Cassazione Civile, Sentenza n. 9663/2021 del 13/04/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione in Cassazione della sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva confermato il rigetto dell'impugnativa del licenziamento intimato dalla datrice di lavoro per il raggiungimento del 60° anno di età del ricorrente, con riferimento alla causa di cessazione ope legis prevista dal Regolamento PCM-OPS (DPCM 19.7.2012). Il ricorso era affidato a cinque motivi.
La decisione
Il ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso per cassazione, regolarmente notificato; la controparte ha accettato la rinuncia "a spese compensate". La Corte ha dichiarato estinto il giudizio ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c.. Non è stata disposta alcuna pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità. Inoltre la Corte ha chiarito che non opera il raddoppio del contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 (introdotto dalla L. n. 228/2012) nei casi di rinuncia al ricorso per cassazione, essendo tale misura applicabile solo ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Norme richiamate
DPCM 133000/4.3.6./G.A.10 del 19.7.2012 (Regolamento PCM-OPS)
DPCM 133000/4.3.6./G.A.10 del 19.7.2012
Regola la causa di cessazione ope legis (raggiungimento del 60° anno) che è stata invocata dalla datrice di lavoro per il licenziamento del pilota
Codice di procedura civile
art. 390 e art. 391, quarto comma, c.p.c.
Art. 390 e 391 c.p.c.: la rituale rinuncia al ricorso comporta l'estinzione del processo di cassazione; il quarto comma dell'art. 391 disciplina l'effetto dell'accettazione delle altre parti sulla condanna alle spese (cioè l'accettazione esclude la condanna alle spese)
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 (nella formulazione introdotta dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/2012)
La disposizione che prevede l'obbligo, a carico del ricorrente soccombente, di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato è stata interpretata in senso restrittivo: non si applica in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, ma solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione
Cassazione - giurisprudenza citata
Cass. n. 28675/2005; Cass. n. 21894/2009; Cass. n. 9857/2011; Cass. n. 3971/2015; Cass. n. 23175/2015
Giurisprudenza di supporto: la rinuncia al ricorso non necessita dell'accettazione della controparte per produrre effetti; la giurisprudenza ha inoltre precisato che la norma sul raddoppio del contributo è di stretta interpretazione e non si estende alla rinuncia
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se regolare e formalmente notificata, determina l'estinzione del processo di legittimità ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c., senza necessità di una decisione sulla fondatezza dei motivi impugnati
- L'accettazione della controparte non è necessaria per l'efficacia della rinuncia, ma rileva esclusivamente ai fini della regolamentazione delle spese (l'accettazione evita la pronuncia di condanna alle spese a carico del rinunciante)
- Le misure sanzionatorie di natura contributiva (es. raddoppio del contributo unificato ex art. 13 d.P.R. n.115/2002) si applicano unicamente nei casi tipici di soccombenza determinata da rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione e non sono estendibili per analogia ai casi di rinuncia
- L'estinzione del processo per rinuncia non comporta una decisione sul merito: la pronuncia impugnata resta efficace tra le parti fino a diverso intervento giudiziale
- Chi valuta un ricorso in Cassazione deve considerare l'impatto procedurale e di costi della rinuncia (notifica formale, eventuale accettazione della controparte e conseguenze sulle spese e sui contributi)
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