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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 6506/2022 del 28/02/2022

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

L'INPS impugna la sentenza della Corte d'Appello di Palermo che, pur riconoscendo l'interposizione e l'elusività dell'operazione che aveva determinato l'illegittimità degli sgravi contributivi, ha escluso la configurabilità dell'evasione contributiva e ha applicato soltanto le sanzioni per omissione contributiva. Il motivo principale dedotto in Cassazione è la violazione dell'art. 116 della legge n.388/2000 (in particolare la distinzione tra omissione ed evasione contributiva) e l'erronea qualificazione del comportamento omissivo da parte della Corte territoriale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS, ritenendo che la Corte d'appello, pur avendo accertato elementi descrittivi di interposizione e quindi l'elemento soggettivo idoneo a far ritenere la volontà di occultamento, non ha poi tratto le conseguenze corrette in ordine al regime sanzionatorio applicabile. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla stessa Corte d'appello in diversa composizione per un nuovo esame, anche con riguardo alle spese di legittimità. La Corte ha inoltre respinto l'eccezione di nullità per difetto di procura dell'INPS e ha osservato che la domanda di adesione alla 'rottamazione-ter' non ha comportato estinzione del giudizio in mancanza della prova dell'integrale pagamento delle rate.

Norme richiamate

  • art. 116 legge n. 388/2000

    art. 116, comma 8, lett. b) e lett. a)

    La Corte richiama che l'omessa o infedele denuncia mensile (Mod. DM10) integra, di regola, l'evasione contributiva di cui all'art.116, comma 8, lett. b) (fattispecie più grave) e non la mera omissione (lett. a), dovendosi presumere l'intento di occultamento; grava quindi sul datore di lavoro l'onere di provare l'assenza di intento fraudolento e la buona fede.

  • art. 8, commi 2 e 4, legge n. 223/1991

    I benefici contributivi per l'assunzione di lavoratori in mobilità presuppongono che lo stato di esubero sia reale e che le assunzioni rispondano a esigenze economiche genuine; non possono esserci se vi è una interposizione o trasferimento di azienda che rende l'operazione elusiva.

  • art. 2112 c.c.

    Il trasferimento del complesso aziendale configura la continuità dei rapporti di lavoro con l'acquirente; laddove sussista trasferimento/affitto idoneo a configurare trasferimento d'azienda, rileva tale continuità e ciò può escludere la spettanza di nuovi sgravi per le assunzioni.

  • art. 47, comma 5, legge n. 428/1990

    La disposizione, che esclude l'applicabilità dell'art.2112 in caso di trasferimento d'azienda in crisi ai fini della disciplina contrattuale dei lavoratori, non incide sugli aspetti contributivi e quindi non può essere invocata per mantenere il diritto agli sgravi quando si è in presenza di trasferimento di azienda con continuità.

  • art. 3 D.L. n. 119/2018 ("rottamazione-ter")

    L'estinzione del procedimento è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione agevolata; l'adesione e il pagamento parziale delle rate non sono prova sufficiente per dichiarare estinto il giudizio se non è dimostrato il completo e corretto pagamento delle rate previste.

  • art. 378 c.p.c.

    Richiamato in ordine alla produzione di memorie e documentazione in Cassazione; la Corte ha preso atto delle deduzioni della controricorrente in memoria e considerato la mancata prova del pagamento integrale ai fini dell'estinzione del processo.

Massime di principio

  • La semplice interposizione di una società o l'affitto del complesso aziendale che realizzino una continuità di fatto dell'attività e del gruppo societario possono far venire meno il diritto a benefici contributivi concessi per assunzioni da mobilità: occorre valutare la sostanza dell'operazione, non solo la forma.
  • L'omessa o infedele denuncia mensile (Mod. DM10) integra, in linea di principio, l'ipotesi di evasione contributiva ai sensi dell'art. 116 l.388/2000; il datore di lavoro deve provare l'assenza dell'intento fraudolento e la propria buona fede per sottrarsi alle sanzioni più gravi.
  • La qualificazione giuridica del comportamento (evasione vs omissione) ha riflessi essenziali sul regime sanzionatorio: se emergono elementi di occultamento intenzionale la sanzione deve essere graduata come evasione.
  • L'adesione a procedure di definizione agevolata (es. 'rottamazione-ter') estingue le pretese solo se dimostrato il perfezionamento completo del pagamento previsto; il mero avvio o il pagamento parziale non producono automaticamente l'estinzione del giudizio.
  • In caso di accertamento di fatti sostanziali da parte dell'organo giudicante (es. interposizione, occultamento), la Corte di merito deve conseguentemente applicare le norme sanzionatorie coerenti con tale accertamento; omissioni di questo collegamento giustificano la cassazione e il rinvio per nuovo esame.

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