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Circolare

Circolare numero 9 del 18-1-1997

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce che, per i periodi anteriori al 1° luglio 1995, le controversie e le azioni di recupero connesse alla mancata iscrizione alle Casse Edili e al mancato versamento di contributi/accantonamenti devono considerarsi definite, alla luce dell’art. 29 della legge n. 341/1995 e del successivo chiarimento del Ministero del Lavoro. Restano però fermi gli obblighi delle imprese di aver comunque adempiuto, fuori dal sistema Casse Edili, agli istituti contrattuali e ai relativi obblighi contributivi. Le somme versate per effetto della perdita di sgravi e fiscalizzazione per periodi precedenti al 1° luglio 1995 possono essere chieste a rimborso secondo le procedure di regolarizzazione contributiva.

Effetti della mancata iscrizione alle Casse Edili su sgravi e fiscalizzazione oneri sociali

Effetti della mancata iscrizione alle Casse Edili su sgravi e fiscalizzazione degli oneri sociali

La circolare interviene per coordinare la disciplina contributiva del settore edile con i chiarimenti ministeriali sopravvenuti in tema di mancata iscrizione alle Casse Edili e di omissione di versamenti e accantonamenti. Il documento delimita il regime applicabile ai periodi anteriori e successivi al 1° luglio 1995 e fornisce indicazioni operative sulle posizioni ancora pendenti.

Quadro normativo e precedenti istruzioni

La questione trae origine dal messaggio n. 05332 del 3 dicembre 1994, emanato dopo la circolare n. 293 dell'8 novembre 1994, con cui si era recepito l'intervento del Ministero del Lavoro sulle conseguenze della mancata iscrizione alle Casse Edili per i datori di lavoro esercenti attività edili, anche in economia, operanti sul territorio nazionale. In quella sede le Sedi erano state invitate a sospendere gli eventuali recuperi delle agevolazioni contributive per sgravi per il Mezzogiorno e per fiscalizzazione degli oneri sociali relativamente alle inadempienze anteriori al 1° novembre 1994.

Intervento dell'art. 29 della legge n. 341/1995

La circolare richiama poi l'art. 29 della legge 8 agosto 1995, n. 341, di conversione del D.L. 23 giugno 1995, n. 244, che detta disposizioni in materia di contribuzione nel settore dell'edilizia. In particolare, i commi 3 e 6 stabiliscono che la decadenza dai benefici degli sgravi e della fiscalizzazione degli oneri sociali opera dal 1° luglio 1995 nei casi di omessa denuncia o omesso versamento alle Casse edili delle contribuzioni e degli accantonamenti dovuti dalle aziende del settore.

Istruzioni applicative dal 1° luglio 1995

Con la circolare n. 209 del 27 luglio 1995 erano già state fornite le prime istruzioni in merito all'adempimento dell'obbligo contrattualmente previsto per i datori di lavoro, con decorrenza dalla medesima data del 1° luglio 1995. Il documento si colloca quindi nel solco della nuova disciplina, che individua tale data come momento dal quale opera la decadenza dai benefici in caso di inadempimento verso le Casse Edili.

Chiusura delle controversie relative ai periodi anteriori

Per i periodi anteriori al 1° luglio 1995, il Ministero del Lavoro, con la lettera n. 6/PS51089 del 24 giugno 1996, ha chiarito che, a scioglimento della riserva contenuta nella nota del 30 novembre 1994, le controversie sugli effetti della mancata iscrizione alle Casse Edili e del mancato versamento degli accantonamenti e dei contributi previsti in favore dei lavoratori dipendenti devono intendersi definitivamente cessate. In conseguenza di ciò, devono considerarsi cessate anche le azioni di recupero già intraprese.

Presupposto che resta fermo per le imprese

La circolare precisa tuttavia che resta immutata la condizione, già indicata nella circolare n. 293 dell'8 novembre 1994, secondo cui le aziende devono aver adempiuto, al di fuori del sistema delle Casse Edili, agli istituti contrattuali delle ferie, delle gratifiche e dei riposi annui, nonché ai relativi obblighi di contribuzione previdenziale e assistenziale. Si tratta quindi di un requisito sostanziale che permane anche alla luce dell'evoluzione normativa e interpretativa.

Rimborso delle somme versate e gestione dei ricorsi

Le somme eventualmente versate per effetto della perdita degli sgravi per il Mezzogiorno e della fiscalizzazione degli oneri sociali, con riferimento ai periodi precedenti al 1° luglio 1995, possono essere rimborsate su domanda delle aziende interessate, secondo le procedure previste per le regolarizzazioni contributive. Inoltre, la Direzione Generale provvederà a restituire i ricorsi giacenti presso di essa in materia, mentre quelli eventualmente ancora pendenti presso le Sedi dovranno essere definiti d'ufficio, applicando l'orientamento ministeriale da ultimo espresso.

Punti principali

Origine della questione e precedente orientamento

La circolare richiama il messaggio n. 05332 del 3 dicembre 1994, successivo alla circolare n. 293 dell'8 novembre 1994, con cui si era dato atto dell'intervento del Ministero del Lavoro sulla mancata iscrizione alle Casse Edili da parte dei datori di lavoro edili, anche operanti in economia. In tale contesto le Sedi erano state invitate a sospendere eventuali recuperi di sgravi per il Mezzogiorno e di fiscalizzazione degli oneri sociali per inadempienze anteriori al 1° novembre 1994.

Intervento normativo dell'art. 29 della legge n. 341/1995

L'art. 29 della legge 8 agosto 1995, n. 341, di conversione del D.L. 23 giugno 1995, n. 244, disciplina la contribuzione nel settore dell'edilizia e stabilisce, ai commi 3 e 6, che la decadenza dal beneficio degli sgravi e della fiscalizzazione degli oneri sociali opera dal 1° luglio 1995 nei casi di omessa denuncia o omesso versamento alle Casse edili delle contribuzioni e degli accantonamenti dovuti dalle aziende del settore.

Istruzioni già fornite per l'adempimento dal 1° luglio 1995

Con la circolare n. 209 del 27 luglio 1995 erano state già impartite le prime istruzioni circa l'adempimento dell'obbligo contrattualmente previsto per i datori di lavoro, con decorrenza dal 1° luglio 1995, data indicata dalla nuova disciplina come spartiacque per la perdita dei benefici contributivi.

Chiarimento ministeriale sui periodi anteriori al 1° luglio 1995

Con nota ministeriale n. 6/PS51089 del 24 giugno 1996, il Ministero del Lavoro ha precisato che, per i periodi precedenti al 1° luglio 1995, le controversie relative agli effetti della mancata iscrizione alle Casse Edili e del mancato versamento di accantonamenti e contributi in favore dei lavoratori dipendenti devono ritenersi definitivamente cessate. Di conseguenza devono considerarsi cessate anche le eventuali azioni di recupero già avviate.

Condizione che resta ferma per le aziende

Resta comunque fermo, come già affermato nella circolare n. 293 dell'8 novembre 1994, che le aziende devono aver adempiuto al di fuori del sistema delle Casse Edili agli istituti contrattuali relativi a ferie, gratifiche e riposi annui, nonché ai connessi obblighi di contribuzione previdenziale e assistenziale.

Rimborso delle somme versate

Le somme eventualmente versate dalle aziende del settore a seguito della perdita degli sgravi per il Mezzogiorno e della fiscalizzazione degli oneri sociali per periodi anteriori al 1° luglio 1995 possono essere rimborsate su domanda degli interessati, secondo le procedure previste per le regolarizzazioni contributive.

Gestione dei ricorsi pendenti

La Direzione Generale comunica che restituirà i ricorsi ancora giacenti presso la stessa in materia e che analogamente quelli eventualmente ancora pendenti presso le Sedi dovranno essere definiti d'ufficio, tenendo conto dell'orientamento ministeriale più recente.

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