Cassazione Penale, Sentenza n. 14810/2025 del 15/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva rigettato l'istanza di riesame contro la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP per reati di traffico di stupefacenti (art. 74 DPR 309/1990) e numerosi reati connessi. Il ricorrente, tramite difensore, censurava la motivazione per manifesta illogicità: sosteneva che l'abitazione indicata per gli arresti domiciliari era quella della moglie a Vigevano (estranea ad ambienti criminali), che l'organizzazione era stata smantellata e quindi veniva meno il pericolo di reiterazione, che era in corso un percorso terapeutico con il SerD già valutato positivamente dall'Ufficio di sorveglianza, e che le revoche alle autorizzazioni lavorative non dimostravano reale violazione della misura
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretta e logica la motivazione del Tribunale del riesame: sussisteva la presunzione di adeguatezza della custodia in carcere ai sensi dell'art. 275 comma 3 c.p.p. in relazione ai reati ex art. 74 DPR 309/1990; i giudici hanno valutato come significativi i precedenti episodi di violazione degli arresti domiciliari (attività di spaccio durante un precedente periodo agli arresti domiciliari), le circostanze che giustificavano la revoca dei permessi di lavoro e l'impossibilità di fruire degli arresti domiciliari per svolgere un programma terapeutico quando si procede per art. 74 (art. 89, comma 4 DPR 309/1990). Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di €3.000 alla Cassa delle ammende
Norme richiamate
Articolo che incrimina la partecipazione ad associazioni finalizzate al traffico di stupefacenti; per tali reati la normativa processuale e la giurisprudenza applicano una presunzione rafforzata di necessità della custodia cautelare (collegata all'art. 275 c.p.p., comma 3)
Prevede che gli arresti domiciliari per intraprendere un programma terapeutico non siano compatibili, nei casi in cui si procede per i reati previsti dall'art. 74 DPR 309/1990; utilizzato dal giudice per escludere l'idoneità della misura domiciliare per il ricorrente
art. 275, comma 3 cod. proc. pen.
Prevede un regime di presunzioni, per specifici reati (tra i quali art. 74 DPR 309/1990), sia sulla sussistenza delle esigenze cautelari sia sull'adeguatezza della misura; ammette la prova contraria ma pone un onere probatorio elevato per dimostrare che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con misure meno afflittive
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Ground di cassazione relativo al vizio per manifesta illogicità della motivazione; la Corte ricorda che tale censura è ammissibile solo se sussistono aporie evidenti nella motivazione e non per rinnovata valutazione dei fatti
art. 4‑bis L. OP (menzione nella sentenza)
Riferimento ai reati particolarmente rilevanti ai fini delle misure cautelari; la sentenza richiama che l'art. 74 rientra tra i reati per i quali si applicano regimi cautelari più restrittivi
Massime di principio
- Nei procedimenti per reati ex art. 74 DPR 309/1990 sussiste una presunzione che rende la custodia in carcere la misura più idonea: per ottenere misure meno afflittive l'imputato deve fornire prove concrete e specifiche che superino tale presunzione
- La possibilità di fruire degli arresti domiciliari per svolgere programmi terapeutici è limitata (art. 89, comma 4 DPR 309/1990) nei procedimenti per art. 74; la circostanza di un percorso terapeutico, da sola, può non essere sufficiente a escludere la custodia cautelare
- Le violazioni pregresse delle misure cautelari (es. prosecuzione dell'attività di spaccio durante domiciliari) sono elementi fattuali molto rilevanti e possono essere valutati come sintomatici della pericolosità e della scarsa osservanza delle prescrizioni
- Le doglianze in cassazione contro provvedimenti de libertate sono ammissibili solo se si denunzia violazione di norme o manifesta illogicità della motivazione; non è lo strumento per una rivalutazione dei fatti o per chiedere una diversa valutazione degli elementi di merito
- Se si contesta l'inidoneità di una misura non custodiale è utile fornire documentazione precisa: stabile e verificabile luogo di detenzione alternativo estraneo ad ambienti criminali, attestazioni credibili sulla cessazione dell'attività associativa, prove del regolare svolgimento di attività lavorativa e valutazioni ufficiali sui percorsi terapeutici che siano compatibili con la normativa speciale
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