Cassazione Civile, Sentenza n. 25471/2022 del 29/08/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione degli avvisi di accertamento relativi ai periodi d'imposta 2005 e 2006 per IRES, IRAP e IVA derivanti dalla ripresa a tassazione: (a) commissioni pagate in relazione a un contratto di prestito di azioni stipulato con DFD Czech s.r.o. (titoli Girardet s.a.) ritenute fittizie dall'Amministrazione; (b) oneri relativi a un'imbarcazione da diporto acquistata in leasing, contestata nella deducibilità/inerenza rispetto all'attività d'impresa. Inoltre dedotte questioni di nullità degli avvisi per vizi di motivazione e violazione dell'obbligo di pronuncia su eccezioni, e richiesta di applicazione dell'art. 37-bis DPR 600/1973 per elusività
La decisione
La Corte rigetta il ricorso. Sulla fittizietà del prestito titoli: la sentenza di merito ha correttamente ritenuto l'operazione simulata sulla base di plurimi elementi di fatto (assenza di documentazione essenziale, movimentazioni su conto estero, compensazioni immediate tra dividendi e commissioni, mancanza di rischio economico e mantenimento dei diritti sui titoli da parte della mutuante); la prova dei pagamenti e la formalità contabile non sono sufficienti a dimostrare l'effettività dell'operazione una volta che l'Amministrazione abbia fornito presunzioni di fittizietà. Sulla deducibilità dei costi dell'imbarcazione: la CTR ha correttamente escluso l'inerenza per mancanza di collegamento funzionale con l'attività prevalente (marginalità dell'attività di noleggio, antieconomicità dei costi rispetto ai ricavi concreti). Il motivo relativo all'applicazione dell'art. 37-bis (elusione) è infondato o inammissibile perché la fattispecie è stata valutata come simulazione/inesistenza. Questione di omessa pronuncia in parte inammissibile: omesse eccezioni incompatibili con la decisione sono da trattare come implicito rigetto e valutate come eventuale difetto di motivazione, non come automatica nullità. Condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio (liquidate in Euro 15.000,00) e degli oneri contributivi previsti
Norme richiamate
art. 360 c.p.c. (comma 1, n. 3 e n. 4)
Richiamato quale parametro di impugnazione per vizio di diritto e omessa pronuncia/contraddittorietà nella decisione; la Corte precisa i limiti di ammissibilità dei motivi in cassazione relativi a omessa pronuncia e contraddittorietà
art. 62 d.lgs. n. 546/1992
Norma procedurale richiamata in relazione ai mezzi di impugnazione nell'ambito del processo tributario
art. 112 c.p.c.
Citato in relazione all'obbligo di pronuncia; la Corte distingue fra vera omessa pronuncia e implicito rigetto di eccezioni incompatibili con la decisione
art. 132 c.p.c.
Richiamato in relazione ai requisiti della motivazione della sentenza; la Corte valuta la congruità e completezza della motivazione del giudice di merito
art. 37-bis d.P.R. n. 600/1973
Richiamato dalla ricorrente per far valere la disciplina anti-elusiva; la Corte osserva che la fattispecie è stata qualificata come simulazione/inesistenza e non come elusione, quindi il rimedio previsto dall'art. 37-bis non è applicabile
art. 10 comma 3 legge n. 212/2000
Citato nella contestazione relativa ai diritti di difesa e partecipazione del contribuente (richiami normativi correlati alla materia processuale e tributaria)
artt. 2697, 2727 e 2729 c.c.
Richiamati in relazione all'onere della prova: la Corte ribadisce che una volta che l'Amministrazione fiscale dimostri la fittizietà attraverso presunzioni, grava sul contribuente l'onere di provare l'effettività e l'inerenza dei costi
artt. 1325, 1343, 1414 e 1418 c.c.
Richiamati in ordine alla validità/annullabilità dei contratti e alla simulazione; la Corte evidenzia che la qualificazione di simulazione può essere fondata su elementi di fatto che indicano mancanza di effettività
art. 12 delle Preleggi
Citazione formale nelle questioni di interpretazione e applicazione delle norme civili richiamate
artt. 67, 102, 109 TUIR (d.P.R. n. 917/1986)
Richiamati in relazione ai presupposti di deducibilità dei costi e al principio di inerenza; la Corte ribadisce che l'inerenza è un giudizio qualitativo e che l'onere probatorio spetta al contribuente
art. 19 d.P.R. n. 633/1972
Richiamato in tema di detrazione IVA e requisiti per la detrazione; la Corte conferma che la deducibilità/ detraibilità è esclusa se il costo è inesistente per simulazione
art. 75 comma 5 d.P.R. n. 917/1986 (ora art. 109 comma 5)
Richiamato per distinguere il principio dell'inerenza dalla disciplina dei ricavi esenti; la Corte precisa che l'inerenza si riferisce alla riferibilità del costo all'attività
art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002 (inserito dall'art. 1, comma 17, l. n. 228/2012)
Richiamato in relazione agli oneri contributivi/capacità contributiva da versare a seguito della soccombenza; la sentenza dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento
Massime di principio
- Se l'Amministrazione finanziaria fornisce elementi e presunzioni che indicano la fittizietà dell'operazione, grava sul contribuente l'onere di provare l'effettiva percezione della prestazione e l'inerenza dei costi; la mera esibizione della fattura o della contabilità formale non è di per sé sufficiente
- La qualificazione tra simulazione/inesistenza ed elusione è cruciale: le operazioni simulate comportano l'inesistenza del costo e la perdita del diritto alla detrazione/deduzione, mentre l'art. 37-bis (anti-elusione) si applica a operazioni artificiali ma formalmente esistenti e richiede una valutazione e requisiti diversi
- L'inerenza dei costi è valutazione qualitativa e richiede un collegamento funzionale tra la spesa e l'attività d'impresa; l'antieconomicità palmare e la marginalità dell'utilizzo del bene sono indici forti di mancata inerenza
- La carenza documentale, la mancanza di elementi essenziali del rapporto (data, luogo, registrazioni, comunicazioni previste contrattualmente) e il ricorso a conti esteri/compensazioni immediate sono elementi che possono far ritenere la simulazione dell'operazione
- In cassazione i giudizi di fatto del giudice di merito, purché correttamente e congruamente motivati, sono incensurabili: l'appello per cassazione riguarda vizi di diritto, motivazione o omessa pronuncia nella misura ammessa dalla giurisprudenza
- L'assenza di pronuncia esplicita su eccezioni incompatibili con l'esito della sentenza non comporta automaticamente la nullità: va valutata come eventuale vizio di motivazione o di applicazione di legge e impugnata nei termini e modi corretti
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