Salta al contenuto
Legge

L.R. Basilicata 3/2015

Modifiche alla L.R. n. 9/1999 - "Istituzione di un fondo di solidarietà a favore di donne e minori vittime di reati di violenza sessuale" e alla L.R. n. 26/2007 "Istituzione Osservatorio regionale sulla violenza di genere e sui minori", d’iniziativa del Consigliere Lacorazza ed altri.

Normativa regionaleL.R. Basilicata 3/2015

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge aggiorna la L.R. Basilicata n. 9/1999 e la L.R. n. 26/2007, ampliando il fondo di solidarietà per finanziare centri antiviolenza, case rifugio, autonomia lavorativa e prevenzione/formazione, e riorganizzando l’Osservatorio regionale. È entrata in vigore il quindicesimo giorno dopo la pubblicazione nel B.U.R. Basilicata del 12 gennaio 2015.

Modifiche alla disciplina regionale sul fondo di solidarietà per vittime di violenza di genere e sull’Osservatorio regionale sulla violenza di genere e sui minori

Modifiche alla disciplina su fondo di solidarietà e Osservatorio contro la violenza di genere

La legge regionale della Basilicata 8 gennaio 2015, n. 3 interviene su due leggi regionali previgenti: la L.R. 29 marzo 1999, n. 9, relativa al fondo di solidarietà per donne e minori vittime di violenza di genere, e la L.R. 18 dicembre 2007, n. 26, istitutiva dell’Osservatorio regionale sulla violenza di genere e sui minori. L’obiettivo è aggiornare denominazione, finalità, strumenti di intervento e composizione dell’organismo di monitoraggio.

Interventi finanziati dal fondo di solidarietà

La disciplina del fondo viene riformulata per orientare il sostegno regionale a una gamma più ampia di misure di contrasto e tutela. Il fondo può essere impiegato per finanziare:

  • centri antiviolenza;
  • case rifugio;
  • case di semi-autonomia;
  • interventi per sostenere l’autonomia delle vittime ai fini dell’inserimento lavorativo, anche mediante forme di sostegno a iniziative imprenditoriali.

La Regione può inoltre individuare, nel proprio patrimonio, immobili da concedere in comodato d’uso ai centri antiviolenza, alle case rifugio e alle case di semi-autonomia. È confermato il concorso della Regione Basilicata, con risorse proprie, alle iniziative previste, tenendo conto degli stanziamenti nazionali.

Riparto delle risorse per prevenzione, informazione e formazione

Una quota pari al 20% del Fondo di solidarietà è destinata a iniziative di prevenzione e diffusione della cultura antiviolenza. In particolare, finanzia:

  • campagne di prevenzione della violenza, con attenzione a minori e donne in condizioni di elevato rischio, e attività di informazione e sensibilizzazione sulle diverse forme di violenza;
  • pubblicizzazione dei servizi e delle strutture di accoglienza presenti sul territorio, oltre a campagne informative e di sensibilizzazione;
  • progetti di educazione nelle scuole, anche rivolti a docenti e genitori;
  • progetti di formazione per operatori pubblici e del privato sociale, con approfondimenti sociologici, psicopedagogici, giuridici, criminologici e vittimologici.

Aggiornamento della disciplina sull’Osservatorio regionale

La legge ridefinisce il quadro dei principi regionali in materia, affermando che ogni forma e grado di violenza sessuale, psicologica, fisica ed economica contro donne e minori costituisce negazione dell’inviolabilità, libertà e dignità della persona, in coerenza con Costituzione e leggi vigenti.

Viene inoltre modificata la composizione dell’Osservatorio regionale:

  • è ridotto da cinque a tre il numero dei componenti indicati per una delle categorie previste;
  • i componenti devono possedere requisiti di affidabilità e indipendenza, oltre a comprovata esperienza nel settore;
  • tra i membri sono ricompresi rappresentanti della task force “Codice Rosa”, i Procuratori della Repubblica presso i Tribunali di Potenza, Matera e Lagonegro o loro delegati, e il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Potenza o suo delegato.

Abrogazioni e coordinamento normativo

La legge abroga integralmente gli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 8 della L.R. n. 9/1999, sostituendo la precedente disciplina con quella nuova sopra descritta. Per la L.R. n. 26/2007 viene inoltre abrogato il comma 2 dell’articolo 8.

Entrata in vigore

La legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione. La pubblicazione richiamata è nel B.U.R. n. 1 del 12 gennaio 2015, con efficacia quindi dalla data risultante dal decorso del quindicesimo giorno successivo.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.