Cassazione Civile, Sentenza n. 21310/2022 del 05/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva impugnato in Cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva confermato l'accoglimento dei ricorsi della contribuente avverso avvisi di accertamento del 2008 (contestazione di elusività di un contratto d'affitto d'azienda). Successivamente l'Agenzia ha annullato in autotutela i medesimi avvisi (provv. n.21983 e 21991). La contribuente ha depositato tali provvedimenti chiedendo la definizione del giudizio per cessata materia del contendere. La Corte ha rilevato che i provvedimenti di autotutela erano stati depositati e non contestati dall'ufficio, così venuto meno l'interesse a proseguire sia il ricorso principale che quello incidentale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato cessata la materia del contendere e ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata (art.100 c.p.c. in combinato con art.46 d.lgs. 546/1992), ritenendo che l'annullamento in autotutela dell'atto impugnato abbia fatto venire meno le ragioni del contrasto tra le parti. Le spese sono state integralmente compensate. Non è stato disposto alcun ulteriore versamento a titolo di contributo unificato, essendo il giudizio promosso dall'Agenzia e la definizione dovuta a motivi sopravvenuti.
Norme richiamate
art. 372 codice di procedura civile
Norma cui si fa riferimento per l'eventuale mancata notificazione dei documenti depositati in udienza: qui i documenti (provvedimenti di autotutela) sono stati comunque considerati perché l'ufficio non ha eccepito la mancata notifica
art. 100 codice di procedura civile
Utilizzato per disporre la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata quando è cessata la materia del contendere
art. 46 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Stabilisce che nel processo tributario la cessazione della materia del contendere dovuta all'annullamento dell'atto impugnato in autotutela comporta la dichiarazione di estinzione del giudizio con sentenza che opera come cassazione senza rinvio
art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002 (come introdotto dall'art.1, comma 17, L. n. 228/2012)
Norma sul contributo unificato: la Corte esclude l'obbligo di versamento di un ulteriore importo nel caso in cui la definizione del giudizio dipenda da motivi sopravvenuti e il giudizio sia stato promosso dall'Agenzia
Cass. 02/05/2019
Giurisprudenza richiamata a sostegno del principio secondo cui i documenti depositati e non contestati devono essere tenuti in considerazione
Cass. 18/04/2017, n. 9753
Nel senso che la cessazione della materia del contendere per annullamento in autotutela impone la rimozione delle sentenze già emesse e non più attuali
Cass. 23/09/2011, n. 19533
Conferma il principio secondo cui la cessazione della materia del contendere determina la cassazione senza rinvio delle decisioni precedenti
Cass. 07/06/2018, n. 14782
Giurisprudenza citata in relazione al principio sul contributo unificato e sulle conseguenze processuali della definizione per cause sopravvenute
Massime di principio
- L'annullamento in autotutela dell'atto impugnato fa venir meno l'interesse a proseguire il giudizio e può determinare la dichiarazione di cessazione della materia del contendere con cassazione della sentenza impugnata senza rinvio.
- Chi intende far valere la cessazione della materia del contendere deve depositare e notificare i provvedimenti che dimostrano l'annullamento; se la controparte (o l'ufficio) non eccepisce la mancata notifica, i documenti possono essere ritenuti efficaci dal giudice.
- In caso di estinzione del processo per motivi sopravvenuti le spese vengono frequentemente compensate integralmente tra le parti.
- Quando il giudizio è stato promosso dall'Agenzia delle Entrate e si estingue per motivi sopravvenuti (es. autotutela), in generale non si applica l'obbligo di versare ulteriori importi a titolo di contributo unificato previsti per la parte soccombente.
- La dichiarazione di cessazione della materia del contendere non entra nel merito della controversia: rimuove le decisioni pregresse perché non più attuali, ma non costituisce pronuncia di favore sul merito delle pretese fiscali.
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