Sentenza del 01/07/2022 n. 2200 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
Accertamento - Iva e Irap - Finanziamento soci - Riconoscimento
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl giudice d'appello ha ritenuto che in appello non possano essere proposte domande nuove e ha dichiarato d'ufficio l'inammissibilità della domanda nuova proposta dal ricorrente. La questione relativa al riconoscimento dei finanziamenti soci non è stata pertanto esaminata nel merito in sede di appello.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
In sede di appello il ricorrente ha proposto una domanda nuova relativa al riconoscimento di finanziamenti soci ai fini dell'IVA e dell'IRAP, non formulata nel giudizio di primo grado. Si contestava la mancata considerazione di tali finanziamenti ai fini fiscali.
Norme richiamate
Divieto di proposizione di domande nuove in appello (principio processuale)
L'appello è limitato alla revisione di quanto chiesto e deciso nel giudizio di primo grado: nuove domande non possono essere introdotte e, se proposte, devono essere dichiarate inammissibili d'ufficio.
Regole probatorie e di tempestività in materia tributaria
Nel contesto di imposte dirette/indirette (es. IVA, IRAP) le domande che implichino il riconoscimento di elementi di fatto e di diritto (come finanziamenti soci) devono essere formulate e adeguatamente provate nel primo grado; la loro introduzione tardiva in appello non è consentita.
Massime di principio
- In appello non si possono introdurre nuove domande: ogni richiesta nuova deve essere proposta nel primo grado di giudizio o è suscettibile di essere dichiarata inammissibile.
- Se l'oggetto della controversia è il riconoscimento di operazioni o fatti (es. finanziamenti soci ai fini fiscali), tali fatti e la relativa prova devono essere allegati e prodotti già in primo grado.
- Nuove questioni di mero diritto strettamente connesse alla domanda originaria possono, in alcuni casi, essere ammesse, ma non possono trasformare la portata della domanda iniziale introducendo nuovi oggetti della lite.
- Il giudice d'appello ha il potere/dovere di dichiarare d'ufficio l'inammissibilità di domande nuove; il ricorrente perde così l'occasione di vedere esaminata quella specifica pretesa in sede di appello.
- Prassi consigliata: formulare e documentare compiutamente tutte le domande principali in primo grado; in appello limitarsi a rinnovare e argomentare criticamente le stesse, evitando di introdurre nuovi oggetti della lite.
- Se per esigenze concrete non è stato possibile presentare una domanda in primo grado, valutare soluzioni processuali alternative (es. impugnazioni o richieste procedurali idonee) prima di proporla in appello, oppure chiedere la rimessione alla cognizione del giudice di primo grado se la procedura e la norma lo consentono.
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