Cassazione Penale, Sentenza n. 17818/2025 del 12/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Imputato ritenuto responsabile del reato di furto (art. 624 e 625 c.p., comma 2, nn. 2 e 7) per aver forzato la portiera e asportato l'autovettura di proprietà di Giuseppe Romano. Il ricorso articolava cinque motivi: (1)(2)(4) censura della valutazione probatoria ritenuta fondata esclusivamente su immagini di videosorveglianza poco nitide, mancato ritrovamento del veicolo e diversa residenza dell'imputato; richiesta non accolta di perizia antropometrica sulle immagini; (3) contestazione della mancata verifica peritale della genuinità delle immagini e carenza di motivazione sull'applicazione della recidiva; (5) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 (valore limitato del bene sottratto).
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I primi, secondi e quarti motivi sono stati ritenuti indeducibili per genericità o perché vertevano integralmente su questioni di fatto: i giudici di merito avevano comunque ritenuto identificabile l'autore nonostante la scarsa nitidezza delle immagini, con raffronto fotografico della polizia giudiziaria, segnalata presenza del Maffei in città (residenza della madre) e arresto per altro furto in precedenza; l'assenza del ritrovamento del veicolo è stata ritenuta irrilevante. La richiesta di perizia antropometrica non è stata ritenuta fondata, specie perché la difesa non aveva prodotto richiesta istruttoria in merito nel processo di merito. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché sollevato per la prima volta in Cassazione; il quinto motivo è stato considerato generico e privo di adeguata specificazione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese di lite e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Nulla è stato liquidato per le spese della parte civile per tardività della relativa memoria.
Norme richiamate
Codice penale, art. 624
Norma base sul reato di furto; applicata per configurare l'illecito di sottrazione di cosa mobile altrui.
Codice penale, art. 625 comma 2, nn. 2 e 7
Comma sulle circostanze aggravanti del furto (es. effrazione/forzatura e modalità che aggravano la pena); la sentenza applica tali aggravanti al caso di forzatura della portiera e modalità del fatto.
Codice penale, art. 62 n. 4
Circostanza attenuante relativa al valore limitato della cosa sottratta; la difesa ne ha richiesto il riconoscimento ma senza fornire elementi fattuali e giuridici sufficienti.
Codice di procedura penale, art. 611
Norma sui termini per la presentazione delle memorie delle parti; la memoria della parte civile è stata ritenuta tardiva (oltre i cinque giorni anteriori all'udienza) e perciò non ha dato diritto a liquidazione delle spese.
Massime di principio
- Immagini di videosorveglianza, anche se non nitide, possono costituire prova sufficiente se l'identificazione è corroborata da altri elementi (raffronto fotografico, precedenti, presenza in loco, attività di PG).
- La Corte di legittimità non sostituisce il giudice di merito nella valutazione della prova: censure che chiedono rivalutazione integrale dei fatti sono spesso inammissibili.
- Richieste di perizie tecniche (es. antropometrica sulle immagini) devono essere proposte tempestivamente nel merito; non sollecitarle in quella sede rende la contestazione improcedibile in Cassazione.
- Motivi formulati in modo generico o senza il necessario confronto con la motivazione impugnata sono dichiarati indeducibili o inammissibili.
- Le circostanze attenuanti vanno documentate e motivate concretamente; invocarle in termini generici non è sufficiente per ottenerne il riconoscimento.
- Memorie e atti processuali presentati fuori termine (es. oltre i termini previsti dall'art. 611 c.p.p.) possono essere esclusi e precludere conseguenti richieste di liquidazione delle spese.
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