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Sentenza

Sentenza n. 4213/2026 - Napoli, Sezione 7

per l'annullamento - del parere negativo della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'Area metropolitana di Napoli prot. n. 6327 del 18 marzo 2025; - ove occorrer possa, dell'art. 15 delle Norme di Attuazione del Piano Territoriale Paesistico dei Comuni vesuviani, approvato con Decreto del Ministero per i Beni Culturali e le Attività Culturali del 28 dicembre 1998, di concerto con il Ministero dell'Ambiente; nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali.

Giustizia amministrativa202502464

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Parere negativo della Soprintendenza del 18 marzo 2025 sull’autorizzazione paesaggistica per l’installazione di una stazione radio base per la telefonia mobile

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore economico)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato il nuovo parere negativo della Soprintendenza, deducendo la violazione degli artt. 15 e 21 delle Norme di Attuazione del Piano Territoriale Paesistico dei Comuni vesuviani, degli artt. 3 l. 241/1990, 146 d.lgs. 42/2004 e 44 e ss. d.lgs. 259/2003, nonché difetto di istruttoria e di motivazione. In particolare, ha contestato che l’impianto fosse stato assoggettato al limite di altezza previsto dall’art. 15, punto 5, per gli edifici di nuova costruzione, nonostante l’art. 21 consentisse, anche in deroga alle prescrizioni delle singole zone, la realizzazione di impianti tecnologici e telefonici di pubblica utilità. Ha inoltre dedotto che il diniego paesaggistico si fondasse su una descrizione generica del pregio naturalistico e panoramico dell’area, senza valutare concretamente l’inseribilità del singolo impianto nel contesto, caratterizzato da elevata antropizzazione ed edifici, né considerare adeguatamente le foto-simulazioni, le misure di mitigazione e il precedente giudizio favorevole del Comune.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il parere negativo. Quanto alla violazione del Piano paesistico, ha rilevato che, in base alla precedente sentenza dello stesso Tribunale, passata in giudicato, gli impianti di telefonia mobile costituiscono opere pubbliche o di interesse pubblico e rientrano nell’art. 21 delle NTA, che consente la realizzazione degli impianti tecnologici anche in deroga alle prescrizioni delle singole zone. Non è quindi legittimo applicare agli impianti radio base il limite di altezza previsto dall’art. 15 per gli edifici di nuova costruzione. Il giudice ha inoltre affermato che tali infrastrutture, prive normalmente di volumetria e cubatura comparabili a quelle degli edifici, non possono essere automaticamente assimilate alle costruzioni edilizie ai fini dei limiti di altezza. Quanto al pregiudizio paesaggistico, pur riconoscendo l’ampia discrezionalità tecnico-valutativa della Soprintendenza, il TAR ha ritenuto insufficiente la motivazione del diniego, basata sulla generica affermazione che l’impianto avrebbe dequalificato l’area e compromesso la percezione degli aspetti naturalistici e panoramici. La Soprintendenza avrebbe dovuto valutare in concreto l’impatto e l’inseribilità del singolo impianto, considerando le caratteristiche effettive del luogo, l’elevata antropizzazione, la ridotta percepibilità risultante dalle foto-simulazioni e le misure di mitigazione proposte. Sono state assorbite le ulteriori censure. Le spese di giudizio sono state compensate per la tecnicità e complessità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 15, punto 5, NTA del Piano Territoriale Paesistico dei Comuni vesuviani

    L’altezza degli edifici di nuova costruzione non potrà superare quella media degli edifici esistenti al contorno e, comunque, non potrà superare i 10 metri

    La disposizione riguarda gli edifici di nuova costruzione e non può essere applicata automaticamente agli impianti tecnologici di telefonia mobile.

  • art. 21 NTA del Piano Territoriale Paesistico dei Comuni vesuviani

    È consentito in tutte le zone del presente piano, anche in deroga alle norme e prescrizioni delle singole zone di cui alla presente normativa: la realizzazione e/o l’adeguamento degli impianti tecnologici ed infrastrutturali quali sistemi fognari e di depurazione, idrici, elettrici, telefonici e sistemi similari di pubblica utilità sia di rilevanza comunale che sovracomunale

    Gli impianti tecnologici e telefonici di pubblica utilità possono essere realizzati anche in deroga alle prescrizioni delle singole zone del piano paesistico.

  • art. 3 l. 241/1990

    Il diniego paesaggistico deve essere adeguatamente motivato con riferimento concreto alle ragioni per cui lo specifico intervento comprometterebbe i valori tutelati.

  • art. 146 d.lgs. 42/2004

    La valutazione paesaggistica richiede un apprezzamento concreto dell’impatto dell’intervento sui valori paesaggistici tutelati.

  • artt. 44 e ss. d.lgs. 259/2003

    Le infrastrutture per la telefonia mobile rientrano nel regime speciale previsto per le reti e gli impianti di comunicazione elettronica e sono qualificate come opere di urbanizzazione primaria.

Massime di principio

  • Il limite di altezza previsto dagli strumenti urbanistici o paesaggistici per gli edifici di nuova costruzione non è automaticamente applicabile alle stazioni radio base, che costituiscono impianti tecnologici privi, di regola, di una volumetria e di un impatto territoriale assimilabili a quelli degli edifici.
  • Quando le norme del piano paesaggistico consentono la realizzazione di impianti tecnologici e telefonici di pubblica utilità anche in deroga alle prescrizioni delle singole zone, l’amministrazione non può fondare il diniego sull’asserito superamento dei limiti edilizi previsti per le costruzioni ordinarie.
  • La discrezionalità tecnico-valutativa della Soprintendenza in materia paesaggistica non esclude l’obbligo di motivare il diniego in modo concreto, coerente e completo, indicando le specifiche ragioni ambientali, estetiche o percettive che rendono incompatibile il singolo intervento.
  • Un diniego paesaggistico non è adeguatamente motivato quando si limita a descrivere il pregio generale dei luoghi o a stigmatizzare astrattamente la presenza di impianti tecnologici, senza valutare l’inseribilità della specifica stazione radio base nel contesto concreto, anche alla luce dell’antropizzazione dell’area, della percepibilità effettiva e delle misure di mitigazione proposte.

Come è indicizzato

MaterieAutorizzazione paesaggisticaVincoli e piani paesaggisticiTelecomunicazioni e impianti radio
RamiBeni culturali e paesaggioEnergia, infrastrutture e comunicazioni
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEffetto conformativo e riedizione del potere

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