Sentenza del 25/05/2016 n. 3333 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento, liquidazione e controlli - Cartella di pagamento emessa a seguito di sentenza - Efficacia dell'esercizio del diritto di difesa - Completezza del contenuto - Requisito - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La contestazione riguardava la completezza della cartella di pagamento emessa in esecuzione di una sentenza. Il ricorrente sosteneva che l'atto dovesse indicare, oltre al richiamo alla sentenza, l'eventuale nuova determinazione dell'imposta, delle sanzioni e degli interessi, nonché i motivi posti a fondamento della liquidazione. Tali elementi sono necessari per consentire al destinatario di verificare la correttezza della pretesa fiscale e di esercitare pienamente il diritto di difesa.
La decisione
È stato affermato il principio secondo cui anche una cartella emessa a seguito di una sentenza deve essere completa e adeguatamente motivata. Non è sufficiente il mero riferimento alla pronuncia giudiziaria: l'atto deve indicare l'eventuale nuova imposta dovuta, le sanzioni, gli interessi e le ragioni della liquidazione. In mancanza di tali indicazioni, il contribuente non è posto nella condizione di controllare la pretesa e di difendersi efficacemente, con conseguente illegittimità della cartella.
Norme richiamate
Principio di motivazione e completezza degli atti impositivi
La cartella di pagamento, anche qualora emessa a seguito di una sentenza, deve necessariamente indicare l'eventuale determinazione della nuova imposta, delle sanzioni e degli interessi, oltre ai motivi della liquidazione stessa.
La cartella deve contenere informazioni sufficienti a rendere comprensibile e verificabile la pretesa fiscale. Il semplice richiamo alla sentenza non esonera l'amministrazione dall'indicare le somme richieste e i criteri della loro determinazione.
Diritto di difesa
È solo attraverso l'indicazione di tali elementi che il destinatario della pretesa fiscale viene posto nella condizione di controllarne la correttezza ed esercitare pienamente il proprio diritto di difesa.
La motivazione dell'atto deve essere concreta e idonea a permettere al contribuente di comprendere la pretesa, verificarne l'esattezza e contestarla in modo consapevole.
Cassazione civile, n. 2819/2005
La pronuncia è indicata come precedente conforme al principio secondo cui la cartella deve rendere conoscibili al contribuente gli elementi essenziali della pretesa tributaria.
Massime di principio
- Una cartella di pagamento deve essere autosufficiente sotto il profilo informativo: deve permettere al contribuente di capire come è stato calcolato l'importo richiesto.
- Il richiamo a una sentenza precedente non è di per sé sufficiente quando la cartella comporta una nuova liquidazione o quantificazione di imposte, sanzioni e interessi.
- L'atto deve indicare separatamente, quando applicabili, imposta, sanzioni, interessi e motivi della liquidazione; l'assenza di tali elementi può compromettere la validità dell'atto.
- La verifica della legittimità della cartella va effettuata anche considerando se il contribuente abbia avuto una concreta possibilità di comprendere la pretesa e di predisporre la propria difesa.
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