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Legge

L.R. Umbria 15/2007

Norma di interpretazione autentica dell' art. 4 - comma 5 - della legge regionale 23 gennaio 1996, n. 3 e successive modificazioni (Nuove norme sul funzionamento dei gruppi consiliari).

Normativa regionaleL.R. Umbria 15/2007

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Umbria n. 15/2007 interpreta autenticamente, con effetto retroattivo fin dall’entrata in vigore della norma originaria, il comma 5 dell’art. 4 della l.r. 3/1996 sui gruppi consiliari: l’importo aggiuntivo spetta per ogni unità di segreteria tecnico-amministrativa non utilizzata dal gruppo, e non come importo unico globale.

Interpretazione autentica del contributo ai gruppi consiliari umbri

Interpretazione autentica del contributo ai gruppi consiliari

La legge regionale dell’Umbria n. 15 del 14 maggio 2007 interviene in via di interpretazione autentica sulla disciplina del funzionamento dei gruppi consiliari contenuta nella legge regionale 23 gennaio 1996, n. 3. La norma chiarisce il significato del comma 5 dell’art. 4, incidendo sul criterio di calcolo dell’importo aggiuntivo spettante ai gruppi consiliari.

Contenuto dell’interpretazione autentica

La disposizione interpretativa stabilisce che il comma 5 dell’art. 4 della l.r. 3/1996 va letto, sin dall’originaria entrata in vigore, nel senso che l’ulteriore importo ivi previsto non è un importo complessivo e unitario, ma è collegato a ciascuna unità della segreteria di supporto tecnico-amministrativo spettante al gruppo consiliare di cui il gruppo stesso non si avvale.

In sostanza, se non vengono utilizzate tutte le unità previste per la segreteria di supporto tecnico-amministrativo, il gruppo consiliare ha diritto all’importo aggiuntivo per ogni singola unità non utilizzata.

Effetti temporali

La legge ha efficacia interpretativa retroattiva: il significato chiarito si applica fin dal giorno di entrata in vigore della norma interpretata. Non introduce una disciplina nuova e autonoma, ma specifica il corretto significato della disposizione preesistente.

Ambito di applicazione

La disciplina riguarda esclusivamente i gruppi consiliari della Regione Umbria e il regime economico connesso alla loro organizzazione interna, nei limiti previsti dalla l.r. 3/1996.

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