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Sentenza

Sentenza n. 1186/2026 - Catanzaro, Sezione 1

Giustizia amministrativa202100491

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto del Questore di Cosenza di revoca di quattro licenze per la vendita e la riparazione di armi e munizioni, nonché diniego di accesso agli atti del procedimento

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato sia il diniego di accesso agli atti del procedimento sia il decreto di revoca delle licenze. Quanto all’accesso, ha dedotto la violazione dei principi di imparzialità e trasparenza, degli artt. 22 e 24, comma 7, l. 241/1990 e il difetto di motivazione, sostenendo che il diniego fosse fondato su una motivazione astratta e tautologica e che l’accesso fosse necessario per la tutela della propria posizione. Quanto alla revoca, ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 8, 10, 11 e 39 T.U.L.P.S., degli artt. 3 e 10 l. 241/1990, il difetto di istruttoria e di presupposti, l’illogicità e insufficienza della motivazione, il travisamento dei fatti e la violazione dei principi di proporzionalità e adeguatezza. In particolare, ha contestato che il mancato abbassamento delle saracinesche e il mancato funzionamento dell’allarme avessero causato o agevolato il furto di armi, rilevando la rapidità dell’effrazione, il recupero della quasi totalità delle armi e la possibile utilizzazione di dispositivi jammer da parte dei ladri. Ha inoltre sostenuto che i sistemi di sicurezza fossero funzionanti, che alcune prescrizioni non fossero contenute nella licenza relativa alle vetrine, che l’assenza di precedenti contestazioni nella pluridecennale attività avesse ingenerato un affidamento sulla correttezza della propria condotta e che l’amministrazione non avesse motivato la scelta della revoca invece della sospensione. Infine, ha contestato il termine di trenta giorni assegnato per la dismissione delle armi, ritenendolo inferiore a quello di centocinquanta giorni previsto dall’art. 39 T.U.L.P.S. Nel corso del giudizio, il TAR aveva accolto la domanda ostensiva ex art. 116, comma 2, c.p.a., ordinando alla Questura di consentire l’accesso, con esclusione degli atti coperti da segreto istruttorio. L’amministrazione non ha dato esecuzione all’ordine e il ricorrente ha chiesto che tale comportamento fosse valutato come argomento di prova ai sensi dell’art. 64 c.p.a.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso e compensato le spese. In relazione all’inottemperanza della Questura all’ordine di ostensione, ha affermato che l’ordinanza adottata ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a. era stata pronunciata per decidere la contestazione del diniego di accesso e non per esigenze istruttorie del Collegio. Pertanto, l’eventuale persistente interesse all’accesso avrebbe dovuto essere fatto valere mediante gli strumenti esecutivi propri, quali la richiesta di reiterazione dell’ordine o la nomina di un commissario ad acta. La mancata esecuzione non costituisce, di per sé, prova presuntiva dell’inesistenza di elementi idonei a fondare la revoca né prova delle tesi difensive del ricorrente; al più, può rilevare ai fini delle spese. Nel merito della revoca, il Collegio ha richiamato l’art. 10 T.U.L.P.S., secondo cui le autorizzazioni di polizia possono essere revocate o sospese in qualsiasi momento in caso di abuso della persona autorizzata. La nozione di abuso è ampia e comprende anche la violazione o il dispregio di prescrizioni e regole di condotta, incluse quelle formali, purché l’autorità motivi adeguatamente sulla sussistenza e sull’efficienza degli elementi sintomatici dell’abuso. Nel caso concreto, il mancato funzionamento dell’allarme e dell’alert telefonico, la mancata chiusura delle saracinesche e le avarie del sistema di apertura automatica della porta hanno legittimamente fondato il giudizio di non completa affidabilità del titolare nella custodia di armi. L’ipotesi dell’uso di jammer è stata ritenuta meramente congetturale e, comunque, non idonea a escludere l’inadeguatezza del sistema di sicurezza. La rapidità del furto non ha valore esimente, poiché strumenti di protezione regolarmente funzionanti avrebbero potuto rallentare l’azione o allertare i responsabili, soprattutto considerata l’ubicazione dell’esercizio nel centro cittadino. Anche l’assenza di una specifica prescrizione relativa alle saracinesche delle vetrine non escludeva la rilevanza della prassi di non abbassarle, quale elemento valutabile ai fini dell’affidabilità complessiva del titolare. L’assenza di precedenti contestazioni non vincolava l’autorità, non essendo tenuta a verificare quotidianamente il rispetto delle prescrizioni. Il provvedimento di revoca è stato quindi ritenuto logicamente coerente e adeguatamente motivato in rapporto alle gravi negligenze nella gestione dei sistemi di sicurezza e alle loro conseguenze per l’incolumità pubblica.

Norme richiamate

  • art. 10 T.U.L.P.S.

    Le autorizzazioni di polizia possono essere revocate o sospese in qualsiasi momento, nel caso di abuso della persona autorizzata.

    La nozione di abuso è interpretata in senso ampio e comprende anche il mancato rispetto di prescrizioni e regole di condotta, comprese quelle formali. La discrezionalità dell’autorità richiede una motivazione compiuta sulla sussistenza e sull’efficienza degli elementi sintomatici dell’abuso.

  • artt. 8 e 11 T.U.L.P.S.

    Richiamati dal ricorrente in relazione alla legittimità della revoca delle licenze e alla valutazione dell’affidabilità del titolare; il TAR ha ritenuto comunque legittimo il giudizio dell’autorità di pubblica sicurezza.

  • art. 39 T.U.L.P.S.

    Invocato dal ricorrente con riferimento al termine per la dismissione delle armi; la sentenza non accoglie la relativa censura.

  • artt. 3 e 10 l. 241/1990

    Richiamati in relazione all’obbligo di motivazione, all’istruttoria e alla partecipazione procedimentale; il TAR ha ritenuto adeguata e logicamente coerente la motivazione della revoca.

  • artt. 22 e 24, comma 7, l. 241/1990

    Richiamati in relazione alla domanda di accesso agli atti e ai limiti dell’accesso; la questione ostensiva era stata accolta con precedente ordinanza, ma l’inottemperanza all’ordine di accesso non è stata considerata prova delle tesi sostanziali del ricorrente.

  • art. 116, comma 2, c.p.a.

    L’ordine di esibizione o ostensione adottato in relazione a una contestazione del diniego di accesso deve essere fatto eseguire mediante gli strumenti propri dell’esecuzione, inclusa la richiesta di reiterazione dell’ordine o la nomina di un commissario ad acta.

  • art. 64 c.p.a.

    L’inottemperanza dell’amministrazione all’ordine di accesso non comporta automaticamente la prova presuntiva dell’insussistenza dei presupposti dell’atto impugnato; in presenza di elementi fattuali autonomamente idonei a fondarlo, il comportamento può rilevare al più ai fini delle spese.

  • art. 329 c.p.p.

    Gli atti soggetti a segreto istruttorio sono stati esclusi dall’ordine di accesso.

Massime di principio

  • Ai fini dell’art. 10 T.U.L.P.S., l’abuso dell’autorizzazione di polizia comprende anche la violazione o il dispregio di prescrizioni e regole di condotta poste a tutela dell’affidabilità del titolare e della sicurezza pubblica, anche quando la condotta non integri un uso distorto dell’autorizzazione in senso stretto.
  • La revoca di autorizzazioni di polizia è legittima quando l’autorità individua fatti concreti e logicamente idonei a dimostrare una non completa affidabilità del titolare nella gestione di attività pericolose, purché il provvedimento esponga in modo adeguato il rapporto tra le violazioni riscontrate e il rischio per la sicurezza pubblica.
  • La mancata attivazione di un sistema di allarme e dell’alert telefonico durante un furto può costituire indice di mancato o non perfetto funzionamento dell’impianto; l’ipotesi meramente congetturale che i ladri abbiano utilizzato strumenti di neutralizzazione non esclude, senza ulteriori riscontri, l’inadeguatezza del sistema di sicurezza.
  • La rapidità dell’azione criminosa non esclude la rilevanza delle carenze nei sistemi di protezione di un esercizio autorizzato alla custodia e vendita di armi, quando sia ragionevole ritenere che sistemi funzionanti avrebbero potuto rallentare l’effrazione o allertare tempestivamente le forze dell’ordine.
  • L’inottemperanza dell’amministrazione a un ordine di ostensione adottato ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a. non determina automaticamente la prova dell’inesistenza degli elementi posti a fondamento dell’atto impugnato. L’interessato deve attivare gli strumenti esecutivi disponibili per ottenere l’accesso; il comportamento omissivo dell’amministrazione può essere valutato, in presenza di elementi autonomamente sufficienti a sostenere l’atto, al più ai fini della regolazione delle spese.

Come è indicizzato

MaterieLicenze e autorizzazioni di poliziaAccesso documentaleAccesso difensivoIstruttoria processuale
RamiCommercio e attività produttiveAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazione

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