L.R. Umbria 12/2007
Norme per il rilascio delle licenze di attingimento di acque pubbliche.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina, in Umbria, il rilascio delle licenze annuali di attingimento di acque pubbliche, fissando condizioni tecniche e priorità per il risparmio idrico, il controllo provinciale e la disciplina dei comprensori irrigui serviti da reti pubbliche. Prevede norme transitorie fino ai regolamenti attuativi regionali e abroga le precedenti leggi regionali in materia.
Licenze annuali di attingimento di acque pubbliche in Umbria
Licenze annuali di attingimento di acque pubbliche
La legge regionale dell’Umbria disciplina il rilascio delle licenze annuali di attingimento di acque pubbliche, con l’obiettivo di tutelare la risorsa idrica e promuoverne un uso razionale, anche attraverso tecniche di irrigazione a basso consumo. La disciplina si applica nel territorio regionale e riguarda le derivazioni da corpi idrici superficiali e sotterranei.
Ambito di applicazione e finalità
La norma si riferisce alle licenze annuali di attingimento previste dall’articolo 56 del regio decreto n. 1775/1933. Il principio guida è la salvaguardia delle risorse idriche, con attenzione all’uso consapevole e al risparmio idrico.
Condizioni per il rilascio delle licenze
La Provincia può concedere licenze per prelievi mediante pompe mobili o semifisse, altri congegni elevatori o sifoni posti in prossimità del punto di prelievo. Il rilascio è subordinato al rispetto di condizioni precise:
- deve essere garantito il deflusso minimo vitale;
- la dotazione idrica deve essere commisurata ai reali fabbisogni dell’utente e, per uso irriguo, non può superare 1.800 mc/ha;
- devono essere installati e mantenuti dispositivi idonei per misurare portate e volumi derivati;
- non possono essere intaccati argini o sponde né compromesse le difese del corso d’acqua;
- non devono essere alterate le condizioni del corso d’acqua in modo da ridurre la risorsa disponibile per concessioni già esistenti.
Per l’uso ittiogenico la licenza può essere concessa anche con modalità diverse da quelle ordinarie, purché siano rispettate le condizioni sopra indicate e la portata non superi 10 l/sec.
Durata, revoca e carattere temporaneo delle licenze
La licenza ha validità limitata al solo anno solare di riferimento. Per motivi di pubblico generale interesse può essere revocata in qualsiasi momento o assoggettata a turnazioni, senza diritto dell’utente ad alcun compenso o indennizzo.
Le licenze previste dalla legge potevano essere rilasciate solo fino all’entrata in vigore delle norme regolamentari regionali previste dalla stessa legge.
Criteri di priorità e poteri provinciali
Nell’ottica dello sviluppo sostenibile e del risparmio della risorsa, la Provincia deve dare priorità ai prelievi che utilizzano le migliori tecnologie per il risparmio idrico, i metodi di irrigazione a basso consumo e le colture meno idroesigenti.
La Provincia può inoltre:
- stabilire i termini per la presentazione delle domande;
- individuare la documentazione tecnica da allegare;
- definire dotazioni idriche massime differenziate in relazione ai regimi dei corsi d’acqua, sempre nel rispetto del limite generale di 1.800 mc/ha per uso irriguo.
Reti irrigue pubbliche e limiti al rilascio
Le Province non possono rilasciare licenze di attingimento per uso irriguo quando la dotazione irrigua sia già adeguatamente assicurata e certificata dagli enti gestori dei comprensori irrigui.
Entro due anni dall’entrata in vigore della legge, la Provincia competente nei comprensori irrigui deve adottare un atto per:
- revocare tutte le concessioni precarie di derivazione ad uso irriguo;
- negare le concessioni preferenziali e il riconoscimento di antico diritto richiesti ai sensi degli articoli 3 e 4 del R.D. n. 1775/1933, dopo la relativa ricognizione.
Con lo stesso atto, la Provincia definisce anche i canoni maturati secondo la disciplina statale richiamata.
Controlli
Le Province esercitano le funzioni di controllo sulle licenze di attingimento rilasciate nel proprio territorio.
Norme regolamentari e regime transitorio
La Giunta regionale deve emanare, entro un anno dall’entrata in vigore della legge, norme regolamentari per la disciplina dell’utilizzo delle acque pubbliche.
Fino all’entrata in vigore di tali regolamenti, le licenze di attingimento possono essere rilasciate indipendentemente dalle licenze già assentite secondo la normativa regionale precedente.
Abrogazioni e disciplina finanziaria
Sono abrogate la legge regionale 16 aprile 1984, n. 20, e la legge regionale 27 marzo 2002, n. 4.
Sul piano finanziario, le attività previste per rilascio delle licenze e controlli sono finanziate mediante specifica imputazione di spesa e con riduzione delle disponibilità residue stanziate nel bilancio 2007. Per gli anni 2008 e successivi la spesa è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, con autorizzazione della Giunta ad apportare le relative variazioni di bilancio.
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