Circolare numero 153 del 9-6-1992
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina la gestione dell’elenco mod. VAT12 dopo il procedimento di sgravio già previsto dalla circolare n. 279/1991. Le SAP, tramite una procedura dedicata, acquisiscono le tolleranze godute (in misura del 50% o del 100% secondo i casi) e generano il provvedimento definitivo di sgravio, composto dal mod. VAT12 e da due buoni di sgravio. La circolare chiarisce anche come determinare eventuali saldi a credito o a debito dell’Istituto verso il concessionario, come trasmettere i provvedimenti e come considerare i reincassi relativi alle anticipazioni effettuate in regime di non riscosso per riscosso. Sono inoltre fornite indicazioni specifiche per le partite indebite inserite nei ruoli con obbligo del solo riscosso.
Procedure per l’emissione del provvedimento definitivo di sgravio mod. VAT12 e per la regolazione dei rapporti finanziari con i concessionari
Gestione dell’elenco mod. VAT12 e provvedimento definitivo di sgravio
La circolare disciplina le modalità operative da seguire, dopo quanto già stabilito con la circolare n. 279 del 9.12.1991, per la gestione dell’elenco mod. VAT12 ai fini dell’emissione del provvedimento definitivo di sgravio. L’obiettivo è definire in modo automatizzato e contabile sia lo sgravio delle partite indebite sia la regolazione dei rapporti finanziari con i concessionari e con il ricevitore.
Acquisizione delle tolleranze da parte delle SAP
Le SAP, tramite una procedura dedicata che sarà rilasciata con specifico messaggio, acquisiscono le tolleranze in percentuale. La percentuale da rilevare è:
- pari al 50% quando è stata goduta la sola tolleranza di legge, senza annotazioni sui mod. VAT12 da parte dei concessionari;
- pari al 100% quando la tolleranza è stata goduta in misura diversa da quella di legge, circostanza che deve emergere dalla dichiarazione del concessionario.
Sulla base di tali dati, la procedura emette il provvedimento definitivo di sgravio.
Composizione del provvedimento definitivo
Il provvedimento definitivo di sgravio è formato da:
- il mod. VAT12;
- il buono di sgravio, articolato in due stampati:
- il buono di sgravio propriamente detto, contenente l’importo delle partite indebite sgravate;
- il buono di sgravio bis, destinato alla sistemazione dei rapporti finanziari con il ricevitore provinciale.
Il buono di sgravio viene compilato integralmente dalla procedura e riporta sia l’importo delle partite indebite sia quello delle tolleranze godute sulle medesime partite.
Effetti economici: saldo a debito o a credito
La circolare distingue due principali ipotesi:
- se le tolleranze godute sono inferiori all’ammontare delle partite indebite, il saldo costituisce un debito dell’Istituto verso il concessionario, a titolo di anticipazioni non dovute, salvo il caso in cui il concessionario abbia già trattenuto importi riscossi dai contribuenti a copertura delle anticipazioni effettuate;
- se le tolleranze godute sono pari alle somme sgravate, il saldo evidenzia un credito dell’Istituto a titolo di IVA da recuperare, che verrà rimborsata dal concessionario.
Trasmissione dei provvedimenti e determinazione del saldo finale
Per regolare i rapporti finanziari con il concessionario, i provvedimenti di sgravio vengono riuniti e trasmessi usando le apposite lettere di trasmissione (allegati 3, 4, 5 e 6). Su tali lettere le SAP devono indicare la somma algebrica degli importi risultanti dai buoni di sgravio.
Quando dalla totalizzazione emerge un saldo a debito dell’Istituto, l’importo deve essere rideterminato considerando le somme eventualmente reincassate dal concessionario sui pagamenti effettuati dai contribuenti per coprire le anticipazioni. Ai fini della quantificazione dell’importo da rimborsare, le SAP devono inoltre tenere conto dell’analisi dei dati contenuti nelle schede richiamate dalla circolare n. 16 del 24.1.92.
Verifiche contabili e supporto dei concessionari
Le SAP devono verificare che l’obbligo di anticipazione rimanga rispettato per tutte le partite ancora in essere, con particolare attenzione a quelle incluse in domande di rimborso o di discarico non ancora definite oppure restituite per gli adempimenti di cui all’art. 17 della legge n. 413/91. Ove necessario, per tali operazioni, possono richiedere la collaborazione dei concessionari.
Partite indebite nei ruoli con obbligo del solo riscosso
Per le partite indebite inserite nei ruoli con obbligo del solo riscosso, le SAP devono trasmettere al concessionario il mod. VAT12 utilizzando la nota di cui all’allegato 7. Devono inoltre mantenere un’apposita evidenza dei nominativi dei contribuenti che, risultanti dai mod. VAT12 restituiti dai concessionari, abbiano provveduto al versamento della somma indebitamente iscritta nei ruoli esattoriali, così da consentire i successivi adempimenti.
Punti principali
Acquisizione delle tolleranze e formazione del provvedimento definitivo
Dopo il procedimento previsto dalla circolare n. 279 del 9.12.1991, le SAP utilizzano una procedura apposita, rilasciata con specifico messaggio, per acquisire le tolleranze in percentuale. La misura è pari al 50% quando è stata goduta la sola tolleranza di legge, senza necessità di annotazioni sui mod. VAT12 da parte dei concessionari; è pari al 100% quando la tolleranza è stata goduta in misura diversa da quella di legge, ipotesi che deve risultare dalla dichiarazione resa dal concessionario. La procedura emette quindi il provvedimento definitivo di sgravio.
Composizione del provvedimento di sgravio
Il provvedimento definitivo è composto dal mod. VAT12 e dal buono di sgravio, articolato in due stampati: il buono di sgravio propriamente detto, che contiene l’importo delle partite indebite sgravate, e il buono di sgravio bis, destinato alla sistemazione dei rapporti finanziari con il ricevitore. Il buono di sgravio è completato dalla procedura in tutte le sue parti e riporta sia l’importo delle partite indebite sia l’importo delle tolleranze godute sulle stesse.
Determinazione di crediti e debiti verso il concessionario
Se le tolleranze godute sono inferiori all’ammontare delle partite indebite, il saldo rappresenta un debito dell’Istituto verso il concessionario a titolo di anticipazioni non dovute, salvo che il concessionario abbia già trattenuto importi riscossi dai contribuenti a copertura delle anticipazioni effettuate. Se invece le tolleranze godute sono pari alle somme sgravate, il saldo evidenzia un credito dell’Istituto a titolo di IVA da recuperare, che viene rimborsata dal concessionario.
Trasmissione dei provvedimenti e criteri di totalizzazione
Ai fini della regolazione dei rapporti finanziari, i provvedimenti di sgravio vengono riuniti e trasmessi al concessionario mediante le apposite lettere di trasmissione. Le SAP devono indicare sulla lettera la somma algebrica degli importi risultanti dai buoni di sgravio; se dalla totalizzazione emerge un saldo a debito dell’Istituto, l’importo va rideterminato tenendo conto delle somme eventualmente reincassate dal concessionario sui pagamenti effettuati dai contribuenti per coprire le anticipazioni.
Verifiche contabili e collaborazione dei concessionari
Per determinare l’importo da rimborsare, le SAP devono considerare le risultanze dell’analisi dei dati contenuti nelle schede richiamate dalla circolare n. 16 del 24.1.92. Va inoltre verificato che l’obbligo di anticipazione resti rispettato per tutte le partite ancora in essere, con particolare attenzione a quelle incluse in domande di rimborso o discarico non ancora definite o restituite per gli adempimenti previsti dall’art. 17 della legge n. 413/91. Se necessario, le SAP possono richiedere la collaborazione dei concessionari.
Partite indebite nei ruoli con obbligo del solo riscosso
Per le partite indebite inserite nei ruoli con obbligo del solo riscosso, le SAP trasmettono al concessionario il mod. VAT12 utilizzando la nota di cui all’allegato 7. Inoltre devono mantenere un’apposita evidenza, per gli adempimenti successivi, dei nominativi dei contribuenti che, indicati nei mod. VAT12 restituiti dai concessionari, hanno provveduto al versamento della somma indebitamente inserita nei ruoli esattoriali.
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