Ordinanza n. 60/2026 - Potenza, Sezione 1
per l'annullamento del Decreto del 27.6.2025 (notificato il 3.7.2025), con il quale il Capo della Polizia di Stato ha disposto, ai sensi dell’art. 55, comma 4, DPR n. 335/1982, il trasferimento immediato dell’Ispettore -OMISSIS- dal Distaccamento della Polizia Stradale di -OMISSIS- alla Questura di -OMISSIS- “per motivi di incompatibilità ambientale”;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto di trasferimento immediato per motivi di incompatibilità ambientale e successivo decreto di conferma
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto del Capo della Polizia di Stato del 27 giugno 2025, notificato il 3 luglio 2025, adottato ai sensi dell’art. 55, comma 4, d.P.R. n. 335/1982, con cui era stato trasferito immediatamente dal Distaccamento della Polizia Stradale di una sede alla Questura di altra sede per motivi di incompatibilità ambientale. Con motivi aggiunti ha impugnato il successivo decreto del 9 febbraio 2026, notificato il 13 febbraio 2026, con cui l’Amministrazione aveva confermato il precedente trasferimento. In sede cautelare il ricorrente ha chiesto la sospensione degli atti, deducendo, per quanto emerge dall’ordinanza, esigenze familiari e particolari condizioni di salute, nonché l’opportunità di essere assegnato a una sede più vicina al luogo di residenza. L’Amministrazione ha resistito. Il Collegio ha ritenuto sussistenti la propria giurisdizione e competenza.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare con riferimento al decreto impugnato con motivi aggiunti, disponendo, nelle more della definizione del giudizio e per poco più di un mese, il trasferimento del ricorrente presso una sede della Polizia Stradale molto più vicina rispetto a quella originariamente individuata. La misura è stata giustificata, da un lato, dal precedente ordine cautelare con cui il Tribunale aveva invitato l’Amministrazione a valutare una sede più prossima al luogo di residenza, anche in considerazione delle esigenze familiari e delle condizioni di salute del dipendente; dall’altro, dal parere del Procuratore della Repubblica, secondo cui non era opportuno trasferire il ricorrente nell’ambito territoriale nel quale risultava indagato, poiché le autorità giudiziarie del circondario avrebbero dovuto avvalersi di lui quale ufficiale di polizia giudiziaria. Il TAR ha ritenuto compatibile con l’incompatibilità ambientale la prosecuzione delle medesime mansioni presso una sede diversa. Ha inoltre escluso la necessità di una nuova comunicazione di avvio del procedimento attuativo dell’ordinanza cautelare, trattandosi di attività inserita in un procedimento già avviato. Le spese della fase cautelare sono state compensate ed è stata confermata l’udienza pubblica dell’8 luglio 2026.
Norme richiamate
art. 55, comma 4, d.P.R. n. 335/1982
per motivi di incompatibilità ambientale
La disposizione costituisce la base normativa del trasferimento immediato del personale della Polizia di Stato per incompatibilità ambientale.
art. 55 c.p.a.
Richiamato quale fondamento della decisione sulla domanda cautelare.
art. 52, comma 2, d.lgs. n. 196/2003
Richiamato per disporre l’oscuramento dei dati identificativi del ricorrente a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.
Massime di principio
- La misura cautelare può conformare provvisoriamente le modalità di esecuzione di un trasferimento per incompatibilità ambientale, individuando una sede alternativa più vicina al luogo di residenza quando ciò assicuri il bilanciamento tra le esigenze organizzative e istituzionali dell’amministrazione e le esigenze familiari e sanitarie del dipendente.
- L’incompatibilità ambientale può essere fronteggiata mediante l’assegnazione del dipendente a una sede diversa senza necessariamente impedirgli di continuare a svolgere le medesime mansioni, purché la diversa collocazione elimini la situazione di incompatibilità.
- L’attività amministrativa posta in essere in attuazione di un’ordinanza cautelare si inserisce, di regola, nel procedimento già avviato con la comunicazione originaria; pertanto, non è necessaria una nuova comunicazione di avvio quando l’attività attuativa non costituisce un procedimento autonomo.
- Nel bilanciamento cautelare relativo a un trasferimento per incompatibilità ambientale assumono rilievo sia le esigenze di imparzialità e funzionalità dell’azione di polizia giudiziaria, sia la prossimità della sede di servizio al luogo di residenza e le condizioni familiari e di salute del dipendente.
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