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Sentenza

Sentenza n. 3970/2026 - Napoli, Sezione 2

per l'annullamento del decreto Area I Staff 3 O.S.P., prot.n.-OMISSIS- emesso dal Questore in data 27 settembre 2022.

Giustizia amministrativa202206152

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto del Questore recante il divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto adottato ai sensi dell'art. 39 TULPS, fondato su un decreto penale di condanna per furto aggravato di energia elettrica mediante manomissione del contatore, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 39 e 11 TULPS, eccesso di potere per travisamento dei fatti, erroneità dei presupposti, carenza istruttoria, sviamento dalla causa tipica del potere e difetto di motivazione. Ha sostenuto che si trattasse di una condanna isolata, non definitiva, non collegata all'uso delle armi e non accompagnata da ulteriori precedenti o procedimenti penali; ha inoltre valorizzato la propria attività nel settore dei giochi e delle scommesse, le esigenze di prelievo e versamento di denaro e le denunce presentate per violenze, furti, minacce e rapine subite. È stata altresì dedotta la mancata comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 l. 241/1990. La Prefettura ha difeso la legittimità dell'istruttoria e la natura preventiva del potere, diretto a tutelare l'incolumità pubblica.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha rilevato che il porto e la detenzione di armi non costituiscono un diritto assoluto, ma un'eccezione al generale divieto di possesso di strumenti atti ad offendere, subordinata a una valutazione discrezionale di affidabilità. Il potere previsto dall'art. 39 TULPS è ampiamente discrezionale e preventivo: non richiede un concreto abuso delle armi né precedenti specifici in materia, essendo sufficiente che il soggetto non offra pieno affidamento sul loro uso corretto e prudente. Anche una singola condanna per furto può essere valorizzata quale indice di non completa affidabilità, poiché denota una propensione a violare le regole dell'ordinamento e trova ulteriore conferma sistematica nell'art. 43 TULPS, che considera il furto causa ostativa al rilascio della licenza di porto d'armi. Il sindacato giurisdizionale è limitato all'irragionevolezza e all'illogicità manifesta, non ravvisate nel caso concreto. La censura procedimentale è stata respinta in fatto, poiché dal provvedimento risultava effettuata la comunicazione di avvio del procedimento e l'interessato non aveva presentato deduzioni. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 39 R.D. n. 773/1931 (TULPS)

    Il Prefetto può vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti alle persone ritenute capaci di abusarne.

    Attribuisce un potere ampiamente discrezionale e preventivo, esercitabile quando il soggetto non offra pieno affidamento sul corretto e prudente uso delle armi; non è necessario un concreto abuso né un precedente specifico in materia di armi.

  • art. 11 R.D. n. 773/1931 (TULPS)

    Le autorizzazioni possono essere negate a chi ha riportato condanna, tra l'altro, per furto, o a chi non può provare la sua buona condotta.

    Rileva, insieme agli artt. 39 e 43 TULPS, nella valutazione dell'affidabilità soggettiva richiesta per le autorizzazioni di polizia.

  • art. 43 R.D. n. 773/1931 (TULPS)

    La licenza di portare armi non può essere concessa a chi abbia riportato una condanna per furto, o a chi non può provare la sua buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi.

    La condanna per furto è causa ostativa al rilascio della licenza di porto d'armi e costituisce, in via sistematica, un elemento idoneo a fondare il giudizio prognostico negativo richiesto dall'art. 39 TULPS.

  • art. 7 l. n. 241/1990

    La censura di omessa comunicazione di avvio è infondata quando dal provvedimento risulta che la comunicazione è stata effettuata e l'interessato non ha presentato deduzioni.

  • art. 40 R.D. n. 773/1931 (TULPS)

    Il Prefetto può, per ragioni di ordine pubblico, disporre, in qualunque tempo, che le armi siano consegnate per essere custodite in determinati depositi.

    Conferma l'ampiezza dei poteri prefettizi di prevenzione e gestione dell'ordine pubblico in materia di armi.

  • art. 42 R.D. n. 773/1931 (TULPS)

    Il Prefetto ha facoltà di concedere, in caso di dimostrato bisogno, licenza di portare rivoltelle o pistole.

    Ribadisce che il porto d'armi dipende dalla verifica discrezionale di un dimostrato bisogno e dai profili di ordine pubblico.

Massime di principio

  • Il divieto prefettizio di detenzione di armi previsto dall'art. 39 TULPS ha natura preventiva e discrezionale: può essere adottato anche in assenza di un concreto abuso delle armi o di precedenti specifici relativi alla loro detenzione o utilizzazione, quando il soggetto non offra pieno affidamento sul loro uso corretto e prudente.
  • Una singola condanna per furto può costituire elemento sufficiente a fondare il giudizio prognostico di non completa affidabilità richiesto dall'art. 39 TULPS, anche se il reato non riguarda direttamente le armi e non risultano ulteriori precedenti penali.
  • Nella materia delle armi il giudizio di affidabilità comprende la valutazione complessiva dell'attitudine del soggetto al rispetto delle regole dell'ordinamento; l'Autorità di pubblica sicurezza può quindi valorizzare fatti penalmente rilevanti anche non specificamente connessi all'uso delle armi.
  • Il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni discrezionali dell'Autorità di pubblica sicurezza in materia di divieto di detenzione di armi è limitato alla verifica dell'irragionevolezza e dell'illogicità manifeste.
  • La condanna per furto, prevista dall'art. 43 TULPS quale causa ostativa al rilascio della licenza di porto d'armi, può essere considerata anche nell'esercizio del distinto potere discrezionale di divieto di detenzione previsto dall'art. 39 TULPS, senza che sia necessario attendere la reiterazione di condotte illecite o un concreto abuso delle armi.

Come è indicizzato

MaterieLicenze e autorizzazioni di poliziaPartecipazione al procedimento
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaPartecipazione procedimentale

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