Ordinanza n. 3015/2026 - Milano, Sezione 3
per l'ottemperanza alla sentenza emessa dal Tribunale di Lodi n. 81/23 del 09/03/23
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Lodi che ha accertato il diritto al beneficio della Carta Elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente
Esito
La controversia
Il ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Lodi n. 81/23 del 9 marzo 2023, il cui dispositivo ha accertato il diritto a usufruire del beneficio economico di 500 euro annui tramite la Carta Elettronica per gli anni scolastici indicati nel ricorso, al netto della prescrizione quinquennale. Il TAR, con una precedente ordinanza, aveva inoltre chiesto chiarimenti sulla autenticità della procura alle liti; la documentazione successivamente depositata dal ricorrente ne ha confermato la regolarità. Ai fini della delimitazione dell'obbligo derivante dal giudicato, tuttavia, il ricorrente non ha prodotto il ricorso introduttivo presentato davanti al Tribunale di Lodi e non ha quantificato l'oggetto della domanda tenendo conto della prescrizione quinquennale.
La decisione
Il TAR non ha definito il giudizio di ottemperanza. Ha ritenuto necessario acquisire ulteriori elementi istruttori per individuare con precisione l'estensione del diritto riconosciuto dalla sentenza civile e quantificare le somme o le annualità ancora dovute al netto della prescrizione quinquennale. Ha quindi ordinato al ricorrente di depositare, ai sensi dell'art. 73 c.p.a., una memoria esclusivamente sul deposito del ricorso presentato davanti al Tribunale di Lodi e sulla quantificazione della domanda al netto della prescrizione, entro dieci giorni dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza. Gli adempimenti istruttori sono posti a carico del ricorrente.
Norme richiamate
art. 73 c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
La disposizione è richiamata quale base per assegnare al ricorrente un termine di dieci giorni per il deposito di una memoria su specifici profili istruttori.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando il contenuto del titolo esecutivo non consente di determinare senza ulteriori elementi l'estensione concreta dell'obbligo amministrativo, il giudice può disporre acquisizioni istruttorie a carico della parte che invoca l'esecuzione del giudicato.
- La parte che chiede l'ottemperanza di una sentenza deve fornire gli elementi necessari a individuare l'oggetto e la portata della pretesa esecutiva, inclusa la quantificazione del beneficio richiesto quando il titolo limita il diritto per effetto della prescrizione.
- Gli adempimenti istruttori possono essere circoscritti dal giudice a profili specifici e accompagnati dall'assegnazione di un termine per il deposito di una memoria, senza che l'ordinanza comporti una decisione definitiva sulla domanda di ottemperanza.
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