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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14667/2026 del 22/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per cassazione avverso sentenza che confermava la condanna per truffa consumata e tentata. Il ricorrente denunciava la violazione del diritto di difesa in relazione all'omessa e tardiva pronuncia sull'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato (art. 96 d.p.r. n. 115/2002), sostenendo che tale omissione aveva impedito al difensore di studiare il fascicolo e di approntare una adeguata difesa. Il ricorrente deduceva violazione degli artt. 24 e 111 Cost. e dell'art. 6 CEDU, chiedendo in via interpretativa conformativa l'applicazione dell'art. 96 al dettato della CEDU e, in subordine, la sollevazione di questione di legittimità costituzionale dell'art. 96 per contrasto con gli artt. 6 CEDU e 117 Cost.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che l'inosservanza del termine per decidere sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato costituisca, secondo la giurisprudenza consolidata, una mera irregolarità e non comporti automaticamente nullità, salvo che sia dimostrata una effettiva lesione del diritto di difesa concretamente riconducibile alle ipotesi di nullità previste dal codice. Nel caso di specie la Corte ha rilevato che l'imputato era stato assistito fin dall'inizio da un difensore di fiducia che aveva presentato l'istanza; che l'istanza era stata depositata dopo l'assunzione di prove testimoniali e che l'assenza del difensore all'udienza di discussione era attribuibile a libera scelta di quest'ultimo. La difesa non ha quindi dimostrato un concreto e specifico pregiudizio derivante dall'omessa decisione. Per tali ragioni la questione di legittimità costituzionale dell'art. 96 è risultata irrilevante. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 96 d.p.r. n. 115/2002

    Il termine per decidere sull'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato (dieci giorni) cui si riferisce l'art. 96, se disatteso, costituisce di regola una irregolarità; non determina automaticamente la nullità degli atti successivi salvo che sia dimostrata una effettiva lesione del diritto di difesa riconducibile a specifiche ipotesi di nullità del codice.

  • art. 6 CEDU

    Richiamato come parametro sovranazionale sul giusto processo; la Corte ha ritenuto che per invocare la tutela ex art. 6 occorra dimostrare che la violazione procedurale abbia effettivamente pregiudicato il diritto di difesa.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato tra le garanzie costituzionali relative al diritto di difesa; la sua tutela richiede la dimostrazione di un concreto pregiudizio per incidere sulla validità del processo.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato in rapporto al giusto processo e al diritto di difesa; la Corte ha ritenuto che la mancata decisione sull'ammissione al patrocinio non integra di per sé una violazione dell'art. 111 senza prova di danno concreto.

  • art. 117 Cost.

    Richiamato nella prospettazione della questione di legittimità costituzionale (per presunto contrasto tra normativa nazionale e obblighi convenzionali), ma la Corte ha dichiarato la questione irrilevante per l'assenza di concreto pregiudizio.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento di cassazione.

Massime di principio

  • La mancata o tardiva decisione sull'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato configura di norma una irregolarità procedurale e non determina automaticamente la nullità degli atti successivi; è necessario dimostrare un concreto e specifico pregiudizio al diritto di difesa.
  • Per ottenere l'annullamento per violazione del diritto di difesa dovrà essere provato il nesso causale tra l'omessa pronuncia sull'ammissione al gratuito patrocinio e l'effettiva incapacità dell'imputato di esercitare la propria difesa (es. impossibilità oggettiva di accedere agli atti determinante il mancato svolgimento di atti difensivi rilevanti).
  • Se il difensore di fiducia ha effettivamente assistito il reo in fasi rilevanti del processo o ha compiuto scelte difensive volontarie (es. non presentarsi alle udienze per scelta), l'omessa decisione sull'ammissione al patrocinio sarà difficilmente idonea a fondare una nullità o un vizio insanabile.
  • La questione di legittimità costituzionale o l'interpretazione conforme all'art. 6 CEDU dell'art. 96 possono essere rilevanti solo se è previamente dimostrato un pregiudizio concreto; altrimenti tali questioni vengono dichiarate irrilevanti.
  • In situazioni similari conviene che la difesa: (a) documenti tempestivamente ogni richiesta di copia/estrazione del fascicolo e l'eventuale diniego o impossibilità di evasione; (b) adduca elementi specifici che dimostrino l'impossibilità di preparare la difesa a causa dell'omessa decisione; (c) sollevi l'eccezione di nullità non appena possibile non oltre il primo momento utile in cui il pregiudizio è stato o poteva essere rilevato.

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