L.R. Basilicata 2/2015
“Modifica del comma 2 dell’articolo 11 della legge regionale 2 febbraio 1998, n. 8 “Nuova disciplina delle strutture di assistenza agli organi di direzione politica ed ai Gruppi consiliari della Regione Basilicata”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Basilicata n. 2/2015 sostituisce il comma 2 dell’art. 11 della l.r. n. 8/1998, ampliando i soggetti da cui i Gruppi consiliari possono utilizzare personale, anche in comando o distacco, entro il limite dell’importo assegnato. La spesa per tali unità è detratta dall’importo complessivo spettante. Entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione.
Modifica alla disciplina del personale dei Gruppi consiliari della Basilicata
Modifica della disciplina del personale dei Gruppi consiliari
La legge regionale Basilicata 8 gennaio 2015, n. 2 interviene in modo puntuale sulla disciplina delle strutture di assistenza agli organi di direzione politica e ai Gruppi consiliari, modificando il comma 2 dell’articolo 11 della legge regionale 2 febbraio 1998, n. 8. La modifica riguarda esclusivamente l’utilizzo di personale da parte dei Gruppi consiliari e i relativi effetti sul tetto di spesa assegnato.
Utilizzo di personale da altri enti
La disciplina sostitutiva consente ai Gruppi consiliari di utilizzare, entro il limite dell’importo assegnato, personale proveniente da una serie di amministrazioni ed enti. Rientrano tra i possibili soggetti di provenienza:
- altri enti pubblici o di diritto pubblico;
- enti locali;
- enti interregionali operanti in territorio regionale;
- società regionali in house o comunque partecipate dalla Regione Basilicata;
- enti o consorzi istituiti con legge regionale;
- comparto scuola del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca;
- ogni altro Ministero.
Il personale può essere utilizzato dalla categoria A alla categoria D, posizione economica D6, anche in posizione di comando o di distacco.
Limite di spesa e imputazione dei costi
L’utilizzo di tali unità resta subordinato al limite dell’importo complessivo assegnato al Gruppo consiliare. La spesa che il Consiglio regionale sostiene per le unità assegnate, comandate o distaccate deve essere sottratta dall’importo complessivo spettante previsto dal comma 1 dell’articolo 11 della l.r. n. 8/1998.
Entrata in vigore
La legge è stata pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Basilicata ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione. Non risultano termini temporali di applicazione limitati o regimi transitori ulteriori rispetto a tale decorrenza.
Testo integrale
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