L.R. Veneto 15/2018
Legge di semplificazione e di manutenzione ordinamentale 2018.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge aggiorna numerose discipline regionali del Veneto in materia di programmazione, società partecipate, personale, patrimonio, territorio, lavori pubblici, ambiente, commercio, cultura, istruzione, sport, politiche sociali, sanità, immigrazione e radiazioni. Introduce semplificazioni procedurali, nuove competenze dirigenziali e varie abrogazioni; alcune disposizioni hanno effetti transitori o si applicano solo ai bandi/procedimenti successivi alla sua entrata in vigore.
Legge regionale veneta di semplificazione e manutenzione ordinamentale 2018
Legge di semplificazione e manutenzione ordinamentale 2018
La legge regionale del Veneto interviene in modo ampio e trasversale su molte materie di competenza regionale, con finalità di semplificazione, aggiornamento normativo e riallineamento a discipline statali e regionali sopravvenute. La portata è limitata al territorio della Regione del Veneto.
Programmazione regionale, DEFR e strumenti finanziari
La disciplina della programmazione regionale viene aggiornata sostituendo riferimenti non più attuali e valorizzando la programmazione decentrata come modalità di raccordo con la programmazione regionale per interventi di sviluppo economico e sociale nei territori locali. Il processo di programmazione si fonda ora su PRS, piani di settore, DEFR e nota di aggiornamento, leggi di stabilità, bilancio, assestamento, variazioni, collegati alla manovra e Piano della performance.
Il DEFR è definito come atto di indirizzo dell’attività di governo riferito al triennio successivo, con aggiornamento annuale, e come supporto alla definizione del bilancio di previsione e della manovra finanziaria. I suoi contenuti devono essere coerenti con l’allegato 4/1 del d.lgs. 118/2011 e comprendono scenari economico-finanziari, politiche, obiettivi, quadro finanziario unitario e strumenti attuativi; include anche indirizzi a enti strumentali e società partecipate/controllate. Sono inoltre abrogati alcuni articoli della legge sulla programmazione e aggiornate le rubriche di sezioni e capi dedicati al DEFR, alla programmazione decentrata e al monitoraggio e valutazione.
Società partecipate, personale e patrimonio
In materia di società partecipate vengono abrogati precedenti articoli che disciplinavano forme di controllo consiliare e controlli sull’attività di servizio delle società partecipate dalla Regione.
Per il personale regionale, nei procedimenti disciplinari gli adempimenti che incidono sul trattamento giuridico ed economico conseguenti alle sanzioni sono affidati al direttore della struttura regionale competente in materia di personale. Restano ferme le sanzioni previste dai contratti collettivi e dalla normativa statale, con procedimento disciplinare regolato dal d.lgs. 165/2001.
Sul patrimonio regionale, la disciplina dei beni mobili viene armonizzata con i principi contabili del d.lgs. 118/2011. Non si iscrivono in inventario, tra gli altri, i beni mobili di valore inferiore a 500 euro IVA compresa, salvo universalità che superino tale soglia, i beni di consumo e oggetti fragili e i beni destinati all’uso quotidiano nell’attività istituzionale. La classificazione inventariale deve essere semplificata e resa coerente con i principi contabili.
Governo del territorio, urbanistica e regolamento edilizio tipo
In materia urbanistica sono modificati termini e modalità di pubblicità degli atti di pianificazione: il piano adottato va depositato entro otto giorni per trenta giorni consecutivi, con osservazioni nei trenta giorni successivi, e l’avviso va pubblicato secondo le modalità dell’art. 32 della legge 69/2009.
Il piano urbanistico attuativo è adottato e approvato dalla Giunta comunale; per le iniziative private la Giunta deve adottare o restituire il piano entro 75 giorni dal ricevimento della proposta. Le forme di pubblicità vengono allineate alle modalità di pubblicazione telematica previste dalla legge 69/2009.
Viene riscritta la disciplina della valutazione tecnica regionale (VTR), che sostituisce le funzioni consultive attribuite alla Commissione Tecnica Regionale, sezione urbanistica, e ad altre disposizioni regionali. La VTR precede i provvedimenti del Presidente o della Giunta relativi a strumenti di pianificazione, è espressa dal direttore della struttura regionale competente in materia urbanistica e si forma mediante un tavolo tecnico con strutture regionali competenti nelle materie urbanistica/paesaggio, mobilità/infrastrutture, geologia/difesa del suolo e politiche agroambientali, con possibile coinvolgimento di altri uffici ed enti. Il parere è espresso sentiti i rappresentanti comunali e provinciali interessati.
La legge recepisce inoltre l’Intesa sul Regolamento Edilizio Tipo: i Comuni devono adeguare i regolamenti edilizi allo schema tipo e agli allegati. Le nuove definizioni urbanistiche incompatibili con gli strumenti vigenti si applicano dalla efficacia della variante comunale; per l’approvazione della variante i Comuni usano comunque le nuove definizioni per calcolare parametri e coefficienti. L’adeguamento degli strumenti urbanistici avviene con variante nei tempi e con le procedure della legge regionale 14/2017.
Lavori pubblici, finanza di progetto e contributi
Per la finanza di progetto, la Giunta regionale è autorizzata ad avviare, entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge, una procedura di revisione per i procedimenti infrastrutturali per la mobilità e per altri procedimenti di project financing in altri settori regionali i cui bandi o avvisi fossero già pubblicati alla data di entrata in vigore senza che fosse stato ancora stipulato il contratto di concessione. Inoltre, la medesima procedura diventa obbligatoria anche prima della pubblicazione del bando se siano trascorsi 24 mesi dalla dichiarazione di pubblico interesse o dalla conclusione dei procedimenti di valutazione/approvazione previsti dal d.lgs. 50/2016 e l’ente non abbia ancora indetto la gara.
Sono poi aggiornate varie disposizioni del testo regionale sui lavori pubblici, con precisazioni sul livello progettuale, sulla competenza regionale e sulla designazione del rappresentante unico in conferenza di servizi per i lavori pubblici di interesse non regionale. Tale rappresentante è designato dal Direttore di Area competente o, se coinvolte più Aree, dal Segretario generale della programmazione, e si pronuncia dopo aver sentito le strutture interessate.
Per i contributi di cui alla legge finanziaria 1997, la durata del contributo è rapportata all’ammontare del finanziamento secondo criteri stabiliti dalla Giunta, sentita la commissione consiliare competente. La modifica si applica ai bandi pubblicati dopo l’entrata in vigore della legge.
Ambiente, rifiuti, VIA e AIA
Viene riscritta la composizione e il funzionamento della Commissione tecnica regionale sezione ambiente, nominata con decreto del Presidente della Giunta e in carica per l’intera legislatura. La Commissione comprende direttori regionali competenti per ambiente, lavori pubblici, urbanistica, agricoltura, foreste, geologia e difesa del suolo, il direttore generale ARPAV o delegato, il direttore della struttura decentrata per la difesa del suolo, sei esperti nominati dal Consiglio regionale, il direttore generale dell’ASL competente o delegato, il sindaco metropolitano o presidente di provincia e i sindaci dei comuni interessati. Sono disciplinati quorum, votazione, segreteria e possibilità di coinvolgere altri soggetti.
La nuova Commissione deve essere costituita entro trenta giorni dall’entrata in vigore; fino alla pubblicazione del decreto di nomina continua ad operare la Commissione già insediata. Il regolamento di funzionamento va approvato entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto.
In materia di rifiuti, fino alla riforma organica degli organi consultivi, la Commissione ambiente e le Commissioni tecniche provinciali svolgono solo le funzioni consultive tecniche proprie. Per VIA e AIA, i provvedimenti sono adottati dal dirigente responsabile della struttura competente o da un dirigente da lui delegato.
Consorzi di bonifica, foreste e cave
Viene abrogato l’articolo 24 della legge regionale sui consorzi di bonifica.
Per le prescrizioni forestali, la Giunta regionale disciplina con regolamento le prescrizioni di massima e di polizia forestale. Fino all’entrata in vigore del regolamento continuano ad applicarsi quelle vigenti alla data della legge. Per i boschi superiori a 100 ettari è richiesto un piano economico di riassetto forestale; le utilizzazioni avvengono sulla base di un progetto di taglio approvato dalla struttura forestale competente, che può prescrivere la martellata preventiva.
In materia estrattiva, le istanze di ampliamento di cave di sabbia e ghiaia presentate ai sensi della legge regionale 30/2016 sono definite secondo la legge regionale 13/2018 e il Piano regionale delle attività di cava approvato nel marzo 2018; i volumi richiesti sono autorizzabili entro il dimensionamento dei fabbisogni valutati in sede di VAS del Piano.
Commercio su aree pubbliche, somministrazione e sistema commerciale
Per il commercio su aree pubbliche, la cessazione dell’attività su posteggio va comunicata al comune sede del posteggio; la sospensione e cessazione dell’attività itinerante vanno comunicate al comune che detiene l’autorizzazione. Il subingresso è ricondotto ai regimi amministrativi del d.lgs. 222/2016; nei posteggi il subentrante assume le restanti annualità della concessione.
Per la somministrazione di alimenti e bevande, alle associazioni e circoli aderenti a enti nazionali con finalità assistenziali riconosciute dal Ministero dell’Interno si applica la disciplina semplificata del DPR 235/2001. La legge introduce la nozione di SCIA, riduce a sessanta giorni alcuni termini e stabilisce che l’ampliamento e la riduzione di superficie dei locali sono soggetti a SCIA. I comuni definiscono i requisiti da comprovare con attestazioni/asseverazioni, con esclusione di quanto autocertificabile o acquisibile d’ufficio. La cessazione dell’attività va comunicata al comune; per l’attività al domicilio del consumatore o su mezzi di trasporto la comunicazione va presentata al comune cui è stata presentata la SCIA di avvio.
Per gli esercizi commerciali del sistema regionale, apertura, ampliamento, mutamento del settore merceologico, trasferimento di sede e subingresso di esercizi di vicinato e medie strutture fino a 1.500 mq sono soggetti a SCIA al SUAP, mentre riduzione di superficie, sospensione e cessazione sono soggette a comunicazione. Per le grandi strutture, il mutamento del settore merceologico, la modifica della ripartizione interna e il subingresso sono soggetti a SCIA al SUAP; anche qui riduzione, sospensione e cessazione sono comunicate.
Cultura, musei, biblioteche e archivi
Per musei, biblioteche e archivi di interesse locale, le dichiarazioni di interesse locale sono affidate al dirigente regionale competente, su istanza dei proprietari e previo parere del comune competente; per biblioteche e archivi è richiesto anche il parere della Commissione consultiva o della Sovrintendenza archivistica, secondo i casi. Le dichiarazioni servono anche ai fini dei contributi regionali previsti dalle rispettive disposizioni. Sono inoltre abrogati diversi articoli della legge del 1984, con riduzione dell’impianto originario.
Politiche educative e sistema educativo regionale
La disciplina del sistema educativo regionale viene aggiornata includendo espressamente i percorsi degli adulti e allineando gli obiettivi regionali alle finalità nazionali di contrasto alla dispersione scolastica e di garanzia del diritto allo studio. Sono precisati i riferimenti agli ITS e agli IFTS e vengono semplificate alcune previsioni organizzative. Alcune lettere del comma relativo agli interventi nel sistema educativo sono abrogate.
Sport
Nell’organismo regionale competente in materia di impiantistica sportiva viene inserito il Direttore della struttura regionale competente o un suo delegato.
Promozione e tutela sanitaria delle attività sportive
Per le certificazioni di idoneità alle attività sportive agonistiche rilasciate da strutture private, la certificazione va redatta in duplice copia: una per l’interessato e una per l’Azienda ULSS di appartenenza. Il medico trasmette la copia all’ULSS, annota il giudizio sulla scheda di valutazione medico-sportiva, che va conservata per cinque anni, e invia semestralmente alle ULSS l’elenco delle visite effettuate con nominativi, disciplina, data ed esito. La presentazione del certificato è condizione per partecipare all’attività agonistica.
Immigrazione, veneti nel mondo e scuola dell’infanzia non statale
Nella disciplina regionale sull’immigrazione vengono abrogati alcuni componenti della Consulta e soppressi riferimenti al Comitato direttivo; viene inoltre previsto l’invito, senza voto, del direttore di Veneto Lavoro. Sono abrogate le disposizioni sugli articoli 14 e 15 della legge del 1990 e semplificate le modalità di approvazione del programma.
Per i Veneti nel mondo, la presentazione della proposta di intervento entro marzo è coordinata con l’approvazione del bilancio finanziario gestionale.
Per la scuola dell’infanzia non statale, la domanda di contributo può essere presentata tra il 31 ottobre e il 31 gennaio dell’anno successivo nei casi in cui gli alunni disabili vengano iscritti o ottengano la certificazione dopo la scadenza ordinaria.
Radiazioni non ionizzanti e impianti di teleradiocomunicazioni
La legge aggiorna integralmente la disciplina regionale sugli impianti di teleradiocomunicazioni: vengono ricondotte alla legge tutte le sorgenti con frequenza tra 100 kHz e 300 GHz. Entro trenta giorni dall’entrata in possesso della sorgente, i soggetti che richiedono l’autorizzazione devono comunicare all’ARPAV le caratteristiche tecniche dell’apparato.
Gli impianti sono autorizzati dal comune con le modalità stabilite dalla normativa statale; la Giunta regionale disciplina le modalità di presentazione dell’istanza. Gli enti locali devono collaborare per agevolare l’installazione di impianti radioelettrici della Regione utilizzati per i servizi di urgenza ed emergenza medica e di pubblica utilità.
La vigilanza sui limiti di esposizione, valori di attenzione e obiettivi di qualità è affidata al comune, con supporto ARPAV. In caso di superamento dei valori il comune diffida il gestore assegnando almeno 120 giorni per la regolarizzazione; in caso di inadempimento irroga la sanzione prevista dal d.l. 5/2001. L’inosservanza degli obblighi degli articoli 2 e 3 comporta anche una sanzione amministrativa da 2.000 a 20.000 euro, applicata dai comuni, che versano il 50% al bilancio regionale. Sono inoltre abrogati diversi articoli della disciplina previgente.
Disposizioni finali e regime di efficacia
La legge è dichiarata finanziariamente neutrale, dovendo essere attuata con le risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale. Entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
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