Cassazione Penale, Sentenza n. 16118/2025 del 29/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. L'istanza era stata inizialmente ritenuta carente per mancata indicazione specifica dei redditi; in sede di opposizione il Tribunale riconobbe i requisiti formali ma dichiarò comunque l'istanza inammissibile ritenendo inattendibile l'autodichiarazione di reddito pari a zero per il ricorrente e per l'unico componente maggiorenne del nucleo familiare, sulla base della presunzione che l'assenza totale di introiti non sarebbe compatibile con il sostentamento minimo della famiglia.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso, annullando l'ordinanza e rinviando per nuovo giudizio al Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro. La Corte ha ritenuto illegittima la presunzione di inverosimiglianza fondata solo sulla dichiarazione di reddito pari a zero: la normativa sul gratuito patrocinio persegue finalità solidaristiche e ammette l'autodichiarazione; il giudice può e deve svolgere accertamenti (art. 96 d.P.R. 115/2002), chiedere integrazioni o trasmettere alla Guardia di Finanza se vi sono fondati motivi, ma non può rigettare l'istanza basandosi su una presunzione non motivata. Pertanto il provvedimento è annullato e si ordina un nuovo esame con motivazione e acquisizione di eventuali elementi probatori.
Norme richiamate
d.P.R. n. 115/2002 (Testo Unico in materia di spese di giustizia)
art. 79, art. 96, comma 2; artt. 76 e 92
L'art. 79 consente l'autodichiarazione dei redditi e attribuisce al giudice poteri di accertamento ma non legittima il rigetto basato su una mera presunzione di inverosimiglianza. L'art. 96, comma 2, autorizza il giudice a respingere l'istanza solo se vi sono fondati motivi per ritenere che l'interessato non versi nelle condizioni richieste e prevede la trasmissione alla Guardia di Finanza per verifiche. L'art. 76 riguarda le sanzioni per dichiarazioni mendaci; l'art. 92 è richiamato quale parametro delle condizioni soggettive per l'ammissione.
Massime di principio
- La dichiarazione di reddito pari a zero, se formulata con autodichiarazione, non può essere automaticamente considerata inverosimile: non è legittimo rigettare l'istanza basandosi solo su questa presunzione.
- Il giudice deve esercitare i poteri istruttori previsti dal d.P.R. 115/2002 (art. 96 e art. 79): può chiedere integrazioni, disporre acquisizioni o trasmettere gli atti alla Guardia di Finanza, prima di rigettare l'istanza per motivi di inidoneità economica.
- Il rigetto dell'istanza deve essere motivato con elementi probatori o indiziari concreti; la carenza di motivazione o la scelta di fondarsi su una presunzione non argomentata rende il provvedimento annullabile.
- L'istituto del patrocinio a spese dello Stato ha funzione solidaristica: le regole procedurali devono favorire l'accesso alla difesa, evitando un'applicazione formale che escluda chi dichiara di essere privo di redditi.
- In caso di sospetto di falsità della dichiarazione, il giudice ha a disposizione strumenti (integrazione, verifiche della Guardia di Finanza, revoca successiva, profili sanzionatori ex art. 76) ma tali strumenti devono essere impiegati prima di escludere l'ammissibilità.
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