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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/735

Regolamento (UE) 2020/735 della Commissione del 2 giugno 2020 che modifica il regolamento (UE) n. 142/2011 per quanto riguarda l’uso di farine di carne e ossa come combustibile negli impianti di combustione (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32020R0735

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna il quadro applicativo del regolamento (UE) n. 142/2011 introducendo una disciplina specifica per l’impiego delle farine di carne e ossa come combustibile. La disciplina riguarda soprattutto gli impianti di combustione fino a 50 MW, con requisiti di riconoscimento, prescrizioni tecniche, controlli iniziali e limiti/obblighi di monitoraggio coerenti con la tutela ambientale e sanitaria. Sono inoltre previsti un regime transitorio per gli impianti esistenti e il richiamo alla normativa UE sulle emissioni industriali e sugli impianti di combustione medi.

Modifica il regolamento (UE) n. 142/2011 per disciplinare l’uso delle farine di carne e ossa come combustibile negli impianti di combustione fino a 50 MW, con requisiti tecnici, di riconoscimento e di controllo.

Ambito di applicazione

Si applica agli impianti di combustione situati nell’Unione europea che utilizzano come combustibile farine di carne e ossa ottenute da materiali di categoria 1 o 2, nonché, per il coordinamento procedurale, agli impianti che impiegano letame di animali d’allevamento come combustibile ai sensi dell’articolo 6 del regolamento (UE) n. 142/2011. Le nuove regole riguardano in particolare gli impianti di combustione aventi una potenza termica nominale totale non superiore a 50 MW; per gli impianti oltre tale soglia restano ferme le norme della direttiva 2010/75/UE. Il regolamento incide sul riconoscimento dell’impianto, sulle prescrizioni tecniche di esercizio, sui controlli iniziali e sulla possibilità di deroghe/periodi transitori. Non autorizza la combustione delle farine di carne e ossa negli impianti rientranti nelle lettere A, B e C dell’allegato III, capo V, ma solo negli impianti di cui alla nuova lettera D.

Uso delle farine di carne e ossa come combustibile negli impianti di combustione

Il regolamento (UE) 2020/735 modifica il regolamento (UE) n. 142/2011 per introdurre una disciplina specifica sull’impiego delle farine di carne e ossa come combustibile negli impianti di combustione. L’intervento nasce dall’esigenza di consentire un uso energetico più sostenibile di tali sottoprodotti, mantenendo al contempo un livello elevato di tutela della salute pubblica, animale e dell’ambiente.

Contesto e finalità

Nei considerando la Commissione richiama che le farine di carne e ossa, ottenute dalla trasformazione di materiali di categoria 1 o 2, erano tradizionalmente smaltite mediante incenerimento o coincenerimento come rifiuti. Il nuovo quadro normativo mira invece a consentirne l’uso come combustibile ai sensi del regolamento (CE) n. 1069/2009, integrando le misure attuative già previste dal regolamento (UE) n. 142/2011.

La Commissione evidenzia anche la necessità di allineare la disciplina ai regimi UE sulle emissioni industriali e sugli impianti di combustione medi, garantendo che i limiti emissivi e i requisiti di monitoraggio siano adeguati e coerenti con la direttiva 2010/75/UE e con la direttiva (UE) 2015/2193.

Modifica dell’articolo 6 del regolamento (UE) n. 142/2011

L’articolo 1 del regolamento sostituisce il paragrafo 8 dell’articolo 6 del regolamento (UE) n. 142/2011. La nuova formulazione estende le regole di riconoscimento degli impianti di combustione non solo al letame di animali d’allevamento, ma anche alle farine di carne e ossa, quando utilizzate come combustibile secondo l’allegato III, capo V.

In particolare, la domanda di riconoscimento presentata dall’operatore ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1069/2009 deve includere prove certificate dall’autorità competente o da un’organizzazione professionale autorizzata. Tali prove devono dimostrare che l’impianto rispetta:

  • per il letame, le prescrizioni dell’allegato III, capo V, lettera B, punto 3;
  • per le farine di carne e ossa, le prescrizioni dell’allegato III, capo V, lettera D;
  • per entrambi i combustibili, le prescrizioni di cui alla lettera B, punti 4 e 5.

È inoltre prevista la possibilità per le autorità competenti di concedere deroghe rispetto a determinate disposizioni, in conformità all’allegato III, capo V, lettera C, punto 4.

La procedura di riconoscimento ex articolo 44 del regolamento (CE) n. 1069/2009 si considera completata solo dopo che, nei primi sei mesi di attività, siano stati effettuati almeno due controlli consecutivi, di cui uno senza preavviso, con le necessarie misurazioni della temperatura e delle emissioni. Il riconoscimento pieno può essere concesso solo se i controlli dimostrano il rispetto delle prescrizioni applicabili.

Il nuovo testo chiarisce infine che non è autorizzata la combustione delle farine di carne e ossa negli impianti di combustione disciplinati dalle lettere A, B e C dell’allegato III, capo V.

Nuova lettera D dell’allegato III, capo V

L’allegato del regolamento inserisce nell’allegato III, capo V, del regolamento (UE) n. 142/2011 la nuova lettera D, dedicata agli impianti di combustione in cui sono utilizzate farine di carne e ossa come combustibile.

Tipo di impianto e materie prime

La nuova disciplina si applica agli impianti di combustione aventi una potenza termica nominale totale non superiore a 50 MW. Il combustibile può essere costituito da farine di carne e ossa ottenute da materiali di categoria 1 e 2, utilizzate:

  • conformemente alle prescrizioni del solo punto 3; oppure
  • in miscela con farine di carne e ossa, grasso fuso e letame.

Prescrizioni specifiche di sicurezza e funzionamento

Le farine di carne e ossa devono essere stoccate in modo sicuro, in un’area chiusa di immagazzinaggio protetta dall’accesso degli animali. Non possono essere inviate ad altre destinazioni, salvo autorizzazione dell’autorità competente in caso di guasto o di condizioni di funzionamento anomale.

L’impianto deve inoltre essere dotato di:

  • un sistema automatico o continuo di gestione del combustibile, che consenta l’immissione diretta nella camera di combustione senza ulteriori manipolazioni;
  • un bruciatore ausiliario da utilizzare nelle fasi di avvio e arresto, per garantire in ogni momento il rispetto delle prescrizioni di temperatura previste dal capo IV, sezione 2, punto 2, anche finché permangono materiali incombusti nella camera di combustione.

Prescrizioni generali e metodologiche

Gli impianti che utilizzano farine di carne e ossa ottenute da materiali di categoria 1 o 2 devono rispettare sia le prescrizioni generali del capo IV sia le prescrizioni specifiche della nuova lettera D, oltre ai punti 4 e 5 della lettera B richiamati dall’articolo 6.

Deroga e periodo transitorio

Per gli impianti di combustione già in funzione al 3 giugno 2020, l’autorità competente dello Stato membro responsabile per le questioni ambientali può concedere, in deroga al punto 3, lettera b), punto ii), un termine ulteriore massimo di quattro anni per conformarsi al capo IV, sezione 2, punto 2, secondo comma.

Si tratta di una previsione transitoria che consente l’adeguamento progressivo degli impianti esistenti alle nuove esigenze tecniche, purché durante il periodo transitorio non ne derivino rischi per la salute pubblica e animale né per l’ambiente, come chiarito nei considerando.

Coordinamento con la normativa ambientale UE

Il regolamento precisa che restano fermi gli obblighi della direttiva 2010/75/UE sulle emissioni industriali. Per gli impianti con potenza termica nominale totale superiore a 50 MW, i valori limite di emissione sono quelli previsti da tale direttiva, che si applica anche quando si impiegano sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, incluse le farine di carne e ossa.

Per gli impianti medi fino a 50 MW, la nuova disciplina si coordina con la direttiva (UE) 2015/2193, in modo da assicurare limiti emissivi e prescrizioni di monitoraggio coerenti con la normativa UE in materia di combustione e tutela dell’aria.

Entrata in vigore e portata applicativa

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e ha natura obbligatoria in tutti i suoi elementi. Il testo è adottato il 2 giugno 2020 e reca la clausola di rilevanza ai fini dello Spazio economico europeo.

Disposizioni principali

Modifica dell’articolo 6 del regolamento (UE) n. 142/2011

L’articolo 6, paragrafo 8, è sostituito per estendere le norme sul riconoscimento degli impianti di combustione anche all’uso delle farine di carne e ossa come combustibile, oltre che al letame di animali d’allevamento. La domanda dell’operatore deve contenere prove certificate del rispetto delle prescrizioni dell’allegato III, capo V, lettera D, per le farine di carne e ossa, e delle pertinenti disposizioni della lettera B. La procedura di riconoscimento si conclude solo dopo almeno due controlli nei primi sei mesi, di cui uno senza preavviso, con misurazioni di temperatura ed emissioni. È esclusa l’autorizzazione alla combustione delle farine di carne e ossa negli impianti di cui alle lettere A, B e C dell’allegato III, capo V.

Nuova disciplina tecnica nell’allegato III, capo V, lettera D

Viene introdotta una specifica categoria di impianti di combustione per l’uso di farine di carne e ossa come combustibile: impianti con potenza termica nominale totale non superiore a 50 MW. Le farine devono provenire da materiali di categoria 1 o 2 e possono essere usate come combustibile secondo le prescrizioni del punto 3 o in miscela con farine di carne e ossa, grasso fuso e letame.

Prescrizioni di stoccaggio e alimentazione del combustibile

Le farine di carne e ossa devono essere conservate in modo sicuro in una zona di immagazzinaggio chiusa e protetta dall’accesso di animali; non possono essere inviate ad altre destinazioni salvo autorizzazione dell’autorità competente in caso di guasto o funzionamento anomalo. L’impianto deve disporre di un sistema automatico o continuo di gestione del combustibile che lo immetta direttamente nella camera di combustione senza ulteriori manipolazioni e di un bruciatore ausiliario per avvio e arresto, così da garantire il rispetto delle temperature richieste.

Prescrizioni generali e controlli di conformità

Gli impianti che utilizzano farine di carne e ossa ottenute da materiali di categoria 1 o 2 devono rispettare le prescrizioni generali del capo IV e le prescrizioni specifiche della nuova lettera D, oltre ai punti 4 e 5 della lettera B richiamati dall’articolo 6. Il riconoscimento pieno può essere concesso solo dopo che i controlli iniziali abbiano dimostrato il rispetto delle condizioni applicabili.

Deroga e periodo transitorio per impianti esistenti

In deroga al requisito del bruciatore ausiliario di cui al punto 3, lettera b), punto ii), l’autorità competente dello Stato membro responsabile per le questioni ambientali può concedere agli impianti in funzione al 3 giugno 2020 un termine aggiuntivo massimo di quattro anni per conformarsi al capo IV, sezione 2, punto 2, secondo comma.

Rapporti con la normativa ambientale UE

Il regolamento fa salvi gli obblighi della direttiva 2010/75/UE sulle emissioni industriali. Per gli impianti di potenza termica nominale totale superiore a 50 MW continuano ad applicarsi i valori limite di emissione previsti da tale direttiva. Per gli impianti medi fino a 50 MW si richiama inoltre la direttiva (UE) 2015/2193, cui la nuova disciplina deve risultare coerente.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. È adottato il 2 giugno 2020 ed è indicato come testo rilevante ai fini del SEE.

Come è indicizzato

Materiesanità animalesottoprodotti di origine animaleambienteemissioni industrialienergia

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