Sentenza del 26/02/2016 n. 228 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
ACCERTAMENTO IMPOSTE - ONLUS - Requisiti e presupposti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La Fondazione ha impugnato la cancellazione dall'Anagrafe Unica delle ONLUS e l'avviso di accertamento relativo all'anno 2007. L'Amministrazione contestava l'assenza della finalità esclusiva di solidarietà sociale e del requisito di culturalità, nonché l'inattendibilità delle scritture contabili, la mancata esibizione della documentazione obbligatoria, la mancata prova del reinvestimento degli utili e l'omessa tenuta della contabilità separata per presunte attività non istituzionali. La Fondazione ha prodotto la documentazione contabile e ha dimostrato che gli eventi organizzati erano culturali e non commerciali, che l'avanzo di gestione non era stato distribuito e che le entrate e i costi riguardavano l'attività istituzionale.
La decisione
La Commissione ha annullato il provvedimento di cancellazione dall'Anagrafe Unica delle ONLUS, ritenendo sussistenti i requisiti di solidarietà sociale e culturalità e superate le contestazioni contabili. Ha inoltre accolto parzialmente l'appello sull'avviso di accertamento 2007, annullando tutti i rilievi dell'Amministrazione ad eccezione di quello relativo alle quote di ammortamento, per il quale la Fondazione non ha fornito prova integrale delle somme contestate. Le Agenzie delle Entrate sono state condannate al pagamento delle spese di giudizio, con compensazione parziale limitatamente alla Direzione Provinciale di Pescara.
Norme richiamate
Art. 10, comma 1, lettere b), c), d), g) e h), D.Lgs. n. 460/1997
La norma individua i requisiti sostanziali e statutari delle ONLUS, tra cui la finalità esclusiva di solidarietà sociale, lo svolgimento di attività culturali rilevanti e il divieto di distribuzione degli utili, con obbligo di reinvestimento nell'attività istituzionale. Nel caso concreto la Commissione ha ritenuto tali requisiti rispettati.
Art. 6, comma 2, D.M. 18 luglio 2003
La disposizione riguarda la conferma dell'iscrizione nell'Anagrafe Unica delle ONLUS. La permanenza dei requisiti era stata già attestata dalla Direzione Regionale dell'Abruzzo.
Art. 52, comma 5, D.P.R. n. 633/1972
La preclusione probatoria per i documenti non esibiti in sede di verifica non è stata applicata, perché non risultava un rifiuto della Fondazione alla loro esibizione; inoltre la documentazione era stata comunque prodotta nei giudizi di merito.
Art. 15, comma 1, lettere h) e i-bis), TUIR
Le erogazioni destinate ad attività culturali possono beneficiare del regime previsto dalla lettera h), distinto dal limite applicabile alle erogazioni effettuate a favore delle ONLUS ai sensi della lettera i-bis). La qualificazione culturale dell'attività del Museo ha inciso sulla corretta disciplina fiscale delle erogazioni.
Massime di principio
- La cancellazione da un registro fiscale o agevolativo richiede la prova concreta della mancanza di uno o più requisiti previsti dalla legge; non sono sufficienti contestazioni generiche o meramente formali.
- Un avanzo di gestione non equivale automaticamente a distribuzione di utili: se risulta reinvestito nell'attività istituzionale e non distribuito a soci, amministratori o terzi, può essere compatibile con la qualifica di ONLUS.
- La contabilità separata è necessaria quando l'ente svolge effettivamente attività istituzionali e attività diverse o commerciali; se tutte le entrate e le spese riguardano l'attività istituzionale, l'obbligo può non sussistere.
- La documentazione contabile prodotta tempestivamente nel giudizio può superare le contestazioni sull'inattendibilità delle scritture, soprattutto quando l'Amministrazione non dimostri un precedente rifiuto di esibizione.
- Per dimostrare la natura culturale dell'attività sono rilevanti riconoscimenti e attestazioni dell'autorità pubblica competente, oltre alla concreta natura di eventi, mostre, convegni e iniziative organizzate.
- In presenza di contestazioni fiscali analoghe riferite a più annualità, una precedente decisione favorevole sugli stessi presupposti può costituire un importante elemento argomentativo, pur dovendo essere verificata l'effettiva identità dei fatti e delle contestazioni.
- L'accoglimento del ricorso può essere solo parziale: l'annullamento della maggior parte dei rilievi non esclude la conferma delle singole riprese per le quali il contribuente non abbia fornito una prova contabile completa.
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