Circolare numero 70 del 31-3-2003
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica che, a seguito del provvedimento della Banca d’Italia pubblicato il 12 marzo 2003, il tasso ufficiale di riferimento è fissato al 2,50% con decorrenza dal 12 marzo 2003. Di conseguenza, il tasso di differimento e di dilazione per i debiti contributivi passa all’8,50% e si adeguano anche le misure delle sanzioni civili per omesso o ritardato versamento. La circolare distingue gli effetti sulle rateazioni, sui differimenti e sulle diverse fattispecie sanzionatorie previste dalla normativa vigente, richiamando inoltre i criteri da applicare nelle procedure concorsuali.
Variazione del tasso di differimento, dilazione e somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento contributivo
Variazione del tasso di differimento, di dilazione e delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento contributivo
La circolare dell’INPS comunica l’adeguamento dei tassi applicabili ai debiti contributivi e alle relative sanzioni civili a seguito della variazione del tasso ufficiale di riferimento disposta dalla Banca d’Italia. L’intervento produce effetti sia sugli interessi di differimento e di dilazione sia sulla disciplina delle somme aggiuntive dovute per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
Aggiornamento del tasso ufficiale di riferimento
Sulla base del provvedimento della Banca d’Italia del 7 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12 marzo 2003, il tasso ufficiale di riferimento è fissato nella misura del 2,50% con decorrenza dal 12 marzo 2003. Il provvedimento richiama l’art. 2, comma 1, del D.Lgs. 24 giugno 1998 n. 213 e la delibera del Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea del 6 marzo 2003.
Tasso di differimento e di dilazione
In applicazione della nuova misura del TUR, il tasso di differimento e di dilazione per il pagamento rateale dei debiti contributivi e dei relativi accessori viene determinato nell’8,50%, calcolato come TUR maggiorato di 6 punti percentuali ai sensi dell’art. 3, comma 4, del D.L. n. 318 del 14 giugno 1996, convertito nella legge n. 402 del 29 luglio 1996. La decorrenza della nuova misura è il 12 marzo 2003.
Interessi di dilazione
Per le rateazioni concesse dal 12 marzo 2003, l’interesse di dilazione deve essere calcolato sulla base del nuovo tasso dell’8,50%. La circolare precisa che tale valore sarà inserito nelle tabelle centrali a cura della Direzione.
Interessi di differimento
Nei casi in cui sia autorizzato il differimento del termine di versamento dei contributi, la nuova aliquota dell’8,50% trova applicazione a partire dalla contribuzione relativa al mese di marzo 2003.
Sanzioni civili
La circolare evidenzia che la variazione del TUR incide anche sulle somme aggiuntive per ritardato o omesso versamento dei contributi. In particolare:
- per le inadempienze contributive spontaneamente denunciate nei termini, oppure spontaneamente denunciate entro l’anno e pagate entro i 30 giorni successivi, sorte dal 1 ottobre 2000, la sanzione civile è pari al TUR maggiorato di 5,5 punti, quindi all’8% annuo, ai sensi dell’art. 116, comma 8, lettere a) e b), secondo periodo, della legge 23 dicembre 2000;
- per il mancato pagamento dei contributi accertati dall’Istituto, o denunciati dagli interessati oltre un anno dalla scadenza, oppure denunciati entro l’anno ma non pagati nei 30 giorni successivi alla denuncia, il tasso è pari al 30% annuo, dal 1 ottobre 2000, ai sensi dell’art. 116, comma 8, lettera b), della legge 388/2000;
- per le inadempienze sorte dal 1 ottobre 2000 previste dal comma 10 dell’art. 116, qualora il versamento di contributi e premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori, si applica una sanzione civile in ragione d’anno pari al TUR maggiorato di 5,5 punti, quindi all’8% annuo.
Procedure concorsuali
Per le procedure concorsuali, la circolare non introduce una disciplina autonoma ma rinvia ai criteri già contenuti nel punto 5 della circolare n. 88/2002.
Punti principali
Aggiornamento del tasso ufficiale di riferimento
La Banca d’Italia, con provvedimento del 7 marzo 2003 pubblicato in G.U. n. 59 del 12 marzo 2003, ha fissato il tasso ufficiale di riferimento nella misura del 2,50% con decorrenza dal 12 marzo 2003, ai sensi dell’art. 2, comma 1, del D.Lgs. 24 giugno 1998 n. 213 e della delibera BCE del 6 marzo 2003.
Nuovo tasso per differimento e dilazione
Il tasso di differimento e di dilazione per il pagamento rateale dei debiti contributivi e dei relativi accessori diventa pari all’8,50%, ottenuto aggiungendo 6 punti percentuali al TUR. La misura decorre dal 12 marzo 2003.
Interessi di dilazione
Per le rateazioni concesse dal 12 marzo 2003, l’interesse di dilazione deve essere calcolato applicando il nuovo tasso dell’8,50%, che sarà inserito nelle tabelle centrali a cura della Direzione.
Interessi di differimento
Nei casi di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi, la nuova aliquota dell’8,50% si applica a partire dalla contribuzione relativa al mese di marzo 2003.
Sanzioni civili per omesso o ritardato versamento
La circolare riepiloga le diverse misure delle sanzioni civili: per le inadempienze spontaneamente denunciate nei termini o entro l’anno e pagate entro 30 giorni, sorte dal 1 ottobre 2000, la sanzione è pari all’8% annuo; per i contributi accertati dall’Istituto o denunciati oltre un anno dalla scadenza, oppure denunciati entro l’anno ma non pagati entro 30 giorni, il tasso è pari al 30% annuo; per le ipotesi previste dal comma 10 dell’art. 116, se il versamento avviene entro il termine fissato dagli enti impositori, la sanzione è pari anch’essa all’8% annuo.
Procedure concorsuali
Per le procedure concorsuali la circolare rinvia ai criteri indicati nel punto 5 della circolare n. 88/2002.
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