Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 11361/2026 - Roma, Sezione 1B

per l'annullamento del provvedimento del 16 aprile 2026 del Ministero della Difesa, Direzione Generale per il personale militare, Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell’Esercito di Foligno, con il quale il ricorrente è stato escluso oncorso per titoli ed esami per l’ammissione di 60 (sessanta) allievi al 15° corso allievi ufficiali in ferma prefissata, ausiliari del ruolo normale del Corpo degli ingegneri, del Corpo sanitario del Corpo di commissariato;

Giustizia amministrativa202605824

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dal concorso per allievi ufficiali in ferma prefissata dell’Esercito a causa di un indice di massa corporea inferiore al limite minimo previsto

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l’esclusione dal concorso per il 15° corso allievi ufficiali in ferma prefissata dell’Esercito, disposta in ragione di un indice di massa corporea pari a 18,9, determinato sulla base di una statura di 186,6 cm e di un peso di 65,8 kg, a fronte del limite minimo di 20 previsto per i candidati di sesso maschile dal D.M. 4 giugno 2014 e richiamato dal bando. Ha dedotto eccesso di potere per difetto di istruttoria e insufficiente valutazione dei presupposti di fatto, sostenendo che il peso rilevato in sede concorsuale non fosse attendibile perché diverso da quello successivamente accertato presso l’Istituto di medicina legale dell’Università di Camerino, dove, dodici giorni dopo, risultavano un peso di 71 kg e un’altezza di 187 cm. Ha inoltre lamentato di non essere stato avvertito dell’anomalia della misurazione e della sua rilevanza ai fini dell’IMC, nonché la mancata effettuazione di una nuova pesatura. Il Ministero ha chiesto il rigetto del ricorso.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso e compensato le spese. Ha richiamato il principio secondo cui la misurazione del peso e dell’altezza, utilizzata per determinare l’indice di massa corporea, riguarda parametri variabili nel tempo e non è, in linea di principio, replicabile fuori dal contesto concorsuale. Ha tuttavia precisato che, secondo l’orientamento più recente, il principio dell’irripetibilità è temperato quando il ricorrente contesti in modo serio e specifico l’accertamento sanitario, deducendo elementi obiettivi idonei a metterne in dubbio l’esattezza o l’attendibilità, come un’errata misurazione, il cattivo funzionamento degli strumenti o il loro uso scorretto. In tal caso il giudice può disporre accertamenti istruttori non per stabilire ex novo l’idoneità del candidato, ma per verificare l’esattezza dei dati rilevati e l’adeguatezza delle metodologie impiegate in sede concorsuale. Nel caso concreto, il ricorrente non ha contestato il peso di 65,8 kg né la misurazione dell’altezza e non ha fornito elementi concreti relativi a malfunzionamenti o errori nell’uso degli strumenti. La diversa misurazione effettuata dodici giorni dopo, pari a 71 kg, non è stata ritenuta decisiva, poiché variazioni di tale entità possono dipendere dalle condizioni di nutrizione e dall’assunzione di liquidi e non dimostrano l’inesattezza dell’accertamento concorsuale. Le spese sono state compensate per la particolarità della fattispecie e della controversia.

Norme richiamate

  • D.M. 4 giugno 2014

    Morfologia generale. Le disarmonie somatiche e le distrofie costituzionali rilevante, trascorso, se occorre, il periodo di inabilità temporanea

    La previsione è stata applicata quale base del limite minimo di indice di massa corporea pari a 20 per i candidati di sesso maschile ai fini dell’idoneità al servizio militare.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, sentite le parti nella camera di consiglio.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito, insieme alla normativa europea e all’art. 2-septies del d.lgs. 196/2003, il presupposto per disporre l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale fondamento della tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento del provvedimento.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale ulteriore fondamento dell’oscuramento dei dati relativi alla salute.

Massime di principio

  • La misurazione dei parametri fisici variabili nel tempo, quali peso, altezza e percentuale di massa grassa, effettuata nel contesto di un accertamento concorsuale di idoneità psico-fisica, non è di regola replicabile fuori da quel contesto e non può essere automaticamente sostituita da una rilevazione successiva.
  • Il principio dell’irripetibilità degli accertamenti concorsuali di idoneità psico-fisica è temperato quando il candidato deduca in modo serio, specifico e obiettivo elementi idonei a mettere in dubbio l’esattezza o l’attendibilità della rilevazione, quali errori di misurazione, malfunzionamento degli strumenti o loro erronea utilizzazione.
  • L’accertamento istruttorio giudiziale, quando ammissibile, deve essere diretto a verificare l’esattezza dei dati rilevati in sede concorsuale e l’adeguatezza delle metodologie utilizzate, non a determinare ex novo l’idoneità fisica del candidato sulla base di parametri rilevati successivamente.
  • Una diversa misurazione del peso effettuata a distanza di alcuni giorni dalla prova concorsuale, in assenza di contestazioni specifiche circa strumenti, modalità o dati dell’accertamento originario, non è di per sé sufficiente a dimostrare l’inesattezza della rilevazione concorsuale, potendo dipendere da fisiologiche variazioni delle condizioni di nutrizione e di assunzione dei liquidi.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàDecisione e riti speciali
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.