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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/730

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/730 del Consiglio del 3 giugno 2020 che attua il regolamento (UE) 2017/1509, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea

Normativa europea32020R0730

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/730 aggiorna l’allegato XIII del regolamento (UE) 2017/1509 sulle misure restrittive contro la Repubblica popolare democratica di Corea. La modifica recepisce un aggiornamento del comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite relativo a un’entità già soggetta a restrizioni. In concreto, viene sostituita la voce n. 75 dell’elenco delle persone giuridiche, entità e organismi sanzionati.

Modifica dell’allegato XIII del regolamento (UE) 2017/1509 per aggiornare una entità soggetta a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea.

Ambito di applicazione

Si applica nell’ambito del regime di misure restrittive dell’Unione nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea, incidendo specificamente sull’elenco delle persone giuridiche, entità e organismi di cui all’allegato XIII del regolamento (UE) 2017/1509. L’effetto è vincolante per tutti gli Stati membri, con applicazione diretta dalla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione. L’intervento riguarda l’aggiornamento di una singola voce dell’elenco sanzionatorio, sulla base di informazioni aggiornate dall’UNSC.

Modifica dell’allegato XIII del regolamento (UE) 2017/1509

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/730 interviene nel quadro delle misure restrittive dell’Unione nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea. La finalità è allineare l’elenco sanzionatorio unionale alle informazioni aggiornate dall’UNSC su un’entità già inserita tra i soggetti sottoposti a restrizioni.

Contesto normativo e finalità

Il testo richiama il regolamento (UE) 2017/1509, che disciplina il regime sanzionatorio UE verso la Corea del Nord e che costituisce la base giuridica dell’intervento. Il considerando rilevante evidenzia che l’11 maggio 2020 il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, istituito dalla risoluzione 1718 (2006), ha aggiornato le informazioni relative a un’entità soggetta a misure restrittive; da ciò deriva la necessità di modificare l’allegato XIII del regolamento quadro.

Ambito dell’intervento

L’atto non istituisce un nuovo regime sanzionatorio, ma aggiorna un elenco già esistente. L’intervento riguarda in modo specifico la rubrica "b) Persone giuridiche, entità e organismi" dell’allegato XIII del regolamento (UE) 2017/1509, sostituendo la voce n. 75.

Contenuto della modifica

La nuova voce inserita nell’elenco riguarda:

  • YUK TUNG ENERGY PTE LTD;
  • indirizzo: 80 Raffles Place, #17-22 UOB Plaza, Singapore, 048624, Singapore;
  • data indicata: 30.3.2018;
  • motivazione dell’inclusione/aggiornamento: armatore e gestore commerciale della YUK TUNG, che ha effettuato trasferimenti da nave a nave di prodotti petroliferi raffinati.

Base giuridica e meccanismo di esecuzione

L’atto è adottato dal Consiglio sulla base dell’articolo 47, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1509. Si tratta quindi di un regolamento di esecuzione che opera mediante aggiornamento puntuale dell’allegato sanzionatorio, senza ulteriori disposizioni sostanziali autonome.

Entrata in vigore e effetti

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come di regola per tale tipo di atto, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con effetto immediato nell’ordinamento interno.

Disposizioni principali

Aggiornamento dell’allegato sanzionatorio

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato XIII del regolamento (UE) 2017/1509 secondo quanto previsto nell’allegato del regolamento di esecuzione. La modifica consiste nella sostituzione della voce 75 della rubrica "b) Persone giuridiche, entità e organismi".

Contenuto della voce aggiornata

La nuova voce 75 identifica YUK TUNG ENERGY PTE LTD, con indirizzo in 80 Raffles Place, #17-22 UOB Plaza, Singapore, 048624, Singapore. È indicata la data 30.3.2018 e la motivazione: armatore e gestore commerciale della YUK TUNG, che ha effettuato trasferimenti da nave a nave di prodotti petroliferi raffinati.

Base giuridica e contesto

Il regolamento è adottato ai sensi dell’articolo 47, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1509, che costituisce il quadro normativo delle misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea. Il considerando richiama l’aggiornamento dell’11 maggio 2020 da parte del comitato istituito dalla risoluzione UNSC 1718 (2006).

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiemisure restrittivepolitica estera e di sicurezza comunesanzioni internazionali

Testo integrale

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