalla Giunta regionale con propria deliberazione, sentita la commissione consiliare competente.

Competenze regionali, prevenzione e rete dei servizi

La Regione promuove informazione, prevenzione, tutela, solidarietà e sostegno nei luoghi di istruzione formale e informale, nonché percorsi culturali di formazione e sensibilizzazione sul fenomeno. Sostiene nel territorio regionale le Case di accoglienza e i Centri antiviolenza, in coerenza con la legge regionale n. 2/2011.

Sotto il profilo educativo e sociale, la Regione:

  • sensibilizza le istituzioni scolastiche a un’educazione alle relazioni non discriminatorie, alla parità tra i sessi e al superamento di ruoli e stereotipi di genere;
  • coinvolge reti territoriali dei servizi educativi e formativi, i Servizi per il lavoro e le associazioni datoriali per favorire inserimento o reinserimento delle vittime e dei loro figli in contesti di vita e lavoro protetti.

È inoltre prevista, tramite deliberazione della Giunta, la disciplina dei criteri e delle modalità per individuare un soggetto attuatore cui affidare la realizzazione degli interventi.

Interventi a favore delle vittime e dei figli

Per realizzare le finalità della legge, la Regione promuove e sostiene:

  • interventi a tutela dei figli minori delle donne vittime di violenza per il completamento del percorso scolastico e formativo;
  • percorsi e tirocini formativi per le donne vittime e per i figli maggiorenni, per agevolare l’inserimento lavorativo;
  • tirocini finalizzati all’inclusione socio-lavorativa dei destinatari;
  • linee guida per progetti di inclusione e inserimento lavorativo sostenuti dalle reti territoriali dei servizi educativi, formativi e per il lavoro;
  • azioni integrate di contrasto alla violenza di genere, con concorso al finanziamento delle diverse aree di policy coinvolte;
  • protocolli di intesa e operativi tra enti pubblici, forze dell’ordine, autorità giudiziaria, centri antiviolenza, ufficio scolastico regionale e altri soggetti competenti.

Misure di sostegno economico e orfani di femminicidio

Per favorire l’autonomia economica delle donne vittime e dei loro figli, la Regione concede contributi per coprire le spese necessarie alla fuoriuscita dall’originario nucleo familiare per un anno e avvia azioni di supporto psicologico e di inserimento professionale.

Per gli orfani di femminicidio è istituito un fondo di euro 150.000,00 per un contributo mensile, erogabile anche per il tramite del tutore, fino al compimento del 24º anno di età o fino all’occupazione lavorativa se precedente. Il contributo è cumulabile con altri sostegni regionali o statali aventi medesimo oggetto e finalità, anche per lo stesso periodo di spesa.

Cabina di regia e coordinamento istituzionale

È istituita presso la struttura regionale competente in materia di pari opportunità la Cabina di regia, con compiti di integrazione delle politiche regionali, condivisione degli obiettivi e monitoraggio degli interventi.

La Cabina di regia:

  • formula proposte sulle politiche di attuazione della legge, anche sulla base di contributi di associazioni e organizzazioni impegnate nel contrasto alla violenza di genere;
  • individua indicatori per monitorare i percorsi di protezione e sostegno in ambito sanitario, sociale e scolastico;
  • promuove e monitora l’attuazione dei protocolli d’intesa previsti dalla legge.

Ne fanno parte assessori regionali competenti in materia di pari opportunità, politiche sociali e istruzione, politiche del lavoro, politiche giovanili e fondi europei, oltre a un consigliere regionale di maggioranza e uno di opposizione. Possono essere invitati esperti; la partecipazione è gratuita, senza indennità o rimborsi, e dura per l’intera legislatura.

Interventi per gli uomini autori della violenza

La Regione promuove interventi di recupero e accompagnamento per gli uomini autori della violenza, con finalità preventive e di limitazione della recidiva. I programmi sono orientati a favorire comportamenti non violenti nelle relazioni interpersonali e a contenere le conseguenze fisiche e psicologiche della violenza sulle donne e sui figli.

Monitoraggio e valutazione

La Giunta regionale trasmette ogni anno alla commissione consiliare competente una relazione sull’attuazione della legge, sugli interventi realizzati e sui risultati conseguiti.

Copertura finanziaria e decorrenza

Gli oneri sono finanziati, per quanto indicato nel testo vigente, con risorse stanziate nel bilancio di previsione 2022-2024, per euro 500.000,00 nell’anno 2022, a valere sulla Missione 12, Programma 2, Titolo 1.

La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

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