Cassazione Civile, Sentenza n. 25454/2022 del 29/08/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Agricon otteneva un decreto ingiuntivo (2005) contro la società semplice di Quota Pietro e Donato Luigi per forniture; i soci opponevano eccependo parziale pagamento e la prescrizione presuntiva ex art. 2955 n.5 c.c. Il Tribunale di Verona (sentenza 2008) revocava il decreto e riconosceva ad Agricon solo circa 18.000 €, applicando la prescrizione presuntiva e dando conto di pagamenti parziali; Agricon aveva però già fatto esecuzione sul decreto e riscosso somme che poi dovette restituire (Tribunale di Padova, 2014). In appello (Corte d'appello di Venezia 2016) Agricon otteneva il riconoscimento integrale del credito e la sentenza passava in giudicato, ma la società debitrice si era nel frattempo sciolta e i soci avevano disposto dei beni. Nel 2017 Agricon conveniva lo Stato per ottenere il risarcimento del danno (ca. €50.000) per l'errore della sentenza di primo grado del Tribunale di Verona (giudice Rizzuto). Tribunale di Trento e Corte d'appello di Trento rigettavano la domanda di responsabilità dello Stato.
La decisione
La Corte rigetta il ricorso di Agricon. Ha ritenuto che l'applicazione, da parte del giudice di primo grado, della prescrizione presuntiva ex art. 2955 n.5 c.c. fosse una scelta interpretativa minoritaria ma non abnorme né priva di base testuale e dunque non integrasse colpa grave del giudice ai sensi dell'art. 2 l. n. 117/1988 (testo anteriore al 2015). Inoltre la Corte ha escluso il nesso causale necessario per il risarcimento: Agricon non aveva contrastato adeguatamente l'eccezione in sede di merito, non aveva adottato tempestivamente misure cautelari (iscrizione ipotecaria, azione revocatoria, titolo esecutivo contro i soci) e parte del danno è risultato autoprodotto per comportamento imprudente. Per queste ragioni la responsabilità dello Stato è esclusa; il ricorso è rigettato e le spese compensate.
Norme richiamate
La prescrizione presuntiva contemplata dall'art. 2955, n. 5, c.c., in relazione al credito del commerciante "per il prezzo delle merci vendute a chi non ne fa commercio", si riferisce alle alienazioni "al minuto" di beni di largo e generalizzato consumo, personale e familiare, tipiche dei rapporti della vita quotidiana instaurati senza formalità e contrassegnati normalmente dal pagamento immediato, o quasi, in unica soluzione, del corrispettivo, senza rilascio di quietanza
Il giudice di primo grado l'ha applicata a forniture a una società semplice (interpretazione minoritaria rispetto alla giurisprudenza consolidata che la limita al commercio al minuto); la Corte ha ritenuto tale applicazione una scelta interpretativa non abnorme e quindi non idonea a costituire colpa grave del giudice.
La norma, nella formulazione anteriore alle modifiche del 2015, richiede per la responsabilità dello Stato la grave violazione di legge non riconducibile a un processo interpretativo. La Corte ha ritenuto che l'errore contestato rientrasse nella normale area di interpretazione e fosse quindi esclusa la responsabilità.
Richiamato nel ricorso; la Corte non ha ritenuto sussistere la responsabilità dello Stato ai sensi della disciplina richiamata.
Richiamato in relazione alla quantificazione del danno e al nesso di causalità; la Corte ha ritenuto mancare il nesso causale e che parte del danno fosse autocausato dall'attrice.
Cass. S.U. n. 11747/2019
Principio affermato: la responsabilità per fatto del giudice richiede che la decisione non sia frutto di un processo interpretativo ma configuri un provvedimento abnorme o un diritto libero; la Corte ha applicato questo principio per escludere la colpa grave.
Richiamato relativamente all'obbligo di versare un ulteriore contributo unificato per ricorsi proposti dopo il 30 gennaio 2013; la parte ricorrente è gravata dall'onere.
Massime di principio
- Un errore interpretativo del giudice, anche se contrario alla giurisprudenza consolidata, non configura automaticamente colpa grave ai fini della responsabilità dello Stato: occorre dimostrare che la decisione sia abnorme o frutto di negligenza inesplicabile.
- Per ottenere il risarcimento sarà necessario provare il nesso causale tra l'errore giudiziario e il danno; se il creditore ha contribuito al danno con comportamenti imprudenti (es. mancata iscrizione ipotecaria, mancata azione revocatoria, omissione di azioni contro soci), la responsabilità può essere esclusa.
- Di fronte all'eccezione di prescrizione presuntiva il creditore deve contestarla argomentando in giudizio; il mancato contrasto in sede di merito indebolisce una successiva pretesa risarcitoria contro lo Stato.
- L'esecuzione basata su un titolo provvisoriamente esecutivo è legittima; l'eventuale obbligo di restituzione successiva per caducazione del titolo non comporta automaticamente responsabilità dello Stato se il giudice di merito ha operato una scelta interpretativa.
- Per tutelare un credito a rischio, il creditore deve attivarsi tempestivamente con misure cautelari (iscrizione ipotecaria, richiesta di titolo contro i singoli soci, azione revocatoria); la mancata adozione di tali misure può far sorgere preclusioni al risarcimento in caso di successivo accertamento favorevole tardivo.
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