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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/738

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/738 della Commissione del 2 giugno 2020 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1286 che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di taluni tipi di polietilentereftalato (PET) originario dell’India

Normativa europea32020R0738

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento interviene sulle misure compensative già in vigore sul PET originario dell’India, modificandone la forma da dazi specifici a dazi ad valorem. La Commissione conclude che, a causa della struttura attuale dei regimi di sovvenzione indiani, le sovvenzioni sono oggi principalmente legate al valore delle esportazioni e che quindi i dazi specifici non sono più adeguati a neutralizzarle. La modifica è adottata a seguito di un riesame intermedio parziale avviato d’ufficio ai sensi dell’articolo 19 del regolamento (UE) 2016/1037.

Modifica della forma dei dazi compensativi definitivi applicabili alle importazioni di talune tipologie di PET originario dell’India, da dazi specifici a dazi ad valorem.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell’Unione di polietilentereftalato (PET) avente un coefficiente di viscosità pari o superiore a 78 ml/g ai sensi della norma ISO 1628-5, attualmente classificato al codice NC 3907 61 00, originario dell’India. Riguarda gli importatori dell’UE e i produttori esportatori indiani indicati nella tabella dell’articolo 1, nonché, in via residuale, tutte le altre società esportatrici non nominate. Non disciplina il livello complessivo delle misure, ma soltanto la loro forma; restano ferme le conclusioni del riesame in previsione della scadenza del 2019 sul mantenimento delle misure. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal giorno successivo alla pubblicazione.

Modifica della forma dei dazi compensativi sul PET originario dell’India

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/738 interviene sulle misure antisovvenzioni già vigenti sulle importazioni di PET originario dell’India, sostituendo i dazi compensativi specifici con dazi ad valorem. La Commissione fonda la scelta sul mutamento duraturo delle circostanze rispetto all’inchiesta originaria: oggi le sovvenzioni rilevanti risultano principalmente collegate al valore delle esportazioni e non più determinate da meccanismi tali da giustificare un dazio fisso per tonnellata. L’intervento è effettuato a seguito di un riesame intermedio parziale avviato d’ufficio ai sensi dell’articolo 19 del regolamento (UE) 2016/1037.

Contesto procedurale e misure pregresse

Il PET originario dell’India è stato oggetto, dal 2000, di una lunga serie di dazi compensativi e di riesami intermedi e in previsione della scadenza. Il regolamento ricostruisce la sequenza delle misure: istituzione iniziale dei dazi compensativi nel 2000, successive modifiche nel 2005, 2007, 2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2018 e infine nel 2019. Le misure attualmente vigenti, prima del presente regolamento, consistevano in dazi specifici compresi tra 0 e 74,6 EUR per tonnellata, con un residuo di 69,4 EUR per tonnellata per tutte le altre società.

La Commissione richiama inoltre che nel regolamento del 2018 aveva già osservato come, per due produttori esportatori oggetto di riesame, i dazi specifici potessero non essere più la forma più appropriata di misura. Tuttavia, in quel contesto, non era possibile mutare la forma del dazio perché i riesami erano limitati a due soli produttori. Per questo motivo, il 25 marzo 2019 è stato aperto d’ufficio un riesame intermedio parziale limitato alla forma delle misure applicabili a tutte le importazioni di PET originario dell’India.

Prodotto interessato e prodotto simile

Il prodotto oggetto di riesame coincide con quello dell’inchiesta originaria: polietilentereftalato (PET) con coefficiente di viscosità pari o superiore a 78 ml/g secondo la norma ISO 1628-5, attualmente classificato al codice NC 3907 61 00 e originario dell’India. La Commissione conferma che il PET importato dall’India e quello prodotto e venduto nell’Unione presentano le stesse caratteristiche fisiche e chimiche di base e le stesse applicazioni di base; perciò sono considerati prodotti simili ai sensi dell’articolo 2, lettera c), del regolamento di base.

Ragioni della modifica: dazi specifici non più adeguati

Secondo la Commissione, la struttura attuale dei regimi di sovvenzione indiani rilevanti nel settore PET è sostanzialmente diversa da quella esistente all’epoca dell’istituzione originaria delle misure. Nel 2000 i dazi specifici erano stati ritenuti opportuni anche per evitare che le oscillazioni del prezzo del petrolio greggio e, conseguentemente, del PET, si traducesse in un prelievo eccessivo. Nel 2020, invece, la maggior parte delle sovvenzioni è riconducibile a regimi come il DDS e il MEIS, che conferiscono vantaggi finanziari legati principalmente al valore delle esportazioni.

La Commissione osserva che tali regimi fanno sì che l’importo della sovvenzione aumenti con l’aumento del prezzo all’esportazione: quanto più alto è il valore per tonnellata esportata, tanto maggiore è la sovvenzione. Dazi specifici calcolati su prezzi storici del periodo 1 aprile 2016 - 31 marzo 2017 non sarebbero dunque sufficienti a neutralizzare sovvenzioni che si riflettono sui prezzi più recenti. Per questa ragione, la Commissione conclude che i dazi ad valorem sono la forma corretta per compensare adeguatamente le sovvenzioni attuali.

Mutamento delle circostanze e carattere duraturo

La decisione di passare a dazi ad valorem si fonda anche sulla constatazione di un mutamento duraturo delle circostanze. La Commissione confronta la situazione attuale con quella del 2000, evidenziando che i regimi originari di sovvenzione avevano una logica diversa: in particolare il DEPS e il regime EPZ/EOU non erano semplici meccanismi di pagamento proporzionali al valore esportato, ma dipendevano da condizioni connesse alle importazioni di materie prime o beni strumentali e da altri benefici fiscali e doganali.

La Commissione respinge le obiezioni secondo cui non vi sarebbe stato un cambiamento sufficiente o duraturo. Richiama, inoltre, il fatto che il regolamento del 2018 aveva già riconosciuto la natura duratura dei principali regimi DDS e MEIS. Anche le osservazioni del governo indiano e del produttore esportatore sui prezzi del petrolio greggio vengono respinte, poiché l’oscillazione dei prezzi non esclude, ma anzi conferma l’opportunità di una misura collegata al valore delle esportazioni.

Osservazioni delle parti interessate e loro rigetto

Nel corso del procedimento sono intervenuti il governo indiano, un produttore esportatore, l’associazione europea dei produttori di PET e diversi utilizzatori a valle. La Commissione respinge, in particolare:

  • l’eccezione contro la legittimità dell’apertura d’ufficio del riesame, chiarendo che il CPME non aveva presentato una vera e propria domanda di riesame, ma aveva soltanto sostenuto l’opportunità di un intervento;
  • l’argomento secondo cui la Commissione avrebbe dovuto lasciare scadere le misure prima di aprire un nuovo procedimento;
  • la tesi secondo cui non vi sarebbe stato alcun mutamento dei regimi di sovvenzione;
  • la preoccupazione degli utilizzatori secondo cui il passaggio ai dazi ad valorem avrebbe aumentato automaticamente i prezzi e compromesso la loro sostenibilità commerciale.

La Commissione sottolinea che il passaggio a dazi ad valorem non comporta un aumento automatico dei prezzi e che, in caso di diminuzione dei prezzi all’esportazione, diminuirebbero anche i dazi applicabili. Inoltre evidenzia che le aliquote applicabili ai principali esportatori indiani sono contenute, pari al 2,3 % e al 4 %.

Conclusione e contenuto dispositivo

La Commissione conclude che, alla luce delle circostanze mutate, i dazi specifici non sono più idonei a compensare l’effettivo livello di sovvenzione e che le misure devono quindi assumere la forma di dazi compensativi ad valorem. L’articolo 1 sostituisce pertanto la tabella dell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1286 con le nuove aliquote percentuali applicabili ai produttori esportatori nominativamente indicati e a tutte le altre società.

Le aliquote fissate sono le seguenti: 0 % per Futura Polyesters Ltd; 2,3 % per IVL Dhunseri Petrochem Industries Private Limited; 13,8 % per Pearl Engineering Polymers Ltd; 4,0 % per Reliance Industries Limited; 4,43 % per Senpet Ltd; 13,8 % per tutte le altre società.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Oggetto della modifica

L’articolo 1 sostituisce la tabella dell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1286. Le misure non restano più espresse come importi fissi in EUR/tonnellata, ma come aliquote percentuali (dazi compensativi ad valorem).

Aliquote applicabili per produttore esportatore

Sono fissate le seguenti aliquote di dazio compensativo: Futura Polyesters Ltd 0 % (codice addizionale TARIC A184); IVL Dhunseri Petrochem Industries Private Limited 2,3 % (C380); Pearl Engineering Polymers Ltd 13,8 % (A182); Reliance Industries Limited 4,0 % (A181); Senpet Ltd 4,43 % (A183); tutte le altre società 13,8 % (A999).

Riesame intermedio parziale e base giuridica

La modifica è adottata nel quadro di un riesame intermedio parziale aperto d’ufficio il 25 marzo 2019 ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1037, limitato alla forma delle misure. La Commissione aveva rilevato elementi sufficienti a indicare un mutamento duraturo delle circostanze rispetto alla situazione che aveva giustificato in origine i dazi specifici.

Motivazione della scelta dei dazi ad valorem

La Commissione ritiene che i principali regimi di sovvenzione attuali, in particolare il Duty Drawback Scheme (DDS) e il Merchandise Exports from India Scheme (MEIS), attribuiscano vantaggi finanziari prevalentemente legati al valore delle esportazioni. Poiché il livello della sovvenzione varia con il prezzo all’esportazione del PET, un dazio ad valorem è considerato la forma più adeguata per compensare in modo effettivo le sovvenzioni ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento di base.

Rapporto con le precedenti misure e continuità delle conclusioni sul pregiudizio

Il regolamento non rimette in discussione il mantenimento delle misure compensative deciso nel riesame in previsione della scadenza del 2019, né il livello di sovvenzione allora accertato. La Commissione richiama che quel riesame aveva confermato il rischio di persistenza delle sovvenzioni e che il presente intervento riguarda esclusivamente il passaggio da una misura specifica a una percentuale.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiepolitica commercialedifesa commercialesovvenzionidogane

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