Cassazione Penale, Sentenza n. 14514/2026 del 21/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato la custodia cautelare in carcere per i reati di cui agli artt. 110, 629 e 416-bis.1 c.p.. Il ricorrente ha proposto tre motivi: (1) violazione dell'art. 192 c.p.p. e carenza/illogicità della motivazione sulla gravità indiziaria, denunciando travisamento delle intercettazioni, inattendibilità di testimoni (in particolare Salvatori), mancanza di riscontri oggettivi, impossibilità materiale per l'imputato di partecipare ai fatti mentre era agli arresti domiciliari e impalpabilità di una "seconda estorsione"; (2) violazione degli artt. 416-bis.1 c.p. e 192 c.p.p. e carenza/illogicità della motivazione in ordine alla contestata aggravante del metodo mafioso, sostenendo l'assenza di riscontri sul richiamo al clan Senese e la mancata prova della coartazione psicologica nei confronti della vittima, nonché l'inattendibilità della persona offesa; (3) violazione degli artt. 273 e 274 c.p.p. e carenza/illogicità della motivazione circa le esigenze cautelari, contestando l'uso incongruo di presunzioni in relazione al pericolo di inquinamento probatorio e di reiterazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi fossero in gran parte ricostruzioni fattuali e valutazioni di merito non sindacabili in cassazione se non per manifesta illogicità o violazione di norme specifiche. Sul primo motivo, il Collegio ha confermato che il tribunale del riesame ha adeguatamente richiamato e integrato la motivazione del provvedimento originario, valutando la complessiva cornice fattuale, l'attendibilità e il contesto delle conversazioni intercettate e i riscontri (comportamenti successivi di Salvatori, permessi e possibilità di contatto dell'indagato, dichiarazioni di terzi). Sul secondo motivo, è stato ritenuto provato il carattere intimidatorio evocante la forza del clan Senese tale da integrare l'aggravante del "metodo mafioso" nella forma della percezione ragionevole della vittima; la giurisprudenza citata conferma che l'aggravante concerne le modalità della condotta e la percezione indotta nella vittima. Sul terzo motivo, il Tribunale ha fatto applicazione della presunzione rafforzata prevista per i reati aggravati ex art. 416-bis.1 c.p., ritenendo non smentita la prognosi di pericolosità (reiterazione e rischio di inquinamento probatorio). Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende; non è disposta la remissione in libertà.
Norme richiamate
Codice penale, art. 110
Disponibilità alla partecipazione a delitto concorrente; richiamato come norma materialmente coinvolta nei capi di imputazione.
Codice penale, art. 629
Delitto di estorsione; norma sostanziale principale rispetto all'episodio contestato.
Codice penale, art. 416-bis.1
Aggravante del "metodo mafioso"; interpretata in senso funzionale: non è richiesta l'appartenenza all'associazione mafiosa ma che le modalità della condotta evochino la forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso e inducano nella vittima una condizione di assoggettamento o minorata difesa.
Codice di procedura penale, art. 173 disp. att.
Norma processuale sulla proposizione dei motivi in cassazione; il ricorso è stato riassunto ai sensi di tale disposizione.
Codice di procedura penale, art. 192
Regole sulla prova per il giudizio di merito; il ricorrente ha contestato la motivazione in relazione all'art. 192, ma la Corte ha ricordato che per le misure cautelari il grado di valutazione richiesto è diverso e non può essere impugnato in cassazione con semplici riconsiderazioni probabilistiche.
Codice di procedura penale, artt. 273 e 274
Norme sulle misure cautelari personali ed esigenze cautelari; contestate dal ricorrente in ordine al pericolo di inquinamento probatorio e di reiterazione ma ritenute adeguatamente motivate dal giudice di merito.
Codice di procedura penale, art. 275 comma 3
Prevede una presunzione rafforzata circa la sussistenza delle esigenze cautelari e l'adeguatezza della custodia carceraria per i reati aggravati ex art. 416-bis.1; la Corte ha ribadito che tale presunzione non è assoluta ma opera come presunzione relativa che può essere confutata con elementi contrari.
Codice di procedura penale, art. 616
Disposizione che consente la condanna alle spese processuali in caso di ricorso inammissibile; applicata per sanzionare il ricorrente.
Disposizioni di attuazione, art. 94 comma 1-ter
Prescrive gli adempimenti relativi alla cancellazione e comunicazioni dopo decisioni che non comportano la remissione in libertà; richiamata per gli adempimenti a carico della cancelleria.
Massime di principio
- Il giudizio di legittimità sulle misure cautelari non consente una rinnovata valutazione del merito dei fatti o una semplice diversa ponderazione degli indizi: rilevano la violazione di norme specifiche o la manifesta illogicità della motivazione.
- Per l'adozione di misure cautelari è sufficiente un giudizio di qualificata probabilità della responsabilità ("gravi indizi di colpevolezza"), diverso dagli standard probatori richiesti per la decisione di merito ai sensi dell'art. 192 c.p.p.
- L'aggravante del "metodo mafioso" (art. 416-bis.1 c.p.) si valuta sulle modalità della condotta e sulla percezione ragionevole indotta nella vittima della provenienza da un contesto di criminalità organizzata; non è necessario provare l'appartenenza formale del reo all'associazione mafiosa.
- La presunzione rafforzata prevista per reati con l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 rende più agevole l'adozione della custodia in carcere, ma resta una presunzione relativa: può essere superata solo con elementi concreti e specifici che escludano pericolosità o rischio di inquinamento probatorio.
- Per contestare efficacemente in sede di cassazione una misura cautelare occorre dimostrare errori giuridici specifici o la manifesta illogicità della motivazione; meri rilievi fattuali o richieste di diversa valutazione delle intercettazioni e delle testimonianze sono, di norma, inammissibili.
- Quando si eccepisce l'inattendibilità di dichiarazioni o la travisamento di intercettazioni occorre produrre elementi concreti (incompatibilità temporali, riscontri oggettivi contrari, documentazione su permessi o impossibilità materiali) che incidano sulla logica del provvedimento, altrimenti il giudice di merito può mantenere la propria valutazione.
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