L.R. Basilicata 4/2015
COLLEGATO ALLA LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2015
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Basilicata n. 4/2015 introduce numerose modifiche e misure in materia urbanistica, edilizia, trasporti, governance dei servizi pubblici, ambiente, cave, caccia, personale e tributi. Contiene molte norme transitorie e termini ormai scaduti (2015-2020) e diverse disposizioni risultano poi abrogate o dichiarate incostituzionali; l’atto è quindi oggi in gran parte obsoleto.
Collegato alla legge di stabilità regionale 2015 della Basilicata
Collegato alla legge di stabilità regionale 2015 della Basilicata
Il provvedimento reca un ampio insieme di modifiche legislative e misure organizzative per la Regione Basilicata, soprattutto in materia urbanistica-edilizia, trasporti, ambiente, personale, tributi e assetti istituzionali. Molte disposizioni erano legate a scadenze puntuali già trascorse, ad assetti transitori o a programmi conclusi.
Urbanistica, governo del territorio e semplificazioni
La legge interviene sulla disciplina urbanistica regionale introducendo o prorogando termini, semplificando alcune procedure e ampliando gli strumenti attuativi. In particolare:
- proroga al 31 dicembre 2015 alcuni termini previsti da precedenti norme regionali in materia di sanatoria degli abusi e altri adempimenti urbanistici;
- consente nei regolamenti urbanistici l’individuazione di aree su cui intervenire mediante planivolumetrici o schede-norma, e attribuisce a tali strumenti valenza di piano attuativo, anche con adozione e approvazione contestuali al regolamento urbanistico;
- prevede che le varianti normative che non incidono su densità edilizia e regimi d’uso possano seguire una procedura semplificata, con pubblicazione per 10 giorni, osservazioni entro 20 giorni e silenzio-assenso degli enti coinvolti entro 90 giorni;
- modifica la verifica di compatibilità urbanistica, che sostituisce i pareri regionali previsti da vecchie leggi statali, e ne demanda il coordinamento con la valutazione ambientale strategica;
- imponeva ai comuni l’adozione del regolamento urbanistico e l’aggiornamento del regolamento edilizio entro il 30 settembre 2015, prevedendo in caso di inerzia i poteri sostitutivi regionali con diffida e commissario ad acta.
Interventi edilizi, ampliamenti e mutamenti di destinazione d’uso
La legge interviene in modo significativo sulla disciplina regionale degli ampliamenti e della riqualificazione del patrimonio edilizio contenuta nella L.R. n. 25/2009:
- ridefinisce i limiti di ampliamento per edifici residenziali monofamiliari, bifamiliari e plurifamiliari, fissando un massimo del 20% e comunque 40 mq per unità abitativa;
- per i condomìni con superficie complessiva oltre 400 mq consente ampliamenti fino a 160 mq complessivi, con limite di 40 mq per unità e, in certi casi, aumento della superficie di impronta fino al 15%;
- consente la realizzazione degli ampliamenti anche su aree pertinenziali destinate a standards entro il limite del 50%, con monetizzazione compensativa delle aree sottratte;
- disciplina la ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione, ammettendo deroghe limitate alle altezze massime ma non alle distanze, e consentendo la modifica di sagome, tipologie e distribuzione nel lotto di pertinenza;
- chiarisce il significato di “lotto di pertinenza” e ammette la delocalizzazione di volumetrie esistenti in ambito urbano verso zone compatibili o complementari;
- amplia le ipotesi di mutamento di destinazione d’uso senza nuovi volumi, consentendolo tra varie funzioni, con limite del 50% delle superfici utili lorde, elevato al 100% nel passaggio da residenziale a turistico-alberghiero;
- disciplina i titoli abilitativi, consentendo in certi casi permesso di costruire o DIA e anticipando il deposito dei calcoli strutturali rispetto all’avvio dei lavori. La disciplina generale della legge n. 25/2009 è espressamente limitata nel tempo fino al 31 dicembre 2016.
Recupero di sottotetti, seminterrati e interrati
Per gli edifici situati nel territorio regionale e destinati in tutto o in parte a residenza, commercio, artigianato o terziario, la legge consente, ove gli strumenti urbanistici non lo vietino espressamente:
- il recupero del piano sottotetto ai fini residenziali o connessi;
- il recupero di locali seminterrati e interrati a uso terziario, commerciale o artigianale.
Pianificazione, aree industriali e valutazione ambientale
La legge contiene norme di semplificazione per la pianificazione e per i siti della Rete Natura 2000:
- i piani di gestione dei siti Rete Natura 2000 non sono sottoposti a VAS, in attesa della normativa regionale in materia, e non hanno natura di atti di pianificazione né comportano trasformazione dei suoli;
- le misure di tutela e conservazione contenute in tali piani devono essere recepite negli strumenti territoriali e urbanistici e nei piani di settore;
- nelle aree industriali continuavano ad applicarsi i piani territoriali dei consorzi e i relativi piani attuativi, ma questa disposizione è stata poi abrogata.
Trasporto pubblico locale e assestamento di bilancio
In materia di trasporto pubblico locale:
- si mantiene, nelle more della riorganizzazione, l’organizzazione dei servizi negli ambiti già previsti dalla normativa di settore;
- i nuovi affidamenti a seguito di gara devono avere scadenza non oltre il 31 dicembre 2017;
- il termine vale anche per alcuni servizi disciplinati dalla normativa statale sui servizi pubblici locali e per l’esercizio su ferro, in attesa della gara e della pianificazione regionale;
- la Regione può avvalersi di organismi competenti in materia di lavoro per verificare le certificazioni rese dalle aziende ai fini del saldo annuale del contributo per il rinnovo del CCNL. È inoltre prorogato al 30 settembre 2015 un termine previsto dall’assestamento di bilancio 2014.
Governance dei servizi idrico e rifiuti
La Regione avvia la costruzione di un unico ente di governo per servizio idrico integrato e rifiuti urbani, con ambito territoriale coincidente con l’intero territorio regionale e partecipazione obbligatoria di comuni e province. La Giunta avrebbe dovuto presentare entro tre mesi un disegno di legge in tal senso.
Tavolo della trasparenza sul petrolio, bonifica e consorzi di bonifica
La legge istituisce presso la Presidenza della Giunta il “Tavolo della trasparenza sul petrolio”, con finalità di partecipazione, trasparenza e monitoraggio degli impatti ambientali, sociali ed economici dell’attività estrattiva. Per i consorzi di bonifica:
- entro un anno la Regione avrebbe dovuto riordinarli con propria legge;
- nelle more, le funzioni amministrative erano affidate a un commissario straordinario unico;
- era previsto anche un collegio unico dei revisori;
- è stata abrogata una disposizione dell’art. 27 della L.R. n. 33/2001.
Personale, graduatorie e assunzioni
La legge interviene sulla programmazione dei fabbisogni e sull’utilizzo delle graduatorie:
- gli enti regionali devono adottare annualmente la programmazione assunzionale entro il 30 giugno;
- entro il 31 marzo devono trasmettere i fabbisogni all’ufficio regionale, con dati su spesa del personale, cessazioni e quote d’obbligo ex L. n. 68/1999;
- le assunzioni per coprire le quote d’obbligo devono avvenire prioritariamente e comunque entro l’anno di competenza;
- la validità di diverse graduatorie è stata fissata al 31 dicembre 2017, con successive modifiche e una proroga specifica fino al 31 dicembre 2016 per alcune società partecipate;
- è aggiornata la programmazione dei fabbisogni per coprire i posti vacanti usando prioritariamente le graduatorie vigenti.
Ambiente, contabilità ambientale, rifiuti e strategia “Rifiuti Zero”
La legge introduce un impianto di “riforma ecologica” della pubblica amministrazione basato su:
- contabilità ambientale regionale fisica e monetaria;
- criteri ecologici negli acquisti pubblici;
- procedure di informazione e consultazione ambientale. Inoltre:
- la contabilità ambientale poteva essere sperimentalmente applicata a comuni sopra i 15.000 abitanti e ad altri soggetti pubblici rilevanti;
- si promuove il Green Public Procurement;
- la Regione si impegna a definire una “Strategia Regionale Rifiuti Zero 2020”, poi riferimento per il piano regionale di gestione dei rifiuti da predisporre entro il 2015;
- il piano avrebbe dovuto prevedere obiettivi di raccolta differenziata, recupero, sostegno ai comuni virtuosi e, originariamente, la progressiva eliminazione degli inceneritori; tale parte è stata però dichiarata incostituzionale;
- sono previste risorse autonome, fondi FSC e fondi strutturali europei, oltre a eventuali fondi di garanzia o rotativi. La legge modifica anche le misure di salvaguardia ambientale sui rifiuti, escludendo alcune categorie di impianti e introducendo un’eccezione per impianti già autorizzati o di recupero.
Aree demaniali marittime e balneazione
Per finalità turistiche e in relazione a Matera 2019, è consentito mantenere per l’intero anno, fino all’approvazione della variante al piano regionale di utilizzo delle aree demaniali marittime, le strutture funzionali delle attività balneari già in concessione, purché facilmente amovibili. Una successiva modifica ha disciplinato anche casi in cui le aree non appartengano al demanio o siano contestate, consentendo localizzazioni sull’arenile in deroga a determinate condizioni tecniche e di responsabilità.
Caccia e fauna selvatica
La legge aggiorna la disciplina venatoria regionale:
- la Giunta disciplina annualmente le deroghe nel calendario venatorio;
- può essere disposto un posticipo, non oltre la prima decade di febbraio, con parere vincolante ISPRA;
- è vietato l’esercizio venatorio durante il ritorno ai luoghi di nidificazione e nei periodi di nidificazione e riproduzione degli uccelli;
- la disciplina delle deroghe è riformulata in coerenza con la direttiva europea 2009/147/CE e con la normativa statale;
- le sanzioni amministrative sono ridefinite in modo dettagliato per le varie violazioni, con importi differenziati e aggravamenti in caso di recidiva.
LSU/LPU, esenzioni automobilistiche e altri interventi settoriali
Tra le altre misure:
- è istituito l’elenco regionale dei lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità, con criteri e modalità stabiliti dalla Giunta; gli enti che li assumono possono beneficiare di incentivi regionali;
- per l’esenzione dal bollo auto per disabili, la domanda va presentata entro 90 giorni dalla scadenza del pagamento; se presentata tempestivamente, l’esenzione decorre dal periodo in corso, altrimenti dal periodo successivo, senza rimborso delle somme già pagate;
- per i veicoli storici è prevista la decorrenza dell’esenzione dal periodo d’imposta in corso alla domanda, senza rimborsi per gli anni precedenti; alcune previsioni di esenzione e tassa di possesso per veicoli ventennali risultano poi abrogate;
- i dipendenti autorizzati dell’Ufficio Protezione Civile possono guidare automezzi regionali anche fuori regione;
- in caso di carenza di figure interne, l’incarico di comandante di polizia locale può essere affidato a un dirigente idoneo dopo corso di professionalizzazione;
- sono ridefinite le competenze dell’Organismo Indipendente di Valutazione;
- è prevista la possibilità per la Regione di recedere da fondazioni partecipate, nonché di adeguare le partecipazioni a logiche di spending review;
- l’A.R.P.A.B. può partecipare a fondazioni o enti di ricerca entro limiti fissati dalla Giunta;
- sono dettate direttive per l’affidamento di lavori e acquisti tramite procedure negoziate con rotazione dagli albi fornitori;
- è istituita la Consulta per lo sviluppo economico-sociale dei Parchi della Regione Basilicata, organo consultivo e tecnico-scientifico della Giunta.
Termini, durata e regime transitorio
Molte disposizioni sono strettamente legate a scadenze già concluse o a regimi provvisori:
- alcuni termini urbanistici erano fissati al 30 settembre 2015 o al 31 dicembre 2015;
- la disciplina degli ampliamenti edilizi aveva validità fino al 31 dicembre 2016;
- i contratti TPL nuovi erano da far scadere entro il 31 dicembre 2017;
- il piano cave andava adottato entro il 31 marzo 2017 con validità triennale;
- la strategia rifiuti zero era ancorata al 2020;
- diversi regimi transitori, deleghe e proroghe erano limitati al completamento di riforme future.
Obsolescenza complessiva
La legge è oggi in larga parte superata perché contiene numerosi termini ormai scaduti, norme transitorie e disposizioni successivamente abrogate o dichiarate incostituzionali. Rimangono eventualmente utili solo le parti ancora coordinate con il testo vigente delle leggi modificate, ma il provvedimento nel suo complesso è prevalentemente storico e non operativo come fonte autonoma.
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