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Sentenza

Sentenza del 16/06/2017 n. 1718 - Comm. Trib. Prov. Bari

Imposta di registro - Agevolazioni - Piccola proprietà contadina - Requisito oggettivo - Destinazione agricola in base agli strumenti urbanistici - Assenza di ruralità e della peculiare qualificazione catastale - Irrilevanza.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda l'applicazione dell'agevolazione sull'imposta di registro prevista per la piccola proprietà contadina. Il punto centrale è stabilire se, per ottenere il beneficio, sia necessario che il terreno possieda anche il requisito della ruralità o una specifica qualificazione catastale, oppure se sia sufficiente la destinazione agricola risultante dagli strumenti urbanistici. La sentenza interpreta la normativa nel senso che l'unico requisito oggettivo richiesto, oltre all'eventuale rapporto pertinenziale, è la destinazione agricola del bene secondo la pianificazione urbanistica.

La decisione

È stata esclusa la rilevanza dell'assenza di ruralità del bene e della mancata attribuzione di una particolare categoria o qualificazione catastale. Tali requisiti, previsti da altre discipline fiscali, non possono essere aggiunti a quelli stabiliti dalla normativa sull'agevolazione per la piccola proprietà contadina. L'agevolazione deve quindi essere valutata sulla base della destinazione agricola urbanistica del bene, ferma restando la verifica degli ulteriori requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla legge.

Norme richiamate

  • Normativa sulle agevolazioni fiscali per la piccola proprietà contadina

    La disciplina richiede, quanto al bene compravenduto, la destinazione agricola secondo gli strumenti urbanistici, oltre all'eventuale pertinenzialità, senza imporre anche la ruralità o una specifica qualificazione catastale.

  • Norme fiscali sulla ruralità e sulla qualificazione catastale

    I requisiti di ruralità e di particolare collocazione catastale, previsti da altre disposizioni tributarie, non sono automaticamente applicabili all'agevolazione per la piccola proprietà contadina.

Massime di principio

  • Per un'agevolazione fiscale si devono considerare i requisiti espressamente previsti dalla specifica norma agevolativa, senza aggiungere condizioni stabilite da discipline diverse.
  • Nel caso della piccola proprietà contadina, la destinazione agricola va verificata principalmente sulla base degli strumenti urbanistici applicabili al bene.
  • L'assenza di ruralità catastale o di una particolare categoria catastale non esclude di per sé il beneficio, se la normativa applicabile non la richiede espressamente.
  • Restano comunque necessari gli eventuali requisiti soggettivi dell'acquirente, la corretta destinazione del bene e ogni ulteriore condizione prevista dalla disciplina vigente.

Testo integrale

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