Circolare numero 7 del 16-1-1997
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce che le disposizioni richiamate si applicano a tutti i lavoratori agricoli autonomi, CD-CM-IATP, dalla data di emanazione. Vengono ribaditi i requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla l.n. 9/1963 per il diritto alle forme assicurative e precisato che, prima di esaminare i requisiti soggettivi, la Sede deve accertare con certezza quelli oggettivi. Il requisito del reddito va valutato con riferimento alle singole unità lavorative che svolgono abitualmente la coltivazione manuale del fondo, e non all’intero nucleo familiare, criterio da applicare anche per cancellazioni formali e accertamenti.
Applicazione dei requisiti per l'assicurazione dei lavoratori agricoli autonomi
Applicazione dei requisiti per i lavoratori agricoli autonomi
La circolare fornisce indicazioni operative sull'applicazione delle disposizioni richiamate ai lavoratori agricoli autonomi, identificati come CD-CM-IATP, precisando che esse valgono dalla data di emanazione della stessa. Il contenuto è focalizzato sui criteri di verifica dei requisiti richiesti per l'accesso alle forme assicurative in ambito agricolo.
Requisiti previsti dalla l.n. 9/1963
La circolare richiama la l.n. 9/1963, che pone due ordini di condizioni per il riconoscimento del diritto alle forme assicurative:
- requisiti oggettivi, consistenti nell'effettiva prestazione di lavoro del nucleo familiare non inferiore a un terzo e nel fabbisogno del fondo non inferiore a 104 giornate annue;
- requisiti soggettivi, indicati nell'abitualità, nella prevalenza del reddito e nella parentela o affinità entro il quarto grado rispetto al titolare dell'impresa.
Sequenza dell'accertamento
Viene chiarito che la Sede deve procedere alla verifica dei requisiti soggettivi solo quando la sussistenza di quelli oggettivi sia già incontestabile. La distinzione è rilevante perché i requisiti soggettivi hanno natura personale e devono quindi essere valutati con riferimento al singolo soggetto interessato, non in modo unitario rispetto al nucleo familiare.
Criterio per la valutazione del reddito
Un chiarimento specifico riguarda il requisito del reddito, che deve essere apprezzato in relazione alle singole unità lavorative che svolgono abitualmente la manuale coltivazione del fondo. La circolare esclude quindi che il giudizio possa essere condotto con riferimento all'intero nucleo familiare.
Applicazione operativa
I criteri interpretativi indicati devono essere utilizzati in modo puntuale sia nella definizione delle richieste formali di cancellazione sia nelle attività di accertamento svolte dagli uffici competenti.
Punti principali
Ambito di applicazione
Le disposizioni richiamate si applicano a tutti i lavoratori agricoli autonomi, indicati come CD-CM-IATP, a decorrere dalla data di emanazione della circolare.
Requisiti previsti dalla l.n. 9/1963
La legge n. 9/1963 richiede, per il diritto alle forme assicurative, la presenza di requisiti oggettivi e soggettivi. Tra i requisiti oggettivi sono indicati l'effettiva prestazione di lavoro del nucleo familiare non inferiore a un terzo e il fabbisogno del fondo non inferiore a 104 giornate annue. Tra i requisiti soggettivi figurano l'abitualità, la prevalenza del reddito e la parentela o affinità entro il quarto grado con il titolare dell'impresa.
Ordine di verifica dei requisiti
La Sede deve accertare i requisiti soggettivi solo quando sia incontrovertibile la sussistenza dei requisiti oggettivi. I requisiti soggettivi, essendo personali, devono essere riferiti al singolo soggetto interessato.
Criterio di valutazione del reddito
Il requisito del reddito deve essere valutato con riferimento alle singole unità lavorative che si dedicano abitualmente alla manuale coltivazione del fondo, e non in relazione all'intero nucleo familiare.
Utilizzo dei criteri negli accertamenti
I criteri indicati devono essere applicati puntualmente sia nelle definizioni delle richieste formali di cancellazione sia in sede di accertamento.
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