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Ordinanza

Ordinanza n. 4587/2026 - Milano, Sezione 5

per l'annullamento in via principale: delle note del Comune di Mozzate n. 9630 del 8.8.2025 a firma dell'Assistente sociale comunale, del 3.9.2025 e n. 10900 del 17.9.2025, a firma del Responsabile settore Affari Generali e Socio Culturale, del presupposto Regolamento ISEE, Disciplina e modalità degli interventi e delle prestazioni dei Servizi Sociali dei Comuni afferenti all'Ambito territoriale di Lomazzo Fino Mornasco, approvato dell'Assemblea Consortile dell'Azienda Sociale Comuni Insieme n. 27 del 31.10.2017; di ogni altro atto, provvedimento o regolamento presupposto, consequenziale o comunque connesso con cui il Comune e/o l'Ambito territoriale di Lomazzo Fino Mornasco e/o l'A.S.C.I. - Azienda Sociale Comuni Insieme e/o altri enti hanno proceduto alla presa in carico ed alla valutazione della compartecipazione al costo del servizio goduto da -OMISSIS-. in via subordinato per l’accertamento del silenzio serbato dal Comune di Mozzate in relazione alle istanze di presa in carico e compartecipazione al costo del servizio fruito da -OMISSIS-, istanze formalizzate nel corso del 2025, e per l’effetto ordinare, ai sensi dell’art. 117 c.p.a., al Comune di Mozzate di provvedere entro un termine non superiore a 30 giorni e nominando sin d’ora, in caso di inosservanza, il Commissario che provveda in via sostitutiva, definendo una contribuzione proporzionata all’ISEE socio sanitario residenziale ex art. 6 D.P.C.M. 159/2013.

Giustizia amministrativa202504164

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR non ha deciso le domande di annullamento né quella subordinata avverso il silenzio. Ha dato atto dell’interruzione del processo, ai sensi dell’art. 79, comma 2, c.p.a. e degli artt. 299 e seguenti c.p.c., dalla data in cui il procuratore della parte ricorrente ha dichiarato l’evento, documentando il decesso. Nessuna statuizione sulle spese risulta dal testo.

TAR Lombardia - Milano, Sez. VOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: note del Comune di Mozzate relative alla presa in carico e alla compartecipazione al costo di un servizio sociale, nonché il regolamento ISEE dell’Ambito territoriale di Lomazzo-Fino Mornasco; in via subordinata, silenzio sulle istanze di presa in carico e compartecipazione

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente, in proprio e quale amministratrice di sostegno di un’altra persona, ha impugnato le note comunali dell’8 agosto, 3 settembre e 17 settembre 2025 e il regolamento ISEE dell’Ambito territoriale di Lomazzo-Fino Mornasco, contestando la valutazione della presa in carico e della compartecipazione al costo del servizio sociale fruito. In subordine ha chiesto l’accertamento del silenzio del Comune sulle istanze presentate nel 2025 e che fosse ordinato di provvedere determinando una contribuzione proporzionata all’ISEE socio-sanitario residenziale. Il testo non espone ulteriori motivi di illegittimità. Durante il giudizio è stata comunicata la morte della ricorrente, con richiesta di interruzione del processo.

Norme richiamate

  • art. 79, comma 2, c.p.a.

    pertanto, non resta al Collegio che dare atto dell'interruzione del processo, ai sensi degli artt. 79, co. 2, cod. proc. amm. e 299 e ss. c.p.c., a far tempo dalla data in cui il procuratore, a mezzo del quale la parte si era costituita, ha reso la relativa dichiarazione

    Il processo si interrompe dalla data in cui il procuratore della parte costituita dichiara l’evento interruttivo.

  • artt. 299 e seguenti c.p.c.

    pertanto, non resta al Collegio che dare atto dell'interruzione del processo, ai sensi degli artt. 79, co. 2, cod. proc. amm. e 299 e ss. c.p.c., a far tempo dalla data in cui il procuratore, a mezzo del quale la parte si era costituita, ha reso la relativa dichiarazione

    La disciplina processualcivilistica dell’interruzione è richiamata per individuare l’effetto della dichiarazione del procuratore e la decorrenza dell’interruzione.

Massime di principio

  • Quando il procuratore della parte costituita dichiara in giudizio il decesso della parte, il processo amministrativo è interrotto dalla data della dichiarazione, ai sensi dell’art. 79, comma 2, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo

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