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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17818/2025 del 12/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Imputato ritenuto responsabile del reato di furto (art. 624 e 625 c.p., comma 2, nn. 2 e 7) per aver forzato la portiera e asportato l'autovettura di proprietà di Giuseppe Romano. Il ricorso articolava cinque motivi: (1)(2)(4) censura della valutazione probatoria ritenuta fondata esclusivamente su immagini di videosorveglianza poco nitide, mancato ritrovamento del veicolo e diversa residenza dell'imputato; richiesta non accolta di perizia antropometrica sulle immagini; (3) contestazione della mancata verifica peritale della genuinità delle immagini e carenza di motivazione sull'applicazione della recidiva; (5) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 (valore limitato del bene sottratto).

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I primi, secondi e quarti motivi sono stati ritenuti indeducibili per genericità o perché vertevano integralmente su questioni di fatto: i giudici di merito avevano comunque ritenuto identificabile l'autore nonostante la scarsa nitidezza delle immagini, con raffronto fotografico della polizia giudiziaria, segnalata presenza del Maffei in città (residenza della madre) e arresto per altro furto in precedenza; l'assenza del ritrovamento del veicolo è stata ritenuta irrilevante. La richiesta di perizia antropometrica non è stata ritenuta fondata, specie perché la difesa non aveva prodotto richiesta istruttoria in merito nel processo di merito. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché sollevato per la prima volta in Cassazione; il quinto motivo è stato considerato generico e privo di adeguata specificazione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese di lite e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Nulla è stato liquidato per le spese della parte civile per tardività della relativa memoria.

Norme richiamate

  • Codice penale, art. 624

    Norma base sul reato di furto; applicata per configurare l'illecito di sottrazione di cosa mobile altrui.

  • Codice penale, art. 625 comma 2, nn. 2 e 7

    Comma sulle circostanze aggravanti del furto (es. effrazione/forzatura e modalità che aggravano la pena); la sentenza applica tali aggravanti al caso di forzatura della portiera e modalità del fatto.

  • Codice penale, art. 62 n. 4

    Circostanza attenuante relativa al valore limitato della cosa sottratta; la difesa ne ha richiesto il riconoscimento ma senza fornire elementi fattuali e giuridici sufficienti.

  • Codice di procedura penale, art. 611

    Norma sui termini per la presentazione delle memorie delle parti; la memoria della parte civile è stata ritenuta tardiva (oltre i cinque giorni anteriori all'udienza) e perciò non ha dato diritto a liquidazione delle spese.

Massime di principio

  • Immagini di videosorveglianza, anche se non nitide, possono costituire prova sufficiente se l'identificazione è corroborata da altri elementi (raffronto fotografico, precedenti, presenza in loco, attività di PG).
  • La Corte di legittimità non sostituisce il giudice di merito nella valutazione della prova: censure che chiedono rivalutazione integrale dei fatti sono spesso inammissibili.
  • Richieste di perizie tecniche (es. antropometrica sulle immagini) devono essere proposte tempestivamente nel merito; non sollecitarle in quella sede rende la contestazione improcedibile in Cassazione.
  • Motivi formulati in modo generico o senza il necessario confronto con la motivazione impugnata sono dichiarati indeducibili o inammissibili.
  • Le circostanze attenuanti vanno documentate e motivate concretamente; invocarle in termini generici non è sufficiente per ottenerne il riconoscimento.
  • Memorie e atti processuali presentati fuori termine (es. oltre i termini previsti dall'art. 611 c.p.p.) possono essere esclusi e precludere conseguenti richieste di liquidazione delle spese.

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